Novità della settimana

Dal 16.1.1999 al 31.1.1999

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Sommario

AGEVOLAZIONI – VALUTAZIONE   – TASSO DI RIFERIMENTO 

DECRETO M.I.C.A. 20 gennaio 1999. 

ADEMPIMENTI – MODELLI INTRASTAT – SEMPLIFICAZIONI 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1999, n.10 

AGEVOLAZIONI – CONTRIBUTI EX LEGGE 488/92 – PROCEDURE DI EROGAZIONE 

CIRCOLARE 22 gennaio 1999, n.9000 

IMPOSTE SUI REDDITI  – CAMBI VALUTE ESTERE - DICEMBRE 1998 

DECRETO 26 gennaio 1999 

TRIBUTARIO INTERNAZIONALE – CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI  – FEDERAZIONE RUSSA 

        COMUNICATO del Ministero delle finanze 

ICI – POTERE REGOLAMENTARE DEI COMUNI – C.M. 296/E DEL  31.12.1998 - ERRATA CORRIGE  

COMUNICATO DEL Ministero delle finanze 

  QUOTIDIANI ECONOMICI  

SANZIONI  – RAVVEDIMENTO OPEROSO - IMPOSTE DIRETTE , IVA – D.lgs 471 del 1997 

CIRCOLARE n. 23/E del 25 gennaio 1999. 

ARMONIZZAZIONE  U.E. – LEGGE COMUNITARIA  – SECONDA APPROVAZIONE 

DISEGNO di legge comunitaria approvato definitivamente il 27.1.1999 dalla Camera dei deputati. 

PROFESSIONI  – CODICE DEONTOLOGICO - TARIFFE  – PUBBLICITA'

MODIFICHE al codice deontologico approvate definitivamente il 27.1.1999 dal Consiglio nazionale dell’ordine. 

CONTRIBUTI  – DETERMINAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE MINIMA 

CIRCOLARE INPS n.15 del 29.1.1999 

AGEVOLAZIONI  – CREDITI D'IMPOSTA IN VIGORE  

ARTICOLO A cura di Luca Miele e Andrea Trevisani

 

 

 

 

 

 

 

 

Agevolazioni – attualizzazione/rivalutazione – tasso di riferimento

DECRETO M.I.C.A. 20 gennaio 1999.

"Tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese."

In breve

Il decreto, in attuazione al comma 2 dell’art.2 del D.Lgs n. 123 del 1998, stabilisce il tasso di interesse da utilizzare  per il  calcolo de valore attuale e delle rivalutazioni indicate da qualsiasi disposto normativo di concessione di agevolazioni alle imprese.

Si ricorda infatti che  il  D.Lgs 123 del 1998  disciplina  "i principi che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, di seguito denominati "interventi", concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi." (articolo 1 comma 1 del D.Lgs 123/98).

La misura del tasso di detto tasso è fissata dal decreto nel 6,18% a decorrere dal 1.1.1999

Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26-1-1999

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adempimenti – modelli intrastat – semplificazioni

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1999, n.10

"Regolamento recante norme per la semplificazione di alcuni oneri connessi alla fornitura di informazioni statistiche da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662."

In breve

Il regolamento, applicabile a decorrere dai modelli relativi al 1999, apporta semplificazioni agli  elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari (Modelli INTRASTAT), .

Il provvedimento, già commentato nel corso dell’iter che ha portato alla sua approvazione, cambia gli importi degli scambi di riferimento rilevanti ai fini della periodicità di presentazione, diversificandoli a seconda che si tratti di elenchi relativi agli acquisti o alle cessioni intracomunitarie. 

Inoltre sposta la scadenza per la presentazione degli elenchi mensili al 20 del mese successivo a quello di riferimento.

Le novità in particolare

Modelli per le cessioni intracomunitarie

In particolare per le cessioni intracomunitarie gli elenchi devono essere presentati:

mensilmente, da parte dei soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività, presumono di realizzare nell'anno in corso, cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a 300 milioni di lire;
con periodicità trimestrale, da parte dei soggetti con ammontare di cessioni intracomunitarie superiore a 75 milioni di lire;
una volta l'anno, da parte dei restanti soggetti.

Modelli acquisti intracomunitari

Gli elenchi relativi agli aquisti intracomunitari devono essere presentati:

mensilmente, da parte dei soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, per il primo anno di attività,  presumono di realizzare nell'anno in corso, acquisti intracomunitari per un ammontare superiore a 200 milioni di lire;
a periodi trimestrali, da parte dei soggetti con ammontare di acquisti intracomunitari superiore a 50 milioni di lire;
a periodi annuali, per i restanti soggetti.

Scadenze di presentazione agli Uffici doganali

entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento per gli elenchi mensili;
entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento per quelli trimestrali e annuali.

