Art. 5

(Indennità di Ateneo)

1. L'indennità di Ateneo di cui all'art. 41, comma 1 del CCNL è incrementata a decorrere dall'1.1.1997 dei seguenti importi annui lordi:

  LIVELLI        	  IMPORTI
I       		L. 22.000
II		L. 25.000
III		L. 29.000
IV		L. 33.000
V		L. 36.000
VI		L. 46.000
VII		L. 58.000
VIII		L. 72.000

2. L'indennità di Ateneo di cui all'art. 41, comma 2 del CCNL è incrementata a decorrere dall'1.1.1997 dei seguenti importi annui lordi:

LIVELLI	     	   IMPORTI
IX		L. 145.000
1^ R.S.T.		L. 145.000
2^ R.S.T.		L. 193.000

3. L'indennità di Ateneo di cui all'art. 41, comma 1 del CCNL è ulteriormente incrementata a decorrere dal 31.12.1997 dei seguenti importi annui lordi:

LIVELLI	                       IMPORTI
I		L.  50.000
II		L.  58.000
III		L.  66.000
IV		L.  75.000
V		L.  83.000
VI		L. 105.000
VII		L. 132.000
VIII		L. 165.000

4. L'indennità di Ateneo di cui all'art. 41, comma 2 del CCNL è incrementata a decorrere dal 31.12.1997 dei seguenti importi annui lordi:

LIVELLI		  IMPORTI
IX		L. 330.000
1^ R.S.T.		L. 330.000
2^ R.S.T.		L. 440.000

 

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