Art. 55 - Disciplina di prima applicazione per le progressioni verticali

1. In sede di prima applicazione della disciplina sulle progressioni verticali di cui all'art. 50, vengono definiti, in sede di concertazione, procedure e criteri semplificati che consentano la prioritaria valutazione e selezione:

a) del personale laureato inquadrato nel livello 8 e nel livello-gradino 8.1 in possesso alla data del 31/12/2001 dei requisiti stabiliti nel regolamento ENEA in materia di acquisizione delle risorse umane per l'accesso al livello 9;

b) del personale diplomato inquadrato nel livello-gradino 8.1, ivi compresi gli ex-Collaboratori tecnico-professionali, in possesso alla data del 31/12/2001 di una anzianitą di servizio non inferiore a 29 anni e di una permanenza nel predetto livello-gradino di almeno 4 anni.

2. Nella applicazione della disciplina sulle progressioni verticali, si tiene conto dei criteri relativi alla "formazione certificata" di cui agli artt. 42, comma 4; 52, comma 1, lett. b); 53, comma 1, lett. a); 54, comma 1, lett. a) limitatamente alle esperienze formative programmate dall'ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, lett. c), relativo alle materie di contrattazione integrativa.

 

art.prec. art.succ.