ART. 19 - CONGEDI PARENTALI
1. Sono operative, in quanto immediatamente
applicabili, le disposizioni contenute nella legge n. 53/2000 in materia di
congedi dei genitori ed a sostegno della maternità e paternità.
Entro un anno dalla sottoscrizione del
presente CCNL, le parti firmatarie procederanno ad eventuali modifiche e/o
integrazioni della disciplina di cui al presente articolo, in conseguenza
dell'entrata in vigore del T.U. di cui all'articolo 15 della legge n. 53/2000.
Fino alla definizione dell'accordo di cui al presente comma sono fatte salve le
eventuali disposizioni più favorevoli dei CCNL precedenti, ferma restando l'alternatività
per la lavoratrice madre o per il lavoratore padre.
2. Alle lavoratrici madri in astensione
obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971,
n. 1204 e della legge n. 53/2000, spetta l'intera retribuzione fissa mensile
nonchè le quote di trattamento economico accessorio fisse e ricorrenti.
3. L'astensione facoltativa dal lavoro
previsto per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri è disciplinato dalla
legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e dalla legge 9 dicembre 1977, n.
903, come
modificate e integrate dalla legge n. 53/2000.
4. Le eventuali festività cadenti nel
periodo di assenza sono computate ai fini del raggiungimento del limite massimo
previsto.
5. Al rientro al lavoro del lavoratore a
seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto previsto dall'articolo 17 della legge n. 53/2000.