ART. 29 - EFFETTI DEL PROCEDIMENTO PENALE SUL RAPPORTO DI LAVORO
1. Il dirigente colpito da misure restrittive
della libertà personale è obbligatoriamente sospeso dal servizio. Salvo quanto
previsto dal comma 2, la sospensione è revocata nel caso in cui la misura
restrittiva abbia cessato i suoi effetti.
2. Il dirigente rinviato a giudizio per
fatti di particolare gravità direttamente attinenti al rapporto di lavoro,
qualora non sia soggetto a misura restrittiva della libertà personale o questa
abbia cessato i suoi effetti, può essere sospeso dal servizio, con privazione
della retribuzione fino alla sentenza definitiva, previa puntuale ed espressa
valutazione degli effetti negativi che conseguirebbero - nella comparazione fra
gli interessi pubblici coinvolti e le esigenze di tutela della dignità
professionale dello stesso dirigente – dalla sua ulteriore permanenza
nell'incarico ricoperto.
3. La sospensione disposta ai sensi del
presente articolo conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non
superiore a cinque anni. Decorso tale ultimo termine il dirigente è riammesso
in servizio, fatta salva la possibilità per l'amministrazione di recedere con
le specifiche procedure.
4. Al dirigente sospeso dal servizio al
sensi del presente articolo è corrisposta una indennità alimentare pari al 50
per cento della retribuzione di cui all'art.37 e l'assegno per il nucleo
familiare, ove spettante.
5. In caso di sentenza definitiva di
assoluzione, l'Amministrazione reintegra il dirigente nella medesima posizione
rivestita prima della sospensione, o in altra equivalente; quanto corrisposto
nel periodo di sospensione cautelare a titolo di assegno alimentare, verrà
conguagliato con quanto dovuto al dirigente a titolo di retribuzione complessiva
per lo stesso periodo, se fosse rimasto in servizio.