Art. 11 - Consultazione

1. Le Amministrazioni, con le modalità previste dall'art. 3, comma 3, lett. c) procedono alla consultazione:

- delle rappresentanze di cui all'art. 13, nel caso previsto dall'ottavo comma dell'art. 59 del D.Lgs n. 29 del 1993, e negli altri casi previsti da disposizioni di legge;

- del rappresentante per la sicurezza, nei casi previsti dall'art. 19 del D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626.

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