ART.2 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E PREVIDENZA COMPLEMENTARE
1.In tema di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare si applica quanto previsto dal relativo accordo quadro nazionale del 29/7/1999.
2.I dirigenti di ogni comparto accedono ai fondi pensione secondo quanto previsto dal protocollo di esplicitazione in tema di costituzione dei fondi pensione complementari firmato l’8-5-2001.
3. Il Fondo pensione viene finalizzato ai sensi dell’art.11 del predetto accordo quadro 29-7-1999, e si costituisce secondo le procedure previste dall’art. 13 dello stesso accordo. Le parti concordano che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al predetto Fondo sia determinata nella misura dell’1% dell’ammontare dei compensi presi a base di calcolo per la determinazione del Trattamento di Fine Rapporto di lavoro (T.F.R.).