ART. 3 - ACCESSO PER CONCORSO, TRASFERIMENTI E MOBILITÀ
DEI DIRIGENTI
- Al personale in servizio transitato nei ruoli di altra amministrazione a
seguito di accesso per concorso pubblico alla qualifica dirigenziale,
trasferimento o mobilità, si applicano le disposizioni di cui al presente
articolo.
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs
n.29/93, al
personale che all’atto dell’attribuzione della qualifica dirigenziale o
del conferimento di incarichi di livello dirigenziale, in tutti i casi di
passaggio previsti dal comma 1 tra le amministrazioni pubbliche di cui al
comma 2 dell’art.1 del D.Lgs n.165/2001, e successive modificazioni ed
integrazioni, si applicano, a domanda, ai fini del trattamento di fine
servizio comunque denominato, le disposizioni in vigore per i dirigenti dell’amministrazione
di destinazione, previa riunione delle anzianità di servizio
complessivamente maturate, nel rispetto della continuità dei rapporti.
- Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a domanda anche al
personale cui sia stato liquidato il trattamento di fine servizio comunque
denominato, previo riversamento della somma lorda liquidata.
- Ai fini dell’iscrizione al fondo di previdenza complementare, il
dirigente, trasferito anche per mobilità, può esercitare il diritto di
opzione per l’iscrizione al nuovo fondo mantenendo l’anzianità
maturata.
- Agli effetti dell’applicazione delle clausole contrattuali in materia di
benefici socio-assistenziali, il periodo di anzianità maturato nell’amministrazione
di provenienza è considerato utile a tutti gli effetti.
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