ART.14 - INCARICHI AGGIUNTIVI
1. Trova applicazione l'art.
24, c. 3, del d.
lgs. n. 29/1993; i compensi previsti per incarichi aggiuntivi conferiti ai
dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque conferiti dalle amministrazioni
presso cui prestano servizio o su designazione delle stesse sono corrisposti dai
terzi direttamente alle amministrazioni ed afferiscono ai fondi di tali
amministrazioni per essere destinati al trattamento accessorio.
2. Allo scopo di remunerare il maggiore
impegno e responsabilità dei dirigenti che svolgono detti incarichi aggiuntivi,
viene loro corrisposta ai fini del trattamento accessorio, in aggiunta alla
retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art.
37, comma 2, nn. 4 e 5,
una quota, in ragione del proprio apporto, fino al 30% della somma che
confluisce al fondo in attuazione del principio di onnicomprensività.
3. Nell'attribuzione degli incarichi
aggiuntivi di cui al comma 1, le amministrazioni seguono criteri che tengono
conto degli obiettivi, priorità e programmi assegnati al dirigente, del
relativo impegno e responsabilità, delle capacità professionali dei singoli,
assicurando altresì il criterio della rotazione.