DECRETO 27.9.1999, n. 338
TABELLA a cura di Stefano Belviolati (Italia oggi)
COMUNICATO
STAMPA diramato dal Ministero delle finanze il 28.9.1999
"Regolamento recante norme
relative all'individuazione del contenuto, dei termini, e delle modalità di
presentazione delle dichiarazioni integrative concernenti le ritenute non
effettuate e dovute dalle imprese fino alla stipulazione degli accordi
provinciali di riallineamento retributivo, nonché le modalità di pagamento
delle somme dovute" In breve Il decreto regola il contenuto e le modalità di compilazione e presentazione delle dichiarazioni integrative previste dal'art.5, comma 3-bis del D.L. 1.10.1996, n. 510 (convertito dalla legge 28.11.1996, n.608). Il comma 3-bis del decreto da ultimo citato prevede che, gli imprenditori situati nei territori del mezzogiorno, che hanno aderito agli accordi provinciali tra associazioni di categoria previsti dal comma 2 dello stesso articolo 5 in esame([1]), possono operare, versare e dichiarare le ritenute sui redditi erogati (in nero) negli anni precedenti alla stipula degli accordi, senza l'applicazione delle sanzioni ed interessi. Secondo il decreto in trattazione, coloro che intendono regolarizzare la posizione, devono:
Alfine fine di dare concreta attuazione a questa (sanatoria) sarà
tuttavia necessario attendere l'approvazione dei modelli di dichiarazione
suddetti nonché l'istituzione degli apposito codici tributo,
necessari per effettuare il versamento. Resta ancora da chiarire se la
non applicazione delle sanzioni e degli interessi sia limitata ai soli sostituti
(come sembra essere) ovvero riguardi anche i contribuente percettori delle some
soggette a ritenuta tardivamente operate, versate e dichiarate. Infatti, ove i
dipendenti non fossero interessati dalla sanatoria, si troverebbero soggetti alle sanzioni
per infedele dichiarazione ed eventuale omesso versamento delle
maggiori imposte emergenti dalla dichiarazione corretta. Gazzetta Ufficiale n. 230 del 30-09-1999
TABELLA a cura di Stefano Belviolati (Italia oggi) "Distribuzione degli scarti effettuati sulle dichiarazioni a tutto il 2 settembre 1999" In breve La tabella riporta i principali motivi di scarto della dichiarazioni trasmesse telematicamente fino al 2 settembre 1999. Italia oggi di martedì 28 settembre 1999, pag. 30 COMUNICATO STAMPA diramato dal Ministero delle finanze il 28.9.1999 "Servizio telematico delle dichiarazioni" In breve Il comunicato stampa, ad integrazione della N.M. 13.9.1999,
commentata con le Le Novità
del 20 settembre 1999 , ha
chiarito come procedere nella rettifica delle dichiarazioni da trasmettere
telematicamente nei casi in cui il diagnostico (procedura di controllo delle
dichiarazioni) evidenzia errori con uno o due asterischi (errori non bloccanti)
ovvero con tre o quattro asterischi (errori che producono il blocco e il
conseguente scarto delle dichiarazioni trasmesse). Il
sole 24 ore di mercoledì 29 settembre 1999, pag. 25 [1] Il termine per effettuare gli accordi provinciali è stato prorogato più volte. Da ultimo l'art.75, comma 3 della legge n. 448/98 (collegato alla legge finanziaria 1999) ha portato tale termine al 31.12.1999 (12 mesi dall'entrata i vigore della legge finanziaria) [2] Gli interessi da rateazione, attualmente sono pari al tasso di interesse previsto dall'art.9 del DPR n. 602/73 maggiorati di un punto (art.20 del D.Lgs n. 241/97).
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