ART. 42 - FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO
DEI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA

1. I fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia, costituiti e disciplinati dai previgenti CCNL di categoria sono integrati come segue:

a) ulteriori risorse derivanti da maggiori entrate od economie di gestione subordinatamente all'accertamento delle effettive disponibilitą;
b) incrementi economici derivanti da disposizioni di legge, da regolamenti o da atti amministrativi;
c) per gli enti destinatari della legge n. 88/89, le somme derivanti dall'applicazione degli articoli 13 e 18 della stessa legge, ferme restando le specifiche e distinte utilizzazioni deliberate annualmente dai singoli Enti.

2. Il premio di eccellenza e il premio per la qualitą della prestazione individuale di cui alle specifiche disposizioni dei previgenti contratti di categoria sono soppressi e le risorse corrispondenti permangono nella disponibilitą dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato.

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