Art. 4
(Risorse aggiuntive)
- Le Amministrazioni che siano in linea con i processi di
riorganizzazione previsti dal D.Lgs. 29/93 e
dall'art. 5 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, che abbiano introdotto strumenti di programmazione e
controllo delle attivitą e di verifica dei risultati, in particolare
attuando un'organizzazione per centri di costo e istituendo nuclei di
valutazione, incrementano ulteriormente, con oneri a proprio carico, il
finanziamento del trattamento accessorio nella misura dell'1% - come tetto
massimo - del monte salari relativo all'anno 1995, utilizzando le risorse
aggiuntive derivanti dai migliori risultati nell'andamento gestionale,
correlati all'aumento dei rendimenti qualitativi e quantitativi
dell'attivitą svolta nel contesto di un impiego pił razionale dei fattori
produttivi.
- Le risorse aggiuntive di cui al comma 1 sono destinate
dalle Amministrazioni, nel rispetto di criteri oggetto di contrattazione
decentrata, ad istituti ricompresi nell'art.
42, comma 2 del CCNL stipulato
in data 21.5.1996.
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