Novità della settimana
AGEVOLAZIONI
VALUTAZIONE TASSO DI RIFERIMENTO
DECRETO M.I.C.A. 20 gennaio 1999.
ADEMPIMENTI
MODELLI INTRASTAT SEMPLIFICAZIONI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1999, n.10
AGEVOLAZIONI
CONTRIBUTI EX LEGGE 488/92 PROCEDURE DI EROGAZIONE
CIRCOLARE 22 gennaio 1999, n.9000
IMPOSTE SUI
REDDITI CAMBI VALUTE ESTERE - DICEMBRE 1998
DECRETO 26 gennaio 1999
TRIBUTARIO
INTERNAZIONALE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI
FEDERAZIONE RUSSA
COMUNICATO del Ministero delle finanze
ICI
POTERE REGOLAMENTARE DEI COMUNI C.M. 296/E DEL 31.12.1998 - ERRATA
CORRIGE
COMUNICATO DEL Ministero delle finanze
QUOTIDIANI ECONOMICI
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SANZIONI
RAVVEDIMENTO OPEROSO - IMPOSTE DIRETTE , IVA D.lgs 471 del 1997
CIRCOLARE n. 23/E del 25 gennaio 1999.
ARMONIZZAZIONE
U.E. LEGGE COMUNITARIA SECONDA APPROVAZIONE
DISEGNO di legge comunitaria approvato definitivamente il 27.1.1999 dalla Camera dei deputati.
PROFESSIONI
CODICE DEONTOLOGICO - TARIFFE PUBBLICITA'
MODIFICHE al codice deontologico approvate definitivamente il 27.1.1999 dal Consiglio nazionale dellordine.
CONTRIBUTI
DETERMINAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE MINIMA
CIRCOLARE INPS n.15 del 29.1.1999
AGEVOLAZIONI
CREDITI D'IMPOSTA IN VIGORE
ARTICOLO A cura di Luca Miele e Andrea Trevisani
Agevolazioni attualizzazione/rivalutazione tasso di riferimento
DECRETO M.I.C.A. 20 gennaio 1999.
"Tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese."
In breve
Il decreto, in attuazione al comma 2 dellart.2 del D.Lgs n. 123 del 1998, stabilisce il tasso di interesse da utilizzare per il calcolo de valore attuale e delle rivalutazioni indicate da qualsiasi disposto normativo di concessione di agevolazioni alle imprese.
Si ricorda infatti che il D.Lgs 123 del 1998 disciplina "i principi che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, di seguito denominati "interventi", concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi." (articolo 1 comma 1 del D.Lgs 123/98).
La misura del tasso di detto tasso è fissata dal decreto nel 6,18% a decorrere dal 1.1.1999
Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26-1-1999
adempimenti modelli intrastat semplificazioni
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1999, n.10
"Regolamento recante norme per la semplificazione di alcuni oneri connessi alla fornitura di informazioni statistiche da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662."
In breve
Il regolamento, applicabile a decorrere dai modelli relativi al 1999, apporta semplificazioni agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari (Modelli INTRASTAT), .
Il provvedimento, già commentato nel corso delliter che ha portato alla sua approvazione, cambia gli importi degli scambi di riferimento rilevanti ai fini della periodicità di presentazione, diversificandoli a seconda che si tratti di elenchi relativi agli acquisti o alle cessioni intracomunitarie.
Inoltre sposta la scadenza per la presentazione degli elenchi mensili al 20 del mese successivo a quello di riferimento.
Le novità in particolare
Modelli per le cessioni intracomunitarie
In particolare per le cessioni intracomunitarie gli elenchi devono essere presentati:
![]() | mensilmente, da parte dei soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività, presumono di realizzare nell'anno in corso, cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a 300 milioni di lire; |
![]() | con periodicità trimestrale, da parte dei soggetti con ammontare di cessioni intracomunitarie superiore a 75 milioni di lire; |
![]() | una volta l'anno, da parte dei restanti soggetti. |
Modelli acquisti intracomunitari
Gli elenchi relativi agli aquisti intracomunitari devono essere presentati:
![]() | mensilmente, da parte dei soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, per il primo anno di attività, presumono di realizzare nell'anno in corso, acquisti intracomunitari per un ammontare superiore a 200 milioni di lire; |
![]() | a periodi trimestrali, da parte dei soggetti con ammontare di acquisti intracomunitari superiore a 50 milioni di lire; |
![]() | a periodi annuali, per i restanti soggetti. |
Scadenze di presentazione agli Uffici doganali
![]() | entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento per gli elenchi mensili; |
![]() | entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento per quelli trimestrali e annuali. |
Contenuto degli elenchi
Gli elenchi non devono più contenere l'indicazione dei soggetti passivi in altro Stato ai quali sono stati inviati beni oggetto di perfezionamento o manipolazione (art. 50, comma 6, D.L. n. 331/1993 abrogato).
