ART. 27 - RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO
1. L'amministrazione o il dirigente possono
proporre all'altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
2. Ai fini di cui al comma 1, le
amministrazioni, previa disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti,
possono erogare un'indennità supplementare nell'ambito della effettiva
disponibilità dei propri bilanci. La misura dell'indennità può variare fino
ad un massimo di 24 mensilità, comprensive della quota della retribuzione di
posizione in godimento. L'indennità di cui trattasi ha pieno effetto sia ai
fini del trattamento di pensione che della buonuscita.
3. Per il periodo di erogazione della
predetta indennità non può essere conferito ad altro dirigente l'incarico per
un posto di funzioni equivalenti a quello del dirigente per cui si è verificata
la risoluzione consensuale.
4. I criteri generali relativi alla
disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti in relazione alle
esigenze dell'amministrazione o ente per la risoluzione consensuale del rapporto
di lavoro, prima della definitiva adozione, sono oggetto di concertazione ai
sensi dell'art.7.