ART. 19 - CONGEDI PARENTALI

1. Sono operative, in quanto immediatamente applicabili, le disposizioni contenute nella legge n. 53/2000 in materia di congedi dei genitori ed a sostegno della maternità e paternità.
Entro un anno dalla sottoscrizione del presente CCNL, le parti firmatarie procederanno ad eventuali modifiche e/o integrazioni della disciplina di cui al presente articolo, in conseguenza dell'entrata in vigore del T.U. di cui all'articolo 15 della legge n. 53/2000. Fino alla definizione dell'accordo di cui al presente comma sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli dei CCNL precedenti, ferma restando l'alternatività per la lavoratrice madre o per il lavoratore padre.

2. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e della legge n. 53/2000, spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonchè le quote di trattamento economico accessorio fisse e ricorrenti.

3. L'astensione facoltativa dal lavoro previsto per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri è disciplinato dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, come modificate e integrate dalla legge n. 53/2000.

4. Le eventuali festività cadenti nel periodo di assenza sono computate ai fini del raggiungimento del limite massimo previsto.

5. Al rientro al lavoro del lavoratore a seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto previsto dall'articolo 17 della legge n. 53/2000.

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