Negli elenchi mensili (esclusi quelli presentati mensilmente per opzione dell'operatore tenuto ad una periodicità superiore) devono, invece, essere riepilogati anche gli scambi che non costituiscono cessioni o acquisti intracomunitari ai sensi delle disposizioni sull'IVA, per i quali sussiste l'obbligo di dichiarazione a fini statistici ai sensi della normativa comunitaria (reg. CEE n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991).
Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27-1-1999
agevolazioni contributi ex L. 488/92 procedure di erogazione dei contributi - revisione
CIRCOLARE 22 gennaio 1999, n.9000
"Agevolazioni finanziarie di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Revisione delle procedure di erogazione dei contributi a seguito della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e modifiche alla circolare n.234363 del 20 novembre 1997."
In breve
Come già anticipato con il breve commento alla legge finanziaria 1999, lart.30 della L. 448/98 rivede le modalità di erogazione degli incentivi alle attività produttive in favore delle nuove iniziative produttive nelle aree depresse previste dallart. 1, comma 2, della legge 488/92. Larticolo da ultimo citato prevede infatti che, a decorrere dallentrata in vigore dei decreti attuativi dellarticolo in discorso, tali contributi saranno concessi dal M.I.C.A. per il tramite delle banche concessionarie a partire dalla data in cui sono resi disponibili.
La circolare in questione, tra le altre cose, specifica:
![]() | che le quote di contributi trasferiti dal M.I.C.A. alle banche concessionarie non avverrà più a scadenze fisse ma solamente in base a "quando risulterà verificata la sussistenza delle condizioni già previste dalla vigente normativa, per la successiva erogazione alle imprese"; |
![]() | le caratteristiche degli elenchi che le banche concessionarie presentano periodicamente al M.I.C.A. riguardanti le imprese che hanno verificato le condizioni per lerogazione delle agevolazioni con esito favorevole, ; |
![]() | la data di presentazione degli elenchi di cui al punto antecedente è fissata per il giorno 15 ed il giorno 30 di ciascun mese; |
![]() | che ai sensi dellart.30 le somme accreditate nelle banche concessionarie, ma non ancora erogate alle imprese, producono un interesse in favore del Ministero dellIndustria al saggio legale dinteresse (2,5%), a decorrere dal 1.1.1999. |
Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29-1-1999
Imposte sui redditi cambi delle valute estere del mese di dicembre 1998
"Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di dicembre 1998 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi."
In breve
Il decreto, di attuazione al disposto dellart.76 comma 7 del TUIR, stabilisce i cambi di riferimento del mese di dicembre 1998.
Si ricorda che il comma 7 da ultimo richiamavo prevede che i tassi di cambio risultanti dal decreto in epigrafe, devono essere applicati nei casi in cui una disposizione del TUIR relativa alla disciplina dei redditi di impresa, fa riferimento ai cambi del mese.
Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30-1-1999
COMUNICATO
"Entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 9 aprile 1996."
In breve
Con il comunicato il ministero rende nota lentrata in vigore della convenzione contro le doppie imposizioni tra Repubblica italiana e Federazione russa.
Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30-1-1999
ici potere regolamentare dei comuni c.m. 296/e del 31.12.1998 -. errata corrige
COMUNICATO DEL Ministero delle finanze
"Comunicato relativo alla circolare del Ministero delle finanze 31 dicembre 1998, n. 296/E, concernente: "Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Potere regolamentare del comune Decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997". (Circolare pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 9 del 13 gennaio 1999)."
In breve
La circolare effettua solamente delle correzioni di battitura o ortografia effettuati nel corso della redazione della prima circolare.
Sebbene in questa sede non appare superfluo un suo commento, nel caso in cui si deve far riferimento alla precedente circolare per un lavoro specifico si consiglia comunque un confronto tra le due istruzioni.
Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30-1-1999
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QUOTIDIANI ECONOMICI
sanzioni imposte dirette, iva, riscossione dei tributi D.lgs 471 del 1997
CIRCOLARE n. 23/E del 25 gennaio 1999.
"Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione. Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni"
In breve
La circolare illustra la nuova disciplina delle sanzioni amministrative in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e riscossione, in vigore dal 1° aprile 1998, tenendo conto delle modifiche apportate al decreto di riforma lo scorso mese di giugno (D.Lgs. n. 471/1997, modificato dal D.Lgs. n. 203/1998.
Si coglie loccasione per ricordare che quanto indicato dalla circolare deve essere correlato con le disposizioni del D.Lgs 472/97 che, come noto, disciplina gli aspetti generali delle nuove disposizioni tributarie non penali già interpretato dal ministero con la circolare n. 180/E del 10.7.1998.
