Art. 4

(Risorse aggiuntive)

  1. Le Amministrazioni che siano in linea con i processi di riorganizzazione previsti dal D.Lgs. 29/93 e dall'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che abbiano introdotto strumenti di programmazione e controllo delle attivitą e di verifica dei risultati, in particolare attuando un'organizzazione per centri di costo e istituendo nuclei di valutazione, incrementano ulteriormente, con oneri a proprio carico, il finanziamento del trattamento accessorio nella misura dell'1% - come tetto massimo - del monte salari relativo all'anno 1995, utilizzando le risorse aggiuntive derivanti dai migliori risultati nell'andamento gestionale, correlati all'aumento dei rendimenti qualitativi e quantitativi dell'attivitą svolta nel contesto di un impiego pił razionale dei fattori produttivi.
  2. Le risorse aggiuntive di cui al comma 1 sono destinate dalle Amministrazioni, nel rispetto di criteri oggetto di contrattazione decentrata, ad istituti ricompresi nell'art. 42, comma 2 del CCNL stipulato in data 21.5.1996.

 

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