Art. 29 - Modifiche e integrazioni alla disciplina sull'orario di lavoro e sullo straordinario
1. L'art. 13, comma 6 del CCNL del personale ENEA "Area Tecnico Amministrativa" quadriennio normativo 1994-1997 stipulato il 4/8/1997 è sostituito dal seguente:
"6. La distribuzione dell'orario di lavoro è improntata ai seguenti criteri di flessibilità:
a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione della prestazione lavorativa; i diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono anche coesistere;
b) ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alle 37 ore settimanali nel rispetto del monte ore complessivo, con particolare riguardo alle tipologie di orario da adottare per lo svolgimento delle attività fuori sede e in caso di temporanea chiusura di strutture;
c) orario flessibile giornaliero, che consiste nel consentire di anticipare o posticipare l'orario di inizio o di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà, limitando al nucleo centrale dell'orario la contemporanea presenza in servizio di tutto il personale addetto alla medesima struttura;
d) particolari forme di flessibilità purché compatibili con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266;
2. L'art. 13 del CCNL del personale ENEA "Area Tecnico Amministrativa" quadriennio normativo 1994-1997 stipulato il 4/8/1997 è integrato dal seguente:
"12. Al personale adibito a regimi d'orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza e/o comprendenti particolari gravosità, è applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto integrativo, una riduzione d'orario a 36 ore settimanali. La riduzione può realizzarsi alla condizione che, in armonia con le premesse, il relativo costo sia fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro straordinario oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi che portino all'autofinanziamento. Le parti verificheranno e converranno sulle modalità di applicazione a tutto il personale delle modifiche legislative che dovessero intervenire in materia".
3. L'art. 14 del CCNL del personale ENEA "Area Tecnico Amministrativa" quadriennio normativo 1994-1997 stipulato il 4/8/1997 è integrato dai seguenti:
"11.bis. Anche nei casi di deroga di cui al precedente comma 11 - fatta eccezione per le attività correlate a situazioni di emergenza o a problemi di sicurezza, nonché per le attività connesse agli organi istituzionali ed alle strutture di alta direzione - non sono comunque autorizzabili prestazioni di lavoro straordinario superiori ad un limite massimo di 200 ore annue individuali".
4. La disciplina relativa allo straordinario di cui all'art. 14 del CCNL del personale ENEA "Area Tecnico Amministrativa" quadriennio normativo 1994-1997 stipulato il 4/8/1997 non si applica alle prestazioni di lavoro straordinario o di lavoro supplementare compensate con l'emolumento sostitutivo di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) previsto per i livelli 9, 9.1 e 9.2.