ART. 40 -
EFFETTI DEI NUOVI TRATTAMENTI ECONOMICI1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione
degli articoli 38 e 39 hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di
quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine
servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute
assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di
riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano
alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti
dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla
determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal
servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio
contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle
disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli effetti dell'indennità di
buonuscita, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del cod. civ. si considerano solo gli scaglionamenti maturati
alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione
percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a
totale carico degli interessati.
4. All'atto dell'attribuzione della
qualifica dirigenziale o al conferimento di incarico di livello dirigenziale
generale è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.