Art. 44 - Il sistema di classificazione del personale
1. Il sistema di classificazione del personale č unico ed č articolato in 9 livelli professionali che assumono la seguente denominazione: livello 3, livello 4, livello 5, livello 6, livello 7, livello 8, livello 9, livello 9.1, livello 9.2.
2. Ai livelli professionali corrispondono insiemi affini di competenze, conoscenze e capacitā necessarie per l'espletamento di una gamma di attivitā lavorative, descritte, secondo il diverso grado di autonomia e di responsabilitā, mediante le declaratorie riportate nell'allegato A.
3. I profili descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie di ciascun livello professionale. Nell'allegato A sono disciplinati alcuni profili relativi a ciascun livello professionale.
4. L'ENEA, in relazione al proprio modello organizzativo, identifica, previa informazione e concertazione ai sensi dell'art. 8, le competenze e i principali contenuti lavorativi dei profili professionali di nuova istituzione, e li colloca nel livello professionale corrispondente, nel rispetto delle declaratorie dei livelli professionali stessi e tenendo conto, in via analogica, del contenuto dei profili disciplinati nell'allegato A.
5. All'interno di ciascun livello professionale tutte le mansioni, se professionalmente equivalenti, sono esigibili. Sono fatte salve quelle per il cui esercizio siano previste specifiche abilitazioni professionali. L'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro.
6. L'assegnazione temporanea di mansioni proprie del livello immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito di esercizio del potere modificativo.