ART. 29 - EFFETTI DEL PROCEDIMENTO PENALE SUL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il dirigente colpito da misure restrittive della libertà personale è obbligatoriamente sospeso dal servizio. Salvo quanto previsto dal comma 2, la sospensione è revocata nel caso in cui la misura restrittiva abbia cessato i suoi effetti.

2. Il dirigente rinviato a giudizio per fatti di particolare gravità direttamente attinenti al rapporto di lavoro, qualora non sia soggetto a misura restrittiva della libertà personale o questa abbia cessato i suoi effetti, può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione fino alla sentenza definitiva, previa puntuale ed espressa valutazione degli effetti negativi che conseguirebbero - nella comparazione fra gli interessi pubblici coinvolti e le esigenze di tutela della dignità professionale dello stesso dirigente – dalla sua ulteriore permanenza nell'incarico ricoperto.

3. La sospensione disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale ultimo termine il dirigente è riammesso in servizio, fatta salva la possibilità per l'amministrazione di recedere con le specifiche procedure.

4. Al dirigente sospeso dal servizio al sensi del presente articolo è corrisposta una indennità alimentare pari al 50 per cento della retribuzione di cui all'art.37 e l'assegno per il nucleo familiare, ove spettante.

5. In caso di sentenza definitiva di assoluzione, l'Amministrazione reintegra il dirigente nella medesima posizione rivestita prima della sospensione, o in altra equivalente; quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di assegno alimentare, verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente a titolo di retribuzione complessiva per lo stesso periodo, se fosse rimasto in servizio.

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