ART. 5 - TRATTAMENTO DI TRASFERTA

  1. Il presente articolo si applica ai dirigenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 KM dalla ordinaria sede di servizio. Nel caso in cui il dirigente venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella della trasferta.
  2. Ai dirigenti di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete:
    1. una indennità di trasferta, avente natura non retributiva, pari a:
      • € 24,12 (L. 46.700) per ogni periodo di 24 ore di trasferta;
      • € 1,01 (L. 1.945) per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore;
    2. il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave, ivi compresi i traghetti, gli aliscafi e le navi veloci, ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima classe o equiparate;
    3. un’indennità supplementare pari al 5% del costo del biglietto aereo e del 10% del costo del biglietto del treno e/o nave;
    4. il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani nei casi e alle condizioni individuati dagli enti secondo la disciplina del comma 11.
  3. Ai soli fini del comma 2, lettera a), nel computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio.
  4. Il dirigente inviato in trasferta può essere autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto. In tal caso si applica l’art. 31 del CCNL del 5 aprile 2001 e al dirigente spetta l’indennità di cui al comma 2, lettera a), eventualmente ridotta ai sensi del comma 7, il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell’eventuale custodia del mezzo, ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km.
  5. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dirigente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in albergo di categoria quattro stelle, secondo la disciplina dell’art. 1, comma 68, della L. 662 del 1996, e della spesa per uno o due pasti giornalieri, nel limite di € 30,55 (L. 59.150) per il primo pasto e di complessivi € 61,10 (L. 118.300) per i due pasti.
  6. Per le trasferte di durata inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso per il primo pasto.

    Nei casi di trasferta continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l’albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.

  7. Per il personale dirigenziale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che durante le trasferte si trovi nell’impossibilità di fruire del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, viene corrisposta, in luogo dei rimborsi di cui al comma 5, la somma forfettaria di € 30,99 (L. 60.000) lordi.
  8. Nel caso in cui il dirigente fruisca del rimborso:

  9. - delle spese sostenute per l’albergo, l’indennità di cui al comma 2 viene ridotta di 1/3;

    - delle spese sostenute per il vitto, l’indennità di cui al comma 2 viene ridotta di ½;

    - delle spese sostenute per il vitto e l’albergo, l’indennità di cui al comma 2 viene ridotta di 2/3.

  10. L’indennità di trasferta non viene corrisposta in caso di trasferte di durata inferiore alle 4 ore.
  11. L’indennità di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima località.
  12. Il dirigente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.
  13. Gli enti stabiliscono, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti ed in funzione delle proprie esigenze organizzative, la disciplina della trasferta per gli aspetti di dettaglio o non regolati dal presente articolo, individuando, in particolare, la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative modalità procedurali, che in ogni caso devono avvenire entro 60 giorni dalla chiusura della missione, nonché le condizioni per il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al dirigente per l’espletamento dell’incarico affidato.
  14. Le trasferte all’estero restano disciplinate dalle vigenti disposizioni.
  15. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci dei singoli enti per tale specifica finalità, ad invarianza di spesa complessiva.

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