 Contenuto degli elenchi

Gli elenchi non devono più contenere l'indicazione dei soggetti passivi in altro Stato ai quali sono stati inviati beni oggetto di perfezionamento o manipolazione (art. 50, comma 6, D.L. n. 331/1993 abrogato).

Negli elenchi mensili (esclusi quelli presentati mensilmente per opzione dell'operatore tenuto ad una periodicità superiore) devono, invece, essere riepilogati anche gli scambi che non costituiscono cessioni o acquisti intracomunitari ai sensi delle disposizioni sull'IVA, per i quali sussiste l'obbligo di dichiarazione a fini statistici ai sensi della normativa comunitaria (reg. CEE n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991).

Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27-1-1999

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agevolazioni – contributi ex L. 488/92 – procedure di erogazione dei contributi - revisione

CIRCOLARE 22 gennaio 1999, n.9000

"Agevolazioni finanziarie di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Revisione delle procedure di erogazione dei contributi a seguito della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e modifiche alla circolare n.234363 del 20 novembre 1997."

 In breve

Come già anticipato con il breve commento alla legge finanziaria 1999, l’art.30 della L. 448/98 rivede le modalità di erogazione degli incentivi alle attività produttive in favore delle nuove iniziative produttive nelle aree depresse previste dall’art. 1, comma 2, della legge 488/92. L’articolo da ultimo citato prevede infatti che, a decorrere dall’entrata in vigore dei decreti attuativi dell’articolo in discorso, tali contributi saranno concessi dal M.I.C.A. per il tramite delle banche concessionarie a partire dalla data in cui sono resi disponibili.

La circolare in questione, tra le altre cose, specifica:

che le quote di contributi trasferiti dal M.I.C.A. alle banche concessionarie non avverrà più a scadenze fisse ma solamente in base a  "quando risulterà verificata la sussistenza delle condizioni già previste dalla vigente normativa, per la successiva erogazione alle imprese";
le caratteristiche degli elenchi che le banche concessionarie presentano  periodicamente al M.I.C.A. riguardanti le imprese che hanno verificato le condizioni per l’erogazione delle agevolazioni con esito favorevole, ;
la data di presentazione degli elenchi di cui al punto antecedente è fissata per il giorno 15 ed il giorno 30 di ciascun mese;
che ai sensi dell’art.30 le somme accreditate nelle banche concessionarie, ma non ancora erogate alle imprese, producono un interesse in favore del Ministero dell’Industria  … al saggio legale d’interesse (2,5%), a decorrere dal 1.1.1999.

Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29-1-1999

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Imposte sui redditi – cambi delle valute estere del mese di dicembre 1998

DECRETO 26 gennaio 1999

"Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di dicembre 1998 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi."

 In breve

Il decreto, di attuazione al disposto dell’art.76 comma 7 del TUIR, stabilisce i cambi di riferimento del mese di dicembre 1998. 

Si ricorda che il comma 7 da ultimo richiamavo prevede che i tassi di cambio risultanti dal decreto in epigrafe, devono essere applicati nei casi in cui una  disposizione del TUIR relativa alla disciplina  dei redditi di impresa,  fa riferimento ai cambi del mese.

Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30-1-1999

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tributario internazionale – convenzioni contro le doppie imposizioni – federazione russa – entrata in vigore

COMUNICATO

"Entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 9 aprile 1996."

 In breve

Con il comunicato il ministero rende nota l’entrata in vigore della convenzione contro le doppie imposizioni tra Repubblica italiana e Federazione russa.

Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30-1-1999

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ici – potere regolamentare dei comuni – c.m. 296/e del 31.12.1998 -. errata corrige

COMUNICATO DEL Ministero delle finanze

"Comunicato relativo alla circolare del Ministero delle finanze 31 dicembre 1998, n. 296/E, concernente: "Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Potere regolamentare del comune – Decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997". (Circolare pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 9 del 13 gennaio 1999)."

In breve

La circolare effettua solamente delle correzioni di battitura o ortografia effettuati nel corso della redazione della prima circolare.

 Sebbene in questa sede non appare superfluo un suo commento, nel caso in cui si deve far riferimento alla precedente circolare per un lavoro specifico si consiglia comunque un confronto tra le due istruzioni.

Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30-1-1999

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  QUOTIDIANI ECONOMICI  

sanzioni – imposte dirette, iva, riscossione dei tributi – D.lgs 471 del 1997

CIRCOLARE n. 23/E del 25 gennaio 1999.

"Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione. Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni"

In breve

La circolare illustra la nuova disciplina delle sanzioni amministrative in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e riscossione, in vigore dal 1° aprile 1998, tenendo conto delle modifiche apportate al decreto di riforma lo scorso mese di giugno (D.Lgs. n. 471/1997, modificato dal D.Lgs. n. 203/1998.

Si coglie l’occasione per ricordare che quanto indicato dalla circolare deve essere correlato con le disposizioni del D.Lgs 472/97 che, come noto,  disciplina gli aspetti generali delle nuove disposizioni tributarie non penali  già interpretato dal ministero con la circolare n. 180/E del 10.7.1998. 

