ART. 13 - CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI

1. Tutti i dirigenti hanno diritto ad un incarico.
Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato; l'affidamento e l'avvicendamento degli incarichi avvengono, nel rispetto di quanto previsto dall'art.19, c.1, del d. lgs. n.29/1993, in base ai seguenti criteri generali:

2. L'atto bilaterale di natura privatistica di definizione dell'incarico deve precisare, contestualmente o attraverso il richiamo delle direttive emanate dall'organo di vertice, la natura, l'oggetto, i programmi da realizzare e gli obiettivi da conseguire, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, i tempi di loro attuazione, la durata dell'incarico ed il trattamento economico complessivo.

3. La durata dell'incarico non può essere inferiore a due anni né superiore a sette anni e può essere rinnovato; il rinnovo in via eccezionale può essere di durata inferiore a due anni nel caso di collocamento a riposo del dirigente in data antecedente ai predetti due anni; nei casi previsti dall'art. 6, commi 1 e 2, del DPR n. 150/1999 la durata è correlata al programma di lavoro ed all'obiettivo assegnato. E' fatta salva la possibilità di revoca anticipata rispetto alla scadenza dell'incarico nei casi previsti dall'art. 21 del d.lgs. n. 29/1993.

4. Le singole amministrazioni effettueranno con le procedure di cui all'art. 35, entro tre mesi dalla scadenza naturale del contratto individuale, una valutazione complessiva dell'incarico svolto; qualora non intendano confermare lo stesso incarico precedentemente ricoperto e non vi sia una espressa valutazione negativa ai sensi del citato art. 35, sono tenute ad assicurare al dirigente un incarico almeno equivalente.
Per incarico equivalente si intende l'incarico cui corrisponde una retribuzione di posizione complessiva di pari fascia ovvero una retribuzione di posizione il cui importo non sia inferiore del 10% rispetto a quello precedentemente percepito.Nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportano la modifica o la soppressione delle competenze affidate all'ufficio o una loro diversa valutazione, si provvede ad una nuova stipulazione dell'atto di incarico, assicurando al dirigente l'attribuzione di un incarico equivalente.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con contratto individuale a tempo determinato dai soggetti, di cui all'art 19, comma 4, del d.lgs. n. 29/1993 fatto salvo quanto diversamente previsto dai regolamenti di enti ed amministrazioni autonome. Gli incarichi di dirigente di ufficio di livello dirigenziale generale sono conferibili a dirigenti di prima e seconda fascia, nei limiti delle disponibilità organiche esistenti.

6. Ai sensi dell'art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 29/1993, l'incarico di direzione di uffici dirigenziali non di livello generale ai dirigenti di seconda fascia è conferito dal dirigente dell'ufficio di livello generale a dirigenti dell'amministrazione di appartenenza, fatto salvo quanto diversamente previsto dai regolamenti di enti e amministrazioni autonome.

7. I criteri generali relativi all'affidamento, al mutamento ed alla revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali sono oggetto dell'informazione preventiva di cui al precedente articolo 6; deve essere, altresì, assicurata, da ciascuna Amministrazione, la pubblicità ed il continuo aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti e ciò anche al fine di consentire agli interessati l'esercizio del diritto a produrre eventuali domande per l'accesso a tali posti dirigenziali vacanti.

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