Art. 9 - Rappresentante per la sicurezza
1. Le procedure di cui agli articoli 7 e 11 si applicano alle informazioni al rappresentante per la sicurezza e alle consultazioni dello stesso previste dall'art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e dall'accordo intercompartimentale in materia, stipulati ai sensi dell'art. 45, comma 5, del D.Lgs. n. 29 del 1993.