La circolare si articola in quattro capitoli che trattano rispettivamente:

1) le sanzioni in materia di imposte dirette:

violazioni relative alla dichiarazione dei redditi,
violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta,
omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari;

2) le sanzioni in materia di imposta sul valore aggiunto:

violazioni relative alla dichiarazione annuale,
violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni imponibili,
violazioni relative alle esportazioni;

3) le disposizioni comuni alle imposte dirette e all'imposta sul valore aggiunto:

violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni,
violazioni degli obblighi relativi alla contabilità,
violazioni degli obblighi degli operatori finanziari,
sanzioni accessorie;

4) le sanzioni in materia di riscossione.

Il sole 24 ore di mercoledì 27 e giovedì 28 gennaio 1999, (inserti)

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armonizzazione U.E. – legge comuniTARIA – SECONDA APPROVAZIONE

DISEGNO di legge comunitaria approvato definitivamente il 27.1.1999 dalla Camera dei deputati.

"Disposizioni per l’adempimento per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1998"

In breve

L’articolo 1 comma 1 della legge comunitaria concede al Governo un anno di tempo, per l’approvazione dei decreti legislativi e provvedimenti di attuazione delle direttive comunitarie specificatamente elencate negli allegati A e B alla legge in parola.

Tra le deleghe comprese nell’allegato A, appena citato, l’unica che si avvicina al nostro lavoro è quella riferita alla Direttiva 95/46/CE: Direttiva del Parlamento europeo e del consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Per quanto concerne i criteri direttivi la legge rinvia a quelli indicati dalle singole direttive.

Il sole 24 ore di giovedì 28 e venerdì 29 gennaio 1999, pag. 25 e pag. 27

Italia oggi di venerdì 29 gennaio 1999, pag. 22

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professione – commercialisti – codice deontologico - tariffe – pubblicità – modifiche

MODIFICHE al codice deontologico approvate definitivamente il 27.1.1999 dal Consiglio nazionale dell’ordine.

Articoli del Codice di deontologia dei dottori commercialisti in materia di tariffe e pubblicità.

In breve

L’art.9 del codice deontologico, nella versione modificata, consente deroga ai minimi tariffari previsti. Tuttavia  tale riduzione non deve pregiudicare  la qualità della prestazione.

 (mi chiedo chi giudica la qualità della prestazione?)

L’articolo 10, come si è avuto modo di anticipare novità di 98_01_18, elimina il divieto di pubblicità, prevedendone allo stesso tempo una adeguata regolamentazione.

In particolare è possibile diffondere informazioni riguardanti l’attività professionale per mezzo di stampa, internet o simili solamente nelle forme positivamente indicate dall’art.10 medesimo.

Non è possibile invece:

enfatizzare i propri risultati professionali;
citare i nominativi dei propri clienti;
pubblicizzare titoli accademici non inerenti all’attività professionale;
effettuare pubblicità comparativa;

Sembra il caso di specificare che è prevista la possibilità di interpello ad una Commissione appositamente costituita dall’ordine dei Dottori commercialisti.

Il sole 24 ore di giovedì 28 gennaio 1999, pag. 26

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contributi – determinazione della contribuzione minima

CIRCOLARE INPS n.15 del 29.1.1999

"determinazione per l’anno 1999 del limite minimo di retribuzione giornaliera e aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le retribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale."

 In breve

La circolare, ai sensi del D.L. 9.10.1989 n. 338 convertito dalla legge 7.12.1989, n. 389, chiarisce con l'ausilio  di tabelle esemplificative, le retribuzioni minime da assumere come base di calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale. 

Si ricorda infatti che,  il D.L. 9.10.1989, n. 338, stabilisce che la retribuzione minima da assumere per il calcolo degli obblighi contributivi "non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilite da legge, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d’importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo."

Il sole 24 ore di sabato 30 gennaio 1999, pag. 21

Italia oggi di sabato 30 gennaio 1999, pag. 28

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agevolazioni – crediti d’imposta in vigore

ARTICOLO A cura di Luca Miele e Andrea Trevisani

"Dal fisco il nuovo catalogo degli incentivi per le aziende e il lavoro"

 In breve

Si tratta in due pagine speciali dedicate interamente alle agevolazioni alle imprese attualmente in vigore. 

Nell’articolo è compresa una tabella che per ogni attività agevolata evidenzia:

norma istitutiva,
disposizioni attuative e interpretative,
soggetti beneficiari e tipologia di utilizzo.

Si rende noto in via informale che la tabella in questione è frutto di un lungo lavoro effettuato da funzionari del Ministero delle finanze in collaborazione con funzionari della CNA.

Il sole 24 ore di lunedì 1 febbraio 1999, pag. 14

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