[Immagine logo societą] Universitą degli studi di Roma "TOR VERGATA"

Facoltą di GIURISPRUDENZA

Prof. Raffaello Lupi                                                 


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Risoluzione 69 del 24.05.00 


MATERIA FISCALE: Riscossione 



OGGETTO Nuovo modello F24 - Precisazioni. 



TESTO
                                  All'Associazione Bancaria Italiana          
                                  Alle Poste italiane Spa                     
                                  All'Ascotributi                             
               e, per conoscenza                                              
                                  Alle Direzioni Regionali delle Entrate      
                     ---------------------------                              
         In riscontro   alle   richieste di precisazione giunte in merito alle
avvertenze del nuovo mod. F24 approvato con decreto dirigenziale 31 marzo 2000
ed alle istruzioni contenute nella circolare n. 83/E del 27 aprile 2000:      
   1) si  fa presente che i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con
      l'anno solare  devono indicare nella colonna "anno di riferimento" dello
      stesso mod. F24:                                                        
 - il primo dei due anni   solari   interessati,  in corrispondenza dei codici
tributo dei saldi e degli acconti;                                            
 - l'anno solare cui si riferisce il versamento,  in corrispondenza dei codici
tributo delle ritenute alla fonte e dell'IVA periodica;                       
   2) si   ribadisce   che,  per l'accertamento con adesione, la conciliazione
      giudiziale e   la definizione agevolata di cui all'art. 15 del d.lgs. n.
      218/1997 e   agli   artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 472/1997, ferma restando
      l'utilizzazione del nuovo mod. F24, i nuovi codici tributo devono essere
      impiegati esclusivamente con riferimento agli atti impositivi recanti il
      "codice atto",  e non, invece, per quelli che, essendo stati predisposti
      antecedentemente al   1 maggio 2000, sono privi di tale indicazione. Per
      questi ultimi,  quindi, i contribuenti che aderiscono ai citati istituti
      conciliativi:                                                           
- devono  continuare  ad  utilizzare  i  vecchi codici tributo, che fino al 30
aprile venivano usati con il mod. F23 o con il "vecchio" mod. F24;            
- nel nuovo mod. F24 devono riempire lo spazio "codice ufficio", ma non quello
"codice atto";                                                                
   3) si istituiscono i seguenti codici  tributo,  non  utilizzabili a credito
      ne' rateizzabili:                                                       
A) "9400 - spese di notifica dovute per gli atti impositivi relativi ai       
tributi art. 17, comma 2, d.lgs. n. 241/1997 e all'imposta sugli              
intrattenimenti in caso di accertamento con adesione, conciliazione giudiziale
o definizione agevolata ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 218/1997 o degli  
artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 472/1997".                                        
Periodo di riferimento: anno d'imposta per il quale e' stato emesso il        
provvedimento impositivo;                                                     
B) Accertamento con adesione:                                                 
TRIBUTO                           VECCHIO CODICE        NUOVO CODICE          
Contributo al Servizio                 8895                9419               
Sanitario Nazionale                                                           
Contributo straordinario                                   9420               
per l'Europa e interessi                                                      
Sanzioni contributo straordinario                          9421               
per l'Europa                                                                  
Imposta sul patrimonio netto delle                         9422               
imprese                                                                       
Sanzioni imposta sul patrimonio                            9423               
netto delle imprese                                                           
Sanzioni relative all'anagrafe tributaria,                 9424               
al codice fiscale e alle altre violazioni                                     
tributarie. Imposte sui redditi, relative                                     
imposte sostitutive, IRAP e IVA                                               
C) Conciliazione giudiziale (Art. 48 d.lgs n. 546/1992)                       
TRIBUTO                           VECCHIO CODICE       NUOVO CODICE           
Contributo al Servizio                8894                9516                
Sanitario Nazionale e interessi                                               
Sanzioni contributo al Servizio       8894                9517                
Sanitario Nazionale                                                           
Contributo straordinario                                  9518                
per l'Europa e interessi                                                      
Sanzioni contributo straordinario                         9519                
per l'Europa                                                                  
Imposta sul patrimonio netto delle                        9520                
imprese                                                                       
Sanzioni imposta sul patrimonio                           9521                
netto delle imprese                                                           
Sanzioni IRPEG                       1652                 9522                
Sanzioni altre imposte sui redditi   1652                 9523                
Sanzioni ritenute                    1652                 9524                
Sanzioni ILOR                        1652                 9525                
Sanzioni relative all'anagrafe tributaria,                9424                
al codice fiscale e alle altre violazioni                                     
tributarie. Imposte sui redditi, relative                                     
imposte sostitutive, IRAP e IVA                                               
D) DEFINIZIONE AGEVOLATA PER OMESSA IMPUGNAZIONE DELL'ATTO DI CONTESTAZIONE O 
DEL PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI (ARTT. 16 E 17 D.LGS. N.      
