ART.14 - INCARICHI AGGIUNTIVI

1. Trova applicazione l'art. 24, c. 3, del d. lgs. n. 29/1993; i compensi previsti per incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque conferiti dalle amministrazioni presso cui prestano servizio o su designazione delle stesse sono corrisposti dai terzi direttamente alle amministrazioni ed afferiscono ai fondi di tali amministrazioni per essere destinati al trattamento accessorio.

2. Allo scopo di remunerare il maggiore impegno e responsabilità dei dirigenti che svolgono detti incarichi aggiuntivi, viene loro corrisposta ai fini del trattamento accessorio, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 37, comma 2, nn. 4 e 5, una quota, in ragione del proprio apporto, fino al 30% della somma che confluisce al fondo in attuazione del principio di onnicomprensività.

3. Nell'attribuzione degli incarichi aggiuntivi di cui al comma 1, le amministrazioni seguono criteri che tengono conto degli obiettivi, priorità e programmi assegnati al dirigente, del relativo impegno e responsabilità, delle capacità professionali dei singoli, assicurando altresì il criterio della rotazione.

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