Art. 65 - Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
1. Le risorse di cui all'art. 64 sono prioritariamente destinate ad incentivare i risultati, la qualità delle prestazioni, la valorizzazione di posizioni particolari per responsabilità o per gravosità.
2. In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all'art. 64 sono utilizzate per:
a) corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica all'interno dei livelli professionali secondo la disciplina dell'art. 49 ed utilizzando le risorse aventi carattere di certezza e continuità;
b) corrispondere la indennità di responsabilità e di risultato al personale incaricato delle posizioni organizzative secondo la disciplina dell'art. 56, con decorrenza dalla data di efficacia del presente contratto;
c) erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, correlati al merito, all'impegno di gruppo e/o individuale ed alla professionalità acquisita;
d) compensare le prestazioni di lavoro straordinario, secondo i criteri e le condizioni stabiliti dall'art. 14, CCNL del personale ENEA "Area tecnico-amministrava", quadriennio 1994-1997, stipulato il 4/8/1997, con il limite di cui all'art. 29, comma 3;
e) corrispondere le indennità previste dagli artt. 41, 43, 44, 45, e 46 del CCNL del personale ENEA "Area tecnico-amministrativa" quadriennio normativo 1994-97 stipulato il 4/8/1997 nonché dagli artt. 40, 42, 43, e 44 del CCNL del personale ENEA "Area delle specifiche tipologie professionali" quadriennio normativo 1994-97 stipulato il 4/8/1997; la disciplina relativa all'attribuzione delle predette indennità può essere integrata o modificata in sede di contrattazione integrativa;
f) corrispondere una specifica indennità correlata ad attività, non meramente occasionali, svolte in condizioni di rischio radiologico, secondo la disciplina definita in sede di contrattazione integrativa, tenendo conto del cumulo con altre indennità correlate a rischi o disagi;
g) corrispondere al personale dei livelli 9, 9.1 e 9.2 un unico emolumento sostitutivo dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario e supplementare, nonché per gli altri eventuali trattamenti accessori da individuare in sede di contrattazione integrativa, regolando nella stessa sede le implicazioni sulla disciplina dell'orario di lavoro e dei trattamenti accessori relativa al predetto personale;
h) corrispondere le indennità di turno secondo la disciplina di cui all'art. 16 del CCNL del personale ENEA "Area Tecnico-Amministrativa", quadriennio normativo 1994-1997, stipulato il 4/8/1997, di reperibilità di cui all'art. 42 dello stesso CCNL, di lavoro notturno, festivo e notturno-festivo, secondo la disciplina di cui all'art. 14 dello stesso CCNL;
i) incentivare le specifiche prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 64, comma 1, lett. j);
j) corrispondere l'indennità di ente di cui all'art. 67, al personale dal livello 3 al livello 8;
k) l'eventuale integrazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 50, c. 7, utilizzando risorse aventi carattere di certezza e continuità, per il finanziamento di ulteriori passaggi di progressione verticale oltre quelli consentiti in applicazione dei vincoli stabiliti dallo stesso comma 7.
3. Al termine dell'esercizio finanziario, le somme destinate alla progressione economica nell'ambito dello stesso livello professionale di cui all'art. 49, rapportate su base annua, vengono trasferite permanentemente dal fondo dell'art. 64 nel competente capitolo di bilancio per il trattamento economico fondamentale. Resta salvo quanto previsto dal comma 2, lett. a) del presente articolo.
4. Le risorse di cui all'art. 64 non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo.
5. E' confermata la disciplina relativa al cumulo delle indennità di cui all'art. 48 del CCNL del personale ENEA "Area tecnico amministrativa" quadriennio normativo 1994-97 stipulato il 4/8/1997 e di cui all'art. 47 del CCNL del personale ENEA "Area delle specifiche tipologie professionali" quadriennio normativo 1994-97 stipulato il 4/8/1997 . Tale disciplina può essere integrata o modificata in sede di contrattazione integrativa, anche a seguito dell'adozione della indennità di cui al comma 2, lett. f).