472/1997)                                                                     
    TRIBUTO                     VECCHIO CODICE          NUOVO CODICE          
Sanzioni imposta sul patrimonio     654T                 9615                 
netto delle imprese                                                           
Sanzioni relative all'anagrafe tributaria,               9424                 
al codice fiscale e alle altre violazioni                                     
tributarie. Imposte sui redditi, relative                                     
imposte sostitutive, IRAP e IVA                                               
E) Definizione agevolata per omessa impugnazione dell'avviso di accertamento o
di liquidazione (Art. 15 d.lgs. n. 218/1997):                                 
TRIBUTO                         VECCHIO CODICE         NUOVO CODICE           
Contributo al Servizio            8896                    9470                
Sanitario Nazionale                                                           
Contributo straordinario                                  9471                
per l'Europa e interessi                                                      
Sanzioni contributo straordinario                         9472                
per l'Europa                                                                  
Imposta sul patrimonio netto delle                        9473                
imprese                                                                       
Sanzioni imposta sul patrimonio netto                     9474                
delle imprese                                                                 
Sanzioni relative all'anagrafe tributaria,                9424                
al codice fiscale e alle altre violazioni                                     
tributarie. Imposte sui redditi, relative                                     
imposte sostitutive, IRAP e IVA                                               
F) Ravvedimento:                                                              
TRIBUTO                             VECCHIO CODICE     NUOVO CODICE           
Sanzioni pecuniarie imposte            687T               8913                
sostitutive delle imposte sui redditi                                         
Sanzione pecuniaria imposta sul        688T               8914                
patrimonio netto delle imprese                                                
        In proposito,   si   precisa   che  nel mod. F23 continuera' ad essere
utilizzato, per   il pagamento delle sanzioni pecuniarie relative alle imposte
sostitutive delle   imposte  indirette, il codice 687T, che assume la seguente
denominazione: "687T   - sanzione pecuniaria imposte sostitutive delle imposte
indirette";                                                                   
        Inoltre, con   riferimento   agli   istituti  conciliativi di cui agli
allegati da   1   a   4   della  circolare n. 83/E (accertamento con adesione,
conciliazione giudiziale  e definizioni agevolate), si fa presente che occorre
utilizzare, in   via   residuale,  per tutte le sanzioni relative a violazioni
riconducibili ai   tributi il cui versamento si effettua con il mod. F24 e per
le quali   non   sono  gia' previsti specifici codici tributo, il nuovo codice
tributo 9424.                                                                 
        Correlativamente,                                                     
- i codici tributo 8911 e 8912 assumono la seguente denominazione:            
  "8911 - sanzioni pecuniarie altre violazioni tributarie  relative ad imposte
  sui redditi, relative imposte sostitutive, IRAP e IVA. Ravvedimento";       
  "8912 -   sanzioni   pecuniarie relative all'anagrafe tributaria e al codice
  fiscale. Imposte sui redditi, relative imposte sostitutive, IRAP e IVA.     
  Ravvedimento".                                                              
- i codici tributo 695T e 683T devono continuare ad essere utilizzati nel mod.
