Art. 34 - Contrattazione integrativa collettiva
- Gli enti attivano, ai sensi dell’art.
40, comma 3, del D. Lgs. n.
165/2001, autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel
rispetto dei vincoli indicati dalla richiamata disposizione legislativa,
nonché dal successivo comma 5.
- La contrattazione integrativa è finalizzata alla valorizzazione dell’autonomia
progettuale e operativa dei singoli enti, nonché al miglioramento della
qualità dei servizi istituzionali anche attraverso il coinvolgimento, con
le diverse modalità previste, dei sindacati rappresentativi e delle R.S.U
nella elaborazione e attuazione dei programmi di innovazione
organizzativa, ristrutturazione, riqualificazione e incentivazione.
- La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle seguenti
materie:
- criteri generali relativi alle forme di incentivazione del personale dal
IV al IX livello, in relazione a obiettivi e programmi di innovazione
organizzativa, incremento della produttività e miglioramento della
qualità del servizio, con particolare riferimento a :
a1)criteri generali di distribuzione della quota di
risorse destinate ai sistemi di incentivazione del personale, in relazione
ai progetti e programmi e tra i gruppi e i singoli;
a2)criteri generali di scelta del personale da adibire ai
progetti, in modo funzionale alle priorità organizzative e al miglioramento
del servizio.
criteri generali per la corresponsione dei compensi del personale dal IV
al IX livello con riguardo alle condizioni di lavoro disagiate ovvero
comportanti esposizione a rischio, assunzione di specifiche
responsabilità, possesso di titoli professionali specifici, nonché a
prestazioni finanziate da apposite disposizioni di legge, secondo quanto
previsto per ciascuna situazione negli articoli di riferimento del
presente CCNL;
linee di indirizzo e programmazione generale per i programmi annuali e
pluriennali delle attività di formazione, riqualificazione e
aggiornamento del personale, volti ad adeguarne la professionalità ai
processi di innovazione;
linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente
di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza
sui luoghi di lavoro;
le linee di indirizzo e i criteri per l’attuazione degli adempimenti
rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili, nonché i
criteri generali per l’applicazione della normativa in materia;
implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alle professionalità
dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti
organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;
i criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro;
modalità e verifiche per l’attuazione della riduzione dell’orario
di lavoro, a integrazione e nel quadro delle disposizioni contenute nel
presente CCNL;
criteri generali per la determinazione delle priorità nei casi di
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e
viceversa;
criteri generali per la istituzione e gestione delle attività
socio-assistenziali per il personale;
forme di copertura assicurativa delle attrezzature utilizzate nel
telelavoro e dell’uso delle stesse;
le iniziative per l’attuazione delle disposizioni vigenti in materia
di pari opportunità, ivi comprese le proposte di azioni positive;
i criteri generali per l’attribuzione dell’indennità di cui all’art.
8 comma 1 del CCNL 5 marzo 1998 (Area della Dirigenza e delle relative
specifiche tipologie professionali);
criteri generali di priorità per il trasferimento, a domanda, da una
sede ad altra dello stesso Ente, limitatamente agli enti articolati per
aree geografiche di ricerca ovvero con più sedi periferiche autonome in
Comuni diversi;
definizione dei casi che richiedono la deroga, in via eccezionale, per
le attività connesse agli organi collegiali e dei vertici dirigenziali,
dal limite individuale massimo di 200 ore annue di lavoro straordinario;
criteri generali per la ripartizione delle risorse destinate alla
corresponsione del compenso per lavoro straordinario tra le strutture
individuate dai singoli ordinamenti.
- Fermo restando il principio dell’autonomia negoziale e nel quadro di
un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di comportamento
richiamati nel precedente articolo 33, comma 1, decorsi trenta giorni dall’inizio
delle trattative, eventualmente prorogabili in accordo tra le parti fino a
un massimo di ulteriori trenta giorni, le parti riassumono le rispettive
prerogative e libertà di iniziativa e decisione, limitatamente alle
materie di cui al comma 3, lettere d), e), h), l), n), nonchè
relativamente alle materie non direttamente implicanti l’erogazione di
risorse destinate ai trattamenti economici accessori. In tal caso verrà
data informazione alle OO.SS.
- I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con
vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri
non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di
ciascun Ente. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere
applicate.