Art. 54 - Progressioni verticali degli esperti di operazione

1. Le progressioni verticali verso profili professionali appartenenti alla tipologia professionale degli esperti di operazione, sono disciplinate, previa concertazione con le organizzazioni sindacali, tenendo conto dei seguenti criteri e modalitą:

a) valutazione della formazione certificata e pertinente;

b) valutazione dell'arricchimento professionale derivante dall'esperienza lavorativa e dei titoli di servizio stabiliti dall'ente desumibili dal curriculum professionale e/o dalla documentazione presentata dall'interessato e/o verificate da apposite prove selettive; sono esclusi, ai fini della predetta valutazione, automatismi legati al decorso dell'anzianitą;

c) valutazione delle competenze di gestione di impianti ad elevata complessitą e delle altre competenze richieste dalla tipologia professionale di esperto di operazione desumibili da processi di valutazione del personale basati su adeguati e consolidati metodi valutativi (ad esempio: "assessment center") e/o dal curriculum del dipendente e/o verificate da apposite prove selettive;

d) valutazione dei titoli culturali e professionali attinenti alle specificitą professionali di esperto di operazione (per esempio: incarichi, pubblicazioni, collaborazioni, docenze aventi per oggetto problemi e tematiche relative alla tipologia professionale di esperto di operazione; dottorati di ricerca o corsi di perfezionamento e specializzazione in ambiti disciplinari correlati alle funzioni svolte);

e) valutazioni selettive affidate a commissioni costituite da esperti, anche esterni all'ente, di comprovata competenza ed esperienza nel settore di riferimento.

 

art.prec. art.succ.