Novità della settimana

Dal 27.09.1999 al 04.10.1999

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Sommario

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IMPOSTE SUI REDDITI - RITENUTE - LAVORO NERO - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

DECRETO 27.9.1999, n. 338 

    QUOTIDIANI ECONOMICI    

TRASMISSIONE TELEMATICA - DISTRIBUZIONE DEGLI SCARTI EFFETTUATI - TABELLA RIASSUNTIVA

TABELLA a cura di Stefano Belviolati (Italia oggi)

TRASMISSIONE TELEMATICA - ERRORI RISCONTRATI DAL SOFTWARE DI CONTROLLO - CHIARIMENTI 

COMUNICATO STAMPA diramato dal Ministero delle finanze il 28.9.1999  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 27.9.1999, n. 338

"Regolamento recante norme relative all'individuazione del contenuto, dei termini, e delle modalità di presentazione delle dichiarazioni integrative concernenti le ritenute non effettuate e dovute dalle imprese fino alla stipulazione degli accordi provinciali di riallineamento retributivo, nonché le modalità di pagamento delle somme dovute"

 In breve

Il decreto regola il contenuto e le modalità di compilazione e presentazione delle dichiarazioni integrative previste dal'art.5, comma 3-bis del D.L. 1.10.1996, n. 510 (convertito dalla legge 28.11.1996, n.608). Il comma 3-bis del decreto da ultimo citato prevede che, gli imprenditori situati nei territori del mezzogiorno, che hanno aderito agli accordi provinciali tra associazioni di categoria previsti dal comma 2 dello stesso articolo 5 in esame([1]), possono operare, versare e dichiarare le ritenute sui redditi erogati (in nero) negli anni precedenti alla stipula degli accordi, senza l'applicazione delle sanzioni ed interessi.

Secondo il decreto in trattazione, coloro che intendono regolarizzare la posizione, devono:

versare l'imposta entro il secondo trimestre successivo a quello di stipula dell'accordo aziendale di recepimento degli accordi provinciali. Il versamento deve essere effettuato attraverso il modello di versamento F24, quindi con possibilità di compensazione, in unica soluzione ovvero in quattro rate di pari importo con applicazione degli interessi da rateazione.[2]

presentare la dichiarazione per ogni anno regolarizzato, entro lo stesso termine previsto per effettuare il versamento in unica soluzione o della prima rata, indicando:

    i dati dell'impresa dichiarante e del suo rappresentate legale;

    la data della stipula del contratto aziendale di recepimento dell'accordo provinciale di riallineamento retributivo;

    l'importo complessivo, per ciascuna annualità, dei compensi e delle relative ritenute.

Alfine fine di dare concreta attuazione a questa (sanatoria) sarà tuttavia necessario attendere l'approvazione dei modelli di dichiarazione suddetti nonché l'istituzione degli apposito codici tributo,  necessari per effettuare il versamento.

Resta ancora da chiarire se la non applicazione delle sanzioni e degli interessi sia limitata ai soli sostituti (come sembra essere) ovvero riguardi anche i contribuente percettori delle some soggette a ritenuta tardivamente operate, versate e dichiarate. Infatti, ove i dipendenti non fossero interessati dalla sanatoria, si troverebbero soggetti alle sanzioni per  infedele dichiarazione ed eventuale omesso versamento delle maggiori imposte emergenti dalla dichiarazione corretta.

Gazzetta Ufficiale n. 230 del 30-09-1999

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    QUOTIDIANI ECONOMICI    

TABELLA a cura di Stefano Belviolati (Italia oggi)

"Distribuzione degli scarti effettuati sulle dichiarazioni a tutto il 2 settembre 1999"

In breve

La tabella riporta i principali motivi di scarto della dichiarazioni trasmesse telematicamente fino al 2 settembre 1999.

Italia oggi di martedì 28 settembre 1999, pag. 30

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COMUNICATO STAMPA diramato dal Ministero delle finanze il 28.9.1999

"Servizio telematico delle dichiarazioni"

In breve

Il comunicato stampa, ad integrazione della N.M. 13.9.1999, commentata con le Le Novità del 20 settembre 1999 , ha chiarito come procedere nella rettifica delle dichiarazioni da trasmettere telematicamente nei casi in cui il diagnostico (procedura di controllo delle dichiarazioni) evidenzia errori con uno o due asterischi (errori non bloccanti) ovvero con tre o quattro asterischi (errori che producono il blocco e il conseguente scarto delle dichiarazioni trasmesse).

Il sole 24 ore di mercoledì 29 settembre 1999, pag. 25

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[1] Il termine per effettuare gli accordi provinciali è stato prorogato più volte. Da ultimo l'art.75, comma 3 della legge n. 448/98 (collegato alla legge finanziaria 1999) ha portato tale termine al 31.12.1999 (12 mesi dall'entrata i  vigore della legge finanziaria)

[2] Gli interessi da rateazione, attualmente sono pari al tasso di interesse previsto dall'art.9 del DPR n. 602/73 maggiorati di un punto (art.20 del D.Lgs n. 241/97). 

 

                                                                                              
 
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Copyright © 1999 Claudio Carpentieri
Aggiornato il: 13 novembre 1999