ART. 33 - ATTIVITĄ DIDATTICA DI DIRIGENTI PRESSO UNIVERSITĄ ED ISTITUTI DI ALTA FORMAZIONE
1. Per favorire la circolazione di esperienze
tra studi accademici ed esperienze lavorative avanzate, nell'ambito di specifici
corsi di Universitą ed Istituti di alta formazione mirati all'insegnamento di
materie connesse con le problematiche dell'amministrazione e della
contrattazione i dirigenti dell'area 1 possono sottoscrivere contratti di
didattica integrativa o di insegnamento.
Nelle ipotesi del presente articolo i
dirigenti interessati potranno porsi o in aspettativa non retribuita o in
part-time annuale o svolgere queste attivitą in aggiunta agli obblighi ordinari
di servizio, previa autorizzazione del Ministro o dell'organo sovraordinato per
il dirigente preposto ad ufficio dirigenziale generale e di quest'ultimo per gli
altri dirigenti.