La circolare si articola in quattro capitoli che trattano rispettivamente:
1) le sanzioni in materia di imposte dirette:
![]() | violazioni relative alla dichiarazione dei redditi, |
![]() | violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta, |
![]() | omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari; |
2) le sanzioni in materia di imposta sul valore aggiunto:
![]() | violazioni relative alla dichiarazione annuale, |
![]() | violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni imponibili, |
![]() | violazioni relative alle esportazioni; |
3) le disposizioni comuni alle imposte dirette e all'imposta sul valore aggiunto:
![]() | violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni, |
![]() | violazioni degli obblighi relativi alla contabilità, |
![]() | violazioni degli obblighi degli operatori finanziari, |
![]() | sanzioni accessorie; |
4) le sanzioni in materia di riscossione.
Il sole 24 ore di mercoledì 27 e giovedì 28 gennaio 1999, (inserti)
armonizzazione U.E. legge comuniTARIA SECONDA APPROVAZIONE
DISEGNO di legge comunitaria approvato definitivamente il 27.1.1999 dalla Camera dei deputati.
"Disposizioni per ladempimento per ladempimento degli obblighi derivanti dallappartenenza dellItalia alle Comunità europee legge comunitaria 1998"
In breve
Larticolo 1 comma 1 della legge comunitaria concede al Governo un anno di tempo, per lapprovazione dei decreti legislativi e provvedimenti di attuazione delle direttive comunitarie specificatamente elencate negli allegati A e B alla legge in parola.
Tra le deleghe comprese nellallegato A, appena citato, lunica che si avvicina al nostro lavoro è quella riferita alla Direttiva 95/46/CE: Direttiva del Parlamento europeo e del consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Per quanto concerne i criteri direttivi la legge rinvia a quelli indicati dalle singole direttive.
Il sole 24 ore di giovedì 28 e venerdì 29 gennaio 1999, pag. 25 e pag. 27
Italia oggi di venerdì 29 gennaio 1999, pag. 22
professione commercialisti codice deontologico - tariffe pubblicità modifiche
Articoli del Codice di deontologia dei dottori commercialisti in materia di tariffe e pubblicità.
In breve
Lart.9 del codice deontologico, nella versione modificata, consente deroga ai minimi tariffari previsti. Tuttavia tale riduzione non deve pregiudicare la qualità della prestazione.
(mi chiedo chi giudica la qualità della prestazione?)
Larticolo 10, come si è avuto modo di anticipare novità di 98_01_18, elimina il divieto di pubblicità, prevedendone allo stesso tempo una adeguata regolamentazione.
In particolare è possibile diffondere informazioni riguardanti lattività professionale per mezzo di stampa, internet o simili solamente nelle forme positivamente indicate dallart.10 medesimo.
Non è possibile invece:
![]() | enfatizzare i propri risultati professionali; |
![]() | citare i nominativi dei propri clienti; |
![]() | pubblicizzare titoli accademici non inerenti allattività professionale; |
![]() | effettuare pubblicità comparativa; |
Sembra il caso di specificare che è prevista la possibilità di interpello ad una Commissione appositamente costituita dallordine dei Dottori commercialisti.
Il sole 24 ore di giovedì 28 gennaio 1999, pag. 26
contributi determinazione della contribuzione minima
CIRCOLARE INPS n.15 del 29.1.1999
"determinazione per lanno 1999 del limite minimo di retribuzione giornaliera e aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le retribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale."
In breve
La circolare, ai sensi del D.L. 9.10.1989 n. 338 convertito dalla legge 7.12.1989, n. 389, chiarisce con l'ausilio di tabelle esemplificative, le retribuzioni minime da assumere come base di calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.
Si ricorda infatti che, il D.L. 9.10.1989, n. 338, stabilisce che la retribuzione minima da assumere per il calcolo degli obblighi contributivi "non può essere inferiore allimporto delle retribuzioni stabilite da legge, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione dimporto superiore a quello previsto dal contratto collettivo."
Il sole 24 ore di sabato 30 gennaio 1999, pag. 21
Italia oggi di sabato 30 gennaio 1999, pag. 28
agevolazioni crediti dimposta in vigore
ARTICOLO A cura di Luca Miele e Andrea Trevisani
"Dal fisco il nuovo catalogo degli incentivi per le aziende e il lavoro"
In breve
Si tratta in due pagine speciali dedicate interamente alle agevolazioni alle imprese attualmente in vigore.
Nellarticolo è compresa una tabella che per ogni attività agevolata evidenzia:
![]() | norma istitutiva, |
![]() | disposizioni attuative e interpretative, |
![]() | soggetti beneficiari e tipologia di utilizzo. |
Si rende noto in via informale che la tabella in questione è frutto di un lungo lavoro effettuato da funzionari del Ministero delle finanze in collaborazione con funzionari della CNA.
Il sole 24 ore di lunedì 1 febbraio 1999, pag. 14