ART. 37 - STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE

1. Le clausole contrattuali che fanno riferimento al trattamento economico dei dirigenti si applicano ai dirigenti incaricati di uffici dirigenziali di livello generale, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art.19 del d.lg.vo 29/93, nei limiti stabiliti dall'art.24, comma 2 del medesimo decreto e nel rispetto del principio dell'art.24, comma 3 che ha applicazione generale per il personale di tutta l'area. Nei limiti suddetti tali clausole vanno intese come parametri di base del contratto individuale che determinerą, in attuazione del principio dell'art.24 comma 3, del citato decreto "gli istituti del trattamento economico accessorio collegati al livello di responsabilitą attribuito con l'incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell'attivitą amministrativa di gestione e i relativi importi".

2. La struttura della retribuzione della qualifica unica dirigenziale si compone delle seguenti voci:

1) stipendio tabellare;
2) indennitą integrativa speciale per i dirigenti di seconda fascia;
3) retribuzione individuale di anzianitą, maturato economico annuo, assegno ad personam o elemento fisso, ove acquisiti e spettanti in applicazione dei previgenti contratti collettivi nazionali di categoria;
4) retribuzione di posizione parte fissa;
5) retribuzione di posizione parte variabile;
6) retribuzione di risultato.

3. Il trattamento economico di cui al comma precedente remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti ai dirigenti.

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