ART. 12 - CONTRIBUTI SINDACALI
1.I dirigenti sia di prima che di seconda
fascia hanno facoltà di rilasciare delega a favore dell'organizzazione
sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello
stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai
competenti organi statuari. La delega è rilasciata per scritto ed è trasmessa
all'amministrazione a cura del dirigente o dell'organizzazione sindacale
2. La delega ha effetto dal primo giorno
del mese successivo a quello del rilascio.
3. Il dirigente può revocare in qualsiasi
momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1, inoltrando la relativa
comunicazione all'amministrazione di appartenenza e all'organizzazione sindacale
interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo
alla presentazione della stessa.
4. Le trattenute devono essere operate
dalle singole Amministrazioni sulle retribuzioni dei dirigenti in base alle
deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali
interessate secondo modalità concordate con le Amministrazioni medesime.
5. Le Amministrazioni sono tenute, nei
confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante e
sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.