ART. 32 -
PARI OPPORTUNITÀ1. Al fine di consentire una reale
parità uomini-donne, è istituito il Comitato per le pari opportunità con il
compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari
opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n.
125,
con particolare riferimento all'art. 1.
Il Comitato è costituito da una persona
per ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente
CCNL da queste designata, nonché da un pari numero di rappresentanti
dell'amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro della
Funzione Pubblica e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è
previsto un componente supplente.
2. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire;
3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, per ciascuna delle materie sottoindicate, al fine di prevedere misure che favoriscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici:
- percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in campo formativo ed alle politiche di riforma con particolare riguardo allo sviluppo della cultura di genere nella Pubblica Amministrazione;
4. Il Dipartimento della Funzione Pubblica assicura l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al suo funzionamento in applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle dirigenti, di cui deve essere data la massima pubblicizzazione.