ART. 4 - PERIODO DI PROVA
1. Sono soggetti al periodo di prova i neo assunti nella qualifica di dirigente, per un periodo di sei mesi dall’assunzione.
Sono esonerati dal periodo di prova i dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica e presso altra amministrazione o azienda o ente dell’area 1.
2. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivo prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti.
4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dirigenti non in prova.
5. Decorso il periodo di prova, il dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
6.Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
7.In caso di esito negativo del periodo di prova il dirigente rientra nell’amministrazione di provenienza, con la qualifica e nella sede di provenienza.