  F23, ma con la seguente denominazione:                                      
  "695T - sanzioni pecuniarie altre violazioni tributarie relative  alle tasse
   ed alle imposte indirette ed alle relative imposte sostitutive";           
   "683T - sanzioni pecuniarie relative all'anagrafe  tributaria  e  al codice
   fiscale. Tasse, imposte indirette e relative imposte sostitutive";         
   4) rispetto alle indicazioni fornite nelle tabelle allegate alla citata    
circolare n. 83/E sui codici tributi che venivano utilizzati fino al 30 aprile
u.s., si procede ad effettuare le seguenti integrazioni e precisazioni:       
    A) i vecchi codici tributo per "IRAP e interessi" e "Sanzioni IRAP" erano,
      rispettivamente:                                                        
      - per l'accertamento con adesione, 3820 e 3823;                         
      - per la conciliazione giudiziale (art. 48 d.lgs. n. 546/1992), 3821 e  
        3823;                                                                 
      - per   la  definizione agevolata per omessa impugnazione dell'avviso di
        accertamento o   di  liquidazione (art. 15 d.lgs. n. 218/1997), 3822 e
        3823;                                                                 
    B) il codice tributo della sanzione pecuniaria IVA dovuta per ravvedimento
       era 670T, e non 684T;                                                  
    C) il   codice tributo   della   sanzione  IVA dovuta   per la definizione
       agevolata di cui all'art. 15 del d.lgs.  n. 218/1997  era 631T,  e  non
       671T;                                                                  
    D) il codice tributo della sanzione Irpef dovuta  in  caso di accertamento
       con adesione era 4454, e non 4456.                                     
    E) sono soppressi i codici tributo 9510 e 9464, istituiti con la circolare
       n. 83/E e, correlativamente, i codici tributo 9509 e  9463  assumono la
       seguente denominazione:                                                
       "9509 - IVA e interessi. Conciliazione giudiziale";                    
       "9463 - IVA e interessi. Definizione agevolata omessa impugnazione.    
       Art. 15 d.lgs. n. 218/1997".                                           
        Cio' premesso,   per  agevolare la ricostruzione dei codici tributo da
utilizzare nel   mod. F24, si allegano alla presente, debitamente corrette, le
tabelle gia' allegate alla circolare n. 83/E del 27 aprile u.s.               
Infine, con l'occasione:                                                      
    A) si sostituisce  la  denominazione  del  codice  tributo  3805   con la 
       seguente:                                                              
      "3805 - interessi pagamento dilazionato tributi regionali";             
    B) si sostituisce la denominazione del codice tributo 1245 con la         
       seguente:                                                              
      "1245 - proventi  derivanti  da depositi a garanzia  di finanziamenti - 
       Art.7, c. 1 e 2, d.l. n. 323/1996. Sostituti d'imposta";               
    C) si  istituiscono i seguenti codici tributo, da utilizzare nel mod. F24:
      "3804 -   interessi   pagamento   dilazionato  tributi enti locali" (non
       utilizzabile a credito ne' rateizzabile), il cui periodo di riferimento
       e' l'anno   d'imposta   per il quale si effettua il versamento che deve
       essere utilizzato   nella  seconda parte della sezione "regioni ed enti
       locali" del mod. F24 per corrispondere gli interessi per la rateazione,
       ai sensi   dell'art.  20 del d.lgs. n. 241/1997, dei tributi degli enti
       locali;                                                                
      "1130 -   eccedenze   imposte   sostitutive   quadro   RT   mod.  UNICO"
      (utilizzabile soltanto a credito e non rateizzabile), il cui periodo  di
      riferimento e' l'anno d'imposta dal quale deriva l'eccedenza;           
      "1131 -   eccedenze   altre imposte versate in eccesso esposte nei righi
      RX9, colonna 3, mod. UNICO 2000 - persone fisiche e RX5, colonna 3, mod.
      UNICO 2000 - societa' di persone" (utilizzabile soltanto a credito e non
      rateizzabile), il   cui   periodo di riferimento e' l'anno d'imposta dal
      quale deriva l'eccedenza;                                               
      "1246 - proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti.     
      Art. 7,   c.   2,  d.l. n. 323/1996. Autotassazione" (rateizzabile e non
      utilizzabile a   credito),   il   cui   periodo di riferimento e' l'anno
      d'imposta per il quale si effettua il versamento.                       
      "9399 - regolarizzazione operazioni soggette ad IVA  in caso di  mancata
      o irregolare fatturazione. Art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471/1997";        
      "9701 -   IVA   dovuta   ai   sensi  dell'art. 60 del DPR n. 633/1972" e
      "9702 -  sanzioni IVA dovute ai sensi dell'art. 61 del DPR n. 633/1972",
      il cui   periodo   di   riferimento  e' l'anno d'imposta per il quale si
      effettua il   versamento.   Tali codici devono essere utilizzati, per il
      pagamento delle    somme    individuate    nella  loro denominazione, in
      sostituzione del   codice 100T, finora impiegato nel mod. F23. Tuttavia,
      analogamente a    quanto    precisato    al    punto n. 2 della presente
      risoluzione, per   gli avvisi di rettifica e di accertamento predisposti
      anteriormente al  1 maggio 2000 e, quindi, privi del codice atto, dovra'
      essere utilizzato   nel   nuovo   mod. F24 il vecchio codice 100T, senza
      riempire lo spazio "codice atto", ma compilando quello "codice ufficio".
