ART. 36 - NORME DI RACCORDO

1. Successivamente alla sottoscrizione del presente CCNL, proseguirà la trattativa per la definizione delle apposite sezioni riferite al personale dirigente dei Ministeri, delle Università, degli Enti di Ricerca, degli Enti pubblici non economici e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi restando, comunque, i trattamenti normativi ed economici in vigore previsti in disposizioni contenute nei CCNL relativi al predetto personale per il quadriennio 1994 – 1997, ove non modificati dal presente CCNL ovvero di maggior favore.

2. Resta, comunque, fermo l'art. 3, comma 3 del CCNL per i dirigenti degli Enti di ricerca, sottoscritto il 5.3.1998 (secondo biennio, Sezione I).

3. Continua a trovare applicazione l'art. 4, comma 2, del D.L. 27.9.1982, n. 681, convertito nella legge 20.11.1982, n. 869.

4. Per il Corpo Nazionale dei VV.F., continuano a trovare applicazione i seguenti articoli:

18, comma 3; 20, comma 4; 44 del CCNL sottoscritto il 10.11.1997.

5. L'art. 41, comma 5, della legge 27.12.1997, n. 449, relativamente ai destinatari dirigenti di cui all'art. 40 della legge n. 395/1990, si interpreta nel senso che esso trova applicazione con l'entrata in vigore di norme di raccordo da realizzarsi tra l'Amministrazione interessata e le OO.SS. rappresentative entro sei mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto.

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