ART. 28 - NULLITĀ DEL LICENZIAMENTO

1. Il licenziamento č nullo in tutti i casi in cui tale conseguenza č prevista dal codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro dei dirigenti di impresa, e in particolare:

a) se č dovuto a ragioni politiche, religiose, sindacali, ovvero riguardanti la diversitā di sesso, di razza o di lingua;
b) se č intimato, senza giusta causa, durante i periodi di sospensione previsti dall'art. 2110 del codice civile e come regolamentati dagli articoli 19, 20 e 21 del presente CCNL.

2. In tutti i casi di licenziamento discriminatorio dovuto alle ragioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applica l'art. 18 della legge n. 300 del 1970.

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