ART. 35 - VERIFICA E VALUTAZIONE DEI RISULTATI DEI DIRIGENTI
1. Le amministrazioni, in base ai propri
ordinamenti, con gli atti da questi previsti, autonomamente assunti in relazione
anche a quanto previsto dall'art.1 del D.lgs.n.286/1999, definiscono -
privilegiando nella misura massima possibile, soprattutto relativamente agli
uffici periferici - l'utilizzazione di dati oggettivi, meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attività svolta dai dirigenti, in relazione ai programmi e obiettivi da
perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali
effettivamente rese disponibili.
2. Le prestazioni, l'attività
organizzativa dei dirigenti e il livello di conseguimento degli obiettivi
assegnati sono valutati con i sistemi, le procedure e le garanzie individuate in
attuazione del comma 1 sulla base anche dei risultati del controllo di gestione,
o da quelli eventualmente previsti dagli ordinamenti degli enti e
amministrazioni per i dirigenti che rispondano direttamente all'organo di
direzione politica.
3. Le amministrazioni adottano
preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione della
prestazione e delle competenze organizzative dei dirigenti nonché dei relativi
risultati di gestione. Tali criteri, che dovranno tener conto in modo esplicito
della correlazione delle direttive impartite, degli obiettivi da perseguire e
delle risorse umane, finanziarie, e strumentali effettivamente poste a
disposizione degli stessi dirigenti, sono oggetto di informazione preventiva,
seguita, a richiesta, da concertazione.
4. I criteri di valutazione sono comunicati
ai dirigenti prima dell'inizio dei relativi periodi di riferimento.
5. La valutazione dei dirigenti deve essere
improntata ai principi di trasparenza e pubblicità dei criteri e dei risultati:
deve essere osservato il principio della partecipazione al procedimento del
valutato, anche attraverso la comunicazione ed il contraddittorio da realizzare
in tempi certi e congrui
6. La valutazione è ispirata alla diretta
conoscenza dell'attività del valutato da operare da parte dell'organo
proponente o valutatore di prima istanza ai sensi del D.lgs. n.
286/1999; essa
non può essere svolta dagli organi preposti a servizi ispettivi o di
regolarità contabile o legittimità amministrativa.
7. Le procedure ed i principi sulla
valutazione della dirigenza, dettati dal D.lgs. n.
286/1999, si
applicano a tutti i tipi di responsabilità dirigenziale previsti dal D.lgs.
n. 29/1993.
8. La revoca anticipata rispetto alla
scadenza può avere luogo solo per motivate ragioni organizzative e gestionali
oppure in seguito all'accertamento dei risultati negativi di gestione o della
inosservanza delle direttive impartite ai sensi dell'art. 21 del dlgs.n. 29 del
1993. Per la revoca anticipata rispetto alla scadenza resta comunque fermo
quanto previsto dall'art. 13, comma 4, ultimo capoverso del presente CCNL.
9. La valutazione può essere anticipata,
anche ad iniziativa del dirigente interessato, nel caso di evidente rischio
grave di risultato negativo della gestione che si verifichi prima della scadenza
annuale.