Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a
tempo determinato; l'affidamento e l'avvicendamento degli incarichi avvengono,
nel rispetto di quanto previsto dall'art.19, c.1, del d. lgs. n.29/1993, in base
ai seguenti criteri generali:
- natura e caratteristiche degli obiettivi da realizzare;
- attitudini e capacità professionale del singolo dirigente;
- risultati conseguiti anche rispetto ai programmi e agli obiettivi
precedentemente assegnati ed alle posizioni organizzative precedentemente
ricoperte;
- rotazione degli incarichi, la cui applicazione è finalizzata a garantire
la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai
mutevoli assetti funzionali ed organizzativi e ai processi di
riorganizzazione, nonché a favorire lo sviluppo della professionalità dei
dirigenti.
2. L'atto bilaterale di natura privatistica di definizione dell'incarico deve
precisare, contestualmente o attraverso il richiamo delle direttive emanate
dall'organo di vertice, la natura, l'oggetto, i programmi da realizzare e gli
obiettivi da conseguire, le risorse umane, finanziarie e strumentali a
disposizione, i tempi di loro attuazione, la durata dell'incarico ed il
trattamento economico complessivo.