ART. 20 - CONGEDI PER MOTIVI DI FAMIGLIA E DI STUDIO
1. Il dipendente può chiedere, per documentati
e gravi motivi familiari, un periodo di congedo continuativo o frazionato, non
superiore a due anni, in conformità a quanto disposto dall'articolo
4, commi 2
e 4, della legge n. 53/2000.
2. I periodi di congedo di cui al comma 1
non si cumulano con le assenze per malattia previste dagli articoli 18 e
21.
3. Trovano applicazione l' articolo
4,
comma 3, nonché gli articoli 5 e 6 della legge n. 53/2000; in apposita sequenza
contrattuale, da attivare con i soggetti sindacali firmatari entro sei mesi
dalla sottoscrizione del presente CCNL, in relazione anche a quanto ivi previsto
dall'articolo 46, saranno definite le modalità applicative, anche per quanto
concerne le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersi di tali
congedi.