Art. 53 - Norme per il personale in servizio presso i Policlinici Universitari e le strutture convenzionate di ricovero e cura
1. Fino alla ridefinizione dell'ordinamento come previsto dall'art.50, al personale che presta servizio presso le Aziende Policlinico, i Policlinici a gestione diretta, le cliniche e gli istituti Universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le Unità Sanitarie Locali, ovvero al personale incluso nominativamente nelle convenzioni tra le Università e le Regioni per le Aziende Policlinico, i Policlinici e cliniche convenzionate e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, continua ad applicarsi l'art. 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
2. Il personale che presta servizio presso le strutture di assistenza sanitaria, ancorchè non ricompreso fra quello previsto al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 22, comma 7, del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 319, con riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nel tempo vigente per il comparto Sanità.