Art. 6. Retribuzione di risultato.
1. Le risorse finanziarie, di cui all'art. 38, comma 3, del CCNL 1994/1997, sono stabilite nella misura del 20% del fondo di cui al medesimo art. 38, comma 1 e sono destinate ogni anno a costituire una componente retributiva di risultato, finalizzata in particolare modo a costituire un premio per il conseguimento di livelli di particolare qualità della prestazione dei dirigenti.2. L'amministrazione attribuisce la retribuzione di risultato ai dirigenti in relazione al livello di impegno richiesto dalla posizione, nonché alla capacità dimostrata di gestire il proprio tempo di lavoro, facendo fronte con flessibilità alle esigenze del servizio e contemperando i diversi impegni. Tale componente della retribuzione è attribuita al 1° gennaio di ogni anno in relazione alla attività svolta nell'anno precedente.
3. I principali fattori di valutazione, da considerare ai fini della attribuzione della retribuzione di risultato, variamente combinati ed integrati secondo le caratteristiche delle metodologie valutative adottate da ciascuna amministrazione e ponderati per le diverse posizioni dirigenziali, sono:
a) grado di conseguimento degli obiettivi assegnati;
b) capacità di far fronte, pure in via temporanea, a carichi aggiuntivi di lavoro rispetto a quelli di pertinenza del proprio ufficio o struttura;
c) capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole alla produttività, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro nonché mediante la gestione degli istituti previsti dal contratto di lavoro;
d) capacità di rispettare e far rispettare le regole e i vincoli dell'organizzazione senza indurre formalismi e burocratismi e promuovendo la qualità dei servizi;
e) capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali, i conseguenti processi formativi e la selezione, a tal fine, del personale;
f) capacità dimostrata nell'assolvere ad attività di controllo, connesse alle funzioni affidate, con particolare attenzione agli aspetti propri del controllo di gestione;
g) qualità dell'apporto personale specifico;
h) contributo all'integrazione tra diversi uffici e servizi e all'adattamento al contesto di intervento, anche in relazione alla gestione di crisi, emergenze, cambiamenti di modalità operative.
4. Le decisioni inerenti l'attribuzione del premio per la particolare qualità della prestazione devono essere rese pubbliche. A richiesta del singolo dirigente o delle Organizzazioni sindacali deve essere evidenziata la motivazione delle decisioni medesime.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per l'anno 1996.