ART. 3 - ACCESSO PER CONCORSO, TRASFERIMENTI E MOBILITÀ DEI DIRIGENTI

  1. Al personale in servizio transitato nei ruoli di altra amministrazione a seguito di accesso per concorso pubblico alla qualifica dirigenziale, trasferimento o mobilità, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs n.29/93, al personale che all’atto dell’attribuzione della qualifica dirigenziale o del conferimento di incarichi di livello dirigenziale, in tutti i casi di passaggio previsti dal comma 1 tra le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell’art.1 del D.Lgs n.165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano, a domanda, ai fini del trattamento di fine servizio comunque denominato, le disposizioni in vigore per i dirigenti dell’amministrazione di destinazione, previa riunione delle anzianità di servizio complessivamente maturate, nel rispetto della continuità dei rapporti.
  3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a domanda anche al personale cui sia stato liquidato il trattamento di fine servizio comunque denominato, previo riversamento della somma lorda liquidata.
  4. Ai fini dell’iscrizione al fondo di previdenza complementare, il dirigente, trasferito anche per mobilità, può esercitare il diritto di opzione per l’iscrizione al nuovo fondo mantenendo l’anzianità maturata.
  5. Agli effetti dell’applicazione delle clausole contrattuali in materia di benefici socio-assistenziali, il periodo di anzianità maturato nell’amministrazione di provenienza è considerato utile a tutti gli effetti.

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