ART. 34 - ASPETTATIVA PER DOTTORATO DI RICERCA O BORSA DI STUDIO
1. Il dirigente ammesso ai corsi di dottorato
di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruisca
delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 è collocato, a
domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo
di durata del corso o della borsa. Il periodo è considerato utile ad ogni altro
effetto.