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ALLEGATI                                                                      
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Allegato 1                                                                    
ACCERTAMENTO CON ADESIONE                                                     
     TRIBUTO                                  VECCHIO CODICE      NUOVO CODICE
Irpef e interessi                                   4453                 9401 
Sanzioni Irpef                                      4454                 9402 
Addizionale regionale Irpef e interessi             3806                 9403 
Sanzioni addizionale regionale Irpef                3809                 9404 
Irpeg e interessi                                   2453                 9405 
Sanzioni Irpeg                                      2454                 9406 
Altre II.DD. e sostitutive e interessi              1115                 9407 
Sanzioni altre II.DD. e sostitutive                 1116                 9408 
Ritenute e interessi                                1117                 9409 
Sanzioni ritenute                                   1118                 9410 
Ilor e interessi                                    3453                 9411 
Sanzioni Ilor                                       3454                 9412 
IVA e interessi                                     6316                 9413 
Sanzioni IVA                                        6317                 9414 
Irap e interessi                                    3820                 9415 
Sanzioni Irap                                       3823                 9416 
Addizionale comunale Irpef e interessi                                   9417 
Sanzioni addizionale comunale Irpef                                      9418 
Contributo al Servizio Sanitario Nazionale          8895                 9419 
Contributo straordinario per l'Europa e interessi                        9420 
Sanzioni contributo straordinario per l'Europa                           9421 
Imposta sul patrimonio netto delle imprese                               9422 
Sanzioni imposta sul patrimonio netto delle imprese                      9423 
Sanzioni relative all'anagrafe tributaria,                                    
codice fiscale e alle altreviolazioni tributarie.                             
Imposte sui redditi, relative imposte sostitutive,                            
IRAP e IVA                                          695T                 9424 
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 Allegato 2                                                                   
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE (ART. 48 D.LGS. N. 546/1992)                         
            TRIBUTO                           VECCHIO CODICE     NUOVO CODICE 
Irpef e interessi                                   4452                 9501 
Sanzioni Irpef                                      1652                 9502 
Addizionale regionale Irpef e interessi             3807                 9503 
Sanzioni addizionale regionale Irpef                3809                 9504 
Irpeg e interessi                                   2452                 9505 
Sanzioni Irpeg                                      1652                 9522 
Altre II.DD. e sostitutive e interessi              1114                 9506 
Sanzioni altre II.DD. e sostitutive                 1652                 9523 
Ritenute e interessi                                1074                 9507 
Sanzioni ritenute                                   1652                 9524 
Ilor e interessi                                    3452                 9508 
Sanzioni Ilor                                       1652                 9502 
IVA e interessi                                     100T e 140T          9509 
Sanzioni IVA                                        421T                 9511 
Irap e interessi                                    3821                 9512 
Sanzioni Irap                                       3823                 9513 
Addizionale comunale Irpef e interessi                                   9514 
Sanzioni addizionale comunale Irpef                                      9515 
Contributo al Servizio Sanitario                                              
Nazionale e interessi                               8894                 9516 
Sanzioni contributo al Servizio                                               
Sanitario Nazionale                                 8894                 9517 
Contributo straordinario per l'Europa e interessi                        9518 
Sanzioni contributo straordinario per l'Europa                           9519 
Imposta sul patrimonio netto delle imprese                               9520 
Sanzioni imposta sul patrimonio netto delle imprese                      9521 
Sanzioni relative all'anagrafe tributaria,                                    
al codice fiscale e alle altre                                                
violazioni tributarie. Imposte sui redditi,                                   
relative imposte sostitutive, IRAP e IVA             695T                9424 
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 Allegato 3                                                                   
DEFINIZIONE AGEVOLATA PER OMESSA IMPUGNAZIONE DELL'ATTO DI CONTESTAZIONE O DEL
PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI (ARTT. 16 E 17 D.LGS. N. 472/1997)
              TRIBUTO                         VECCHIO CODICE     NUOVO CODICE 
Sanzione pecuniaria Irpef                            650T                9601 
Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta              658T                9602 
Sanzione pecuniaria addizionale regionale all'Irpef  659T                9603 
Sanzione pecuniaria addizionale comunale all'Irpef                       9604 
Sanzione pecuniaria Ilor                             651T                9605 
Sanzione pecuniaria Irpeg                            652T                9606 
Sanzione pecuniaria Irap                             660T                9607 
Sanzione pecuniaria imposte sostitutive              653T                9608 
Sanzione pecuniaria prestazioni                                               
servizio sanitario nazionale                         657T                9609 
Sanzione pecuniaria imposta patrimonio netto imprese 654T                9610 
Sanzione pecuniaria altre imposte dirette            655T                9611 
Sanzione pecuniaria contributo                                                
straordinario per l'Europa                           656T                9612 
Sanzione pecuniaria IVA                              421T                9613 
Sanzione pecuniaria per atti                                                  
emessi dalla Guardia di Finanza                      422T                9614 
Sanzione pecuniaria imposta sul                                               
patrimonio netto delle imprese                                           9615 
Sanzioni pecuniarie relative all'anagrafe tributaria,                         
al codice fiscale e alle altre violazioni tributarie.                         
