ART. 38 -
TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO PER I DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA1. A decorrere dal 31.12.1998 ai
dirigenti di prima fascia cessano di essere corrisposti le classi di stipendio e
gli aumenti periodici biennali. Il valore degli aumenti biennali in godimento
con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento biennale
maturati alla stessa data, costituisce la retribuzione individuale di
anzianità.
2. Per la modalità di calcolo e del
riutilizzo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati
dal servizio si fa riferimento a quanto previsto per le medesime finalità per
il personale dirigente di seconda fascia dall'art. 41 del CCNL 9.1.1997.
3. A decorrere dal 31.12.1998 ai dirigenti
di prima fascia, anche per effetto degli incrementi stabiliti per tale categoria
di personale in applicazione dei principi dell'accordo sul costo del lavoro del
luglio 1993, compete il seguente trattamento economico fisso annuo comprensivo
del rateo di 13^ mensilità:
a) stipendio tabellare lire 89.570.000;
b) retribuzione individuale di anzianità nella misura individuata ai sensi del comma 2;
c) retribuzione di posizione – parte fissa lire 40.000.000.
4. Il trattamento economico indicato al comma 3 contiene ed assorbe le misure dell'indennità integrativa speciale negli importi in godimento dai dirigenti in servizio nonché l'indennità di cui alla legge n. 344/1997.