Art. 30 - Conto ore individuale
1. Qualora il dipendente ne faccia richiesta, le ore di lavoro straordinario autorizzate secondo l'ordinamento ENEA possono essere accantonate in un conto ore individuale per essere fruite a gruppi di ore equivalenti alla durata della giornata lavorativa sotto forma di riposi compensativi pari alle corrispondenti giornate lavorative o frazioni di esse, tenuto conto delle esigenze lavorative.
2. Al 31 dicembre di ciascun anno i riposi compensativi non fruiti vengono conteggiati e devono essere fruiti entro il trimestre successivo.
3. Ove sussistano improrogabili esigenze organizzative che non consentano la fruizione di detti riposi entro il periodo suddetto, le ore di lavoro straordinario saranno retribuite.
4. La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle prestazioni di lavoro straordinario o di lavoro supplementare compensate con il compenso sostitutivo di cui all'art. 65, comma 2, lett. g).
5. Ulteriori criteri generali per la fruizione dei riposi compensativi possono essere oggetto di contrattazione integrativa.