ART. 26 -
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E OBBLIGHI DELLE PARTI1. La cessazione del rapporto di
lavoro per compimento del limite massimo di etą avviene automaticamente al
verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese
successivo. La cessazione del rapporto č comunque comunicata per iscritto
dall'amministrazione. Nel caso di compimento dell'anzianitą massima di servizio
o del limite massimo di etą, l'amministrazione risolve il rapporto senza
preavviso, salvo domanda dell'interessato per la permanenza in servizio oltre
tale compimento, da presentarsi almeno tre mesi prima.
2. Nel caso di recesso del dirigente,
questi deve darne comunicazione scritta all'amministrazione rispettando i
termini di preavviso.
3. Il rapporto di lavoro č risolto, senza
diritto ad alcuna indennitą sostitutiva di preavviso, nei confronti del
dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento decorsi quindici giorni, non
si presenti in servizio o non riprenda servizio alla scadenza del periodo di
congedo.