Art. 7. Effetti dei benefģci.

1. Gli incrementi retributivi di cui ai precedenti articoli hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che cesserą dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 1996/97, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennitą di buonuscita e di licenziamento si considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. Gli incrementi retributivi hanno effetto, inoltre, sugli altri istituti indicati all'art. 36 del CCNL 1994/1997. Tali effetti sono determinati sulla base delle disposizioni di legge in vigore.

2. Per i dirigenti cessati dal servizio nel corso del 1996, ai fini del trattamento di quiescenza la retribuzione di posizione verrą calcolata a decorrere dal 1.1.1997, con riferimento alla posizione corrispondente al posto occupato al momento della cessazione dal servizio.

articolo precedente                                                                                                                             torna all'indice