ART. 15 - LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI
1. Nell'ambito dei processi di riforma della
Pubblica Amministrazione verso obiettivi di modernizzazione e di
efficienza/efficacia al servizio dei cittadini, la formazione costituisce un
fattore decisivo di successo e una leva strategica fondamentale per gli apparati
pubblici. Con riferimento alla risorsa dirigenziale tale carattere diviene più
pregnante per la criticità del ruolo della dirigenza nella realizzazione degli
obiettivi predetti.
2. In relazione alle premesse enunciate al
comma 1, la formazione e l'aggiornamento professionale dei dirigente sono
assunti dalle amministrazioni e dagli enti come metodo permanente teso ad
assicurare il costante adeguamento delle competenze manageriali allo sviluppo
del contesto culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento e a favorire
il consolidarsi di una cultura di gestione orientata al risultato e
all'innovazione.
3. Gli interventi formativi, secondo le
singole finalità, hanno sia contenuti di formazione al ruolo, per sostenere
processi di mobilità o di ordinaria rotazione, sia contenuti di formazione allo
sviluppo, per sostenere processi di inserimento in funzioni di maggiore
criticità ovvero emergenti nell'evoluzione dei processi di trasformazione.
4. L'aggiornamento e la formazione continui
costituiscono l'elemento caratterizzante l'identità professionale del
dirigente, da consolidare in una prospettiva aperta anche alla dimensione ed
alle esperienze europee ed internazionali. Entro tale quadro di riferimento
culturale e professionale, gli interventi formativi hanno, in particolare,
l'obiettivo di curare e sviluppare il patrimonio cognitivo necessario a ciascun
dirigente, in relazione alle responsabilità attribuitegli, per l'ottimale
utilizzo dei sistemi di gestione delle risorse umane, finanziarie, tecniche e di
controllo, finalizzato all'accrescimento dell'efficienza/efficacia della
struttura e del miglioramento della qualità dei servizi resi.
5. Ciascun ente o amministrazione, secondo
i rispettivi strumenti di bilancio e le specifiche sfere di autonomia e di
flessibilità organizzativa ed operativa, definisce annualmente la quota delle
risorse da destinare ai programmi di aggiornamento e di formazione dei dirigenti
tenendo conto delle direttive governative in materia di formazione e delle
finalità e delle politiche che le sottendono, nonché delle eventuali risorse
aggiuntive dedicate alla formazione stessa in attuazione del Patto sociale per
lo sviluppo e l'occupazione del 22-12-1998.
6. Le politiche formative della dirigenza
sono definite da ciascun ente o amministrazione in conformità alle proprie
linee strategiche e di sviluppo. Le iniziative formative sono realizzate,
singolarmente o d'intesa con altri enti, anche in collaborazione con
Università, soggetti pubblici (quali la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione, la Scuola centrale tributaria, etc.) o società private
specializzate nel settore. Le attività formative devono tendere, in
particolare, a rafforzare la sensibilità innovativa dei dirigenti e la loro
attitudine a gestire iniziative di miglioramento volte a caratterizzare le
strutture pubbliche in termini di dinamismo e competitività.
7. La partecipazione alle iniziative di
formazione, inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, viene
concordata dall'amministrazione con i dirigenti interessati ed è considerata
servizio utile a tutti gli effetti.
8. Il dirigente può, inoltre, partecipare,
senza oneri per l'amministrazione, a corsi di formazione ed aggiornamento
professionale che siano, comunque, in linea con le finalità indicate nei commi
che precedono. A tal fine al dirigente può essere concesso un periodo di
aspettativa non retribuita per motivi di studio della durata massima di tre mesi
nell'arco di un anno.
9. Qualora l'amministrazione riconosca
l'effettiva connessione delle iniziative di formazione e aggiornamento svolte
dal dirigente ai sensi del comma 7 con l'attività di servizio e l'incarico
affidatogli, può concorrere con un proprio contributo alla spesa sostenuta e
debitamente documentata.