ART. 41 - FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO
DEI DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA

1. Presso ciascuna amministrazione č istituito un fondo per la retribuzione di posizione (fissa e variabile) e di risultato dei dirigenti di prima fascia.

2. Il fondo č alimentato dalle seguenti voci:

a. l'insieme delle risorse gią destinate al finanziamento della retribuzione accessoria ivi compresi i compensi per lavoro straordinario;
b. i compensi derivanti da incarichi aggiuntivi previsti dall'art. 24, comma 3, del d.lg.vo 29/93 e dall'art. 14, comma 1;
c. le quote di retribuzione individuale di anzianitą dei dirigenti cessati dal servizio;
d. eventuali risorse aggiuntive derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/97

3. Concorre a formare il fondo per i dirigenti di prima fascia l'importo pro-capite corrispondente al valore della parte fissa di retribuzione di posizione in modo da garantirne il relativo finanziamento.

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