ART. 26 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E OBBLIGHI DELLE PARTI

1. La cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di etą avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo. La cessazione del rapporto č comunque comunicata per iscritto dall'amministrazione. Nel caso di compimento dell'anzianitą massima di servizio o del limite massimo di etą, l'amministrazione risolve il rapporto senza preavviso, salvo domanda dell'interessato per la permanenza in servizio oltre tale compimento, da presentarsi almeno tre mesi prima.

2. Nel caso di recesso del dirigente, questi deve darne comunicazione scritta all'amministrazione rispettando i termini di preavviso.

3. Il rapporto di lavoro č risolto, senza diritto ad alcuna indennitą sostitutiva di preavviso, nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento decorsi quindici giorni, non si presenti in servizio o non riprenda servizio alla scadenza del periodo di congedo.

 

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