ART. 38 - TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO PER I DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA

1. A decorrere dal 31.12.1998 ai dirigenti di prima fascia cessano di essere corrisposti le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali. Il valore degli aumenti biennali in godimento con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento biennale maturati alla stessa data, costituisce la retribuzione individuale di anzianità.

2. Per la modalità di calcolo e del riutilizzo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio si fa riferimento a quanto previsto per le medesime finalità per il personale dirigente di seconda fascia dall'art. 41 del CCNL 9.1.1997.

3. A decorrere dal 31.12.1998 ai dirigenti di prima fascia, anche per effetto degli incrementi stabiliti per tale categoria di personale in applicazione dei principi dell'accordo sul costo del lavoro del luglio 1993, compete il seguente trattamento economico fisso annuo comprensivo del rateo di 13^ mensilità:

a) stipendio tabellare lire 89.570.000;
b) retribuzione individuale di anzianità nella misura individuata ai sensi del comma 2;
c) retribuzione di posizione – parte fissa lire 40.000.000.

4. Il trattamento economico indicato al comma 3 contiene ed assorbe le misure dell'indennità integrativa speciale negli importi in godimento dai dirigenti in servizio nonché l'indennità di cui alla legge n. 344/1997.

5. La composizione del trattamento fisso tra le componenti retributive di cui al comma 3, punti a) e c), non determina modifiche rispetto agli effetti sulla retribuzione dei dirigenti di prima fascia derivanti dalla applicazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° luglio 1999, che, al contempo, costituisce lo strumento di copertura finanziaria del trattamento economico definito ai sensi del presente articolo.

6. Lo stesso trattamento economico di cui al comma 3 compete ai dirigenti di prima fascia incaricati di funzioni di cui all'art. 6, comma 1, del DPR n. 150/1999.

7. Dalla data di sottoscrizione del presente contratto ai dirigenti di prima fascia ai quali verranno conferiti incarichi ai sensi dell'art. 6, comma 1, del DPR n. 150/1999 compete il medesimo trattamento economico di cui al precedente comma solo qualora espletino funzioni specificamente riservate dagli ordinamenti delle singole amministrazioni a dirigenti generali.

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