Imposte sui redditi, relative imposte sostitutive,                            
IRAP e IVA                                          695T                 9424 
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Allegato 4                                                                    
DEFINIZIONE AGEVOLATA PER OMESSA IMPUGNAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO O DI
LIQUIDAZIONE (ART. 15 D.LGS. N. 218/1997)                                     
                TRIBUTO                        VECCHIO CODICE    NUOVO CODICE 
Irpef e interessi                                   4455                 9451 
Sanzioni Irpef                                      4456                 9452 
Addizionale regionale Irpef e interessi             3808                 9453 
Sanzioni addizionale regionale Irpef                3809                 9454 
Irpeg e interessi                                   2455                 9455 
Sanzioni Irpeg                                      2456                 9456 
Altre II.DD. e sostitutive                          1661                 9457 
Sanzioni altre II.DD. e sostitutive                 1662                 9458 
Ritenute e interessi                                1072                 9459 
Sanzioni ritenute                                   1073                 9460 
Ilor e interessi                                    3455                 9461 
Sanzioni Ilor                                       3456                 9462 
IVA e interessi                                  100T e 140T             9463 
Sanzioni IVA                                        631T                 9465 
Irap e interessi                                    3822                 9466 
Sanzioni Irap                                       3823                 9467 
Addizionale comunale Irpef e interessi                                   9468 
Sanzioni addizionale comunale Irpef                                      9469 
Contributo al Servizio Sanitario Nazionale          8896                 9470 
Contributo straordinario per l'Europa e interessi                        9471 
Sanzioni contributo straordinario per l'Europa                           9472 
Imposta sul patrimonio netto delle imprese                               9473 
Sanzioni imposta sul patrimonio netto delle imprese                      9474 
Sanzioni relative all'anagrafe tributaria,                                    
al codice fiscale e alle altre violazioni tributarie.                         
Imposte sui redditi, relative imposte sostitutive,                            
IRAP e IVA                                          695T                 9424 
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Allegato 5  RAVVEDIMENTO                                                      
               TRIBUTO                        VECCHIO CODICE    NUOVO CODICE  
Sanzione pecuniaria Irpef                           684T                 8901 
Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef     693T                 8902 
Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef                           8903 
Sanzione pecuniaria IVA                             670T                 8904 
Sanzione pecuniaria Irpeg                           686T                 8905 
Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta             692T                 8906 
Sanzione pecuniaria Irap                            694T                 8907 
Sanzione pecuniaria altre II.DD.                    689T                 8908 
Sanzione pecuniaria imposta sugli intrattenimenti                        8909 
Sanzione pecuniaria IVA forfetaria connessa                                   
ad imposta sugli intrattenimenti                                         8910 
Sanzione pecuniaria altre violazioni tributarie                               
relative ad imposte sui redditi, relative                                     
imposte sostitutive, IRAP e IVA                     695T                 8911 
Sanzioni pecuniarie relative all'anagrafe tributaria                          
e al codice fiscale. Imposte sui redditi,                                     
relative imposte sostitutive, IRAP e IVA            683T                 8912 
Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive                                       
delle imposte sui redditi                           687T                 8913 
Sanzioni pecuniarie imposta sul patrimonio                                    
netto delle imprese                                                      8914 
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Copyright © 1999 Claudio Carpentieri
Aggiornato il: 15 luglio 2000