Art. 8 - Concertazione

1. Ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'art. 10, ricevuta l'informazione, può attivare mediante richiesta scritta, la concertazione.

2. La richiesta di concertazione è effettuata dai soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 1, sui criteri generali relativi:

a) all'articolazione dell'orario;

b) alle modalità di realizzazione dei progetti ed all'ambito delle professionalità da impiegare nei progetti di telelavoro;

c) alle modalità di gestione delle eventuali eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto dei tempi e delle procedure dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001;

d) alla definizione delle procedure di selezione per i passaggi di livello professionale di cui agli artt. 50 e segg.;

e) al conferimento e alla revoca degli incarichi di elevata responsabilità di cui all'art. 56;

f) alla graduazione delle tipologie di incarico di cui all'art. 57 ai fini dell'attribuzione della relativa indennità di responsabilità.

3. La richiesta di concertazione è effettuata dai soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 2, sui criteri generali relativi all'articolazione dell'orario.

4. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta. Durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di correttezza e buona fede.

5. Nel corso della concertazione le parti accertano la possibilità di definire una posizione comune sulle materie oggetto del confronto, che deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di 30 giorni dalla sua attivazione. Dell'esito di esso è redatto verbale che riporta le posizioni delle parti.

 

art.prec. art.succ.