Art. 10 - Pari opportunitą

1. Sono confermati i Comitati per le pari opportunitą gią insediati presso le Amministrazioni, ai sensi dell'art.6 del DPR 3 agosto 1990, n. 319, e dell'art. 17 del D.P.R. 28 settembre 1987, n. 567.

2. Nei casi in cui detti Comitati non siano ancora stati insediati, essi dovranno essere costituiti entro 90 giorni dalla stipulazione del presente contratto. Le rappresentanze del personale nel seno degli stessi sono eletti secondo modalitą previste dai singoli ordinamenti. I comitati possono iniziare la propria attivitą nella composizione formata con le rappresentanze elettive, in attesa della designazione delle componenti la cui nomina spetta all'amministrazione.

3. Le misure per favorire pari opportunitą nel lavoro e nello sviluppo professionale, ivi comprese le proposte di azioni positive, sono oggetto di contrattazione decentrata, nel rispetto della legge 10 aprile 1991, n. 125.

4. Le modalitą di attuazione delle misure di cui al comma 3 sono oggetto di informazione preventiva ed eventuale esame, ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. n. 29 del 1993 e con le procedure individuate dagli artt. 7 e 8 del presente contratto.

5. Le amministrazioni garantiscono, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 319, gli strumenti per il funzionamento dei Comitati, mettendo immediatamente a loro disposizione idonei locali per la loro attivitą.

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