MATERIA FISCALE: Riscossione
OGGETTO Nuovo modello F24 - Precisazioni.
TESTO
All'Associazione Bancaria Italiana
Alle Poste italiane Spa
All'Ascotributi
e, per conoscenza
Alle Direzioni Regionali delle Entrate
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In riscontro alle richieste di precisazione giunte in merito alle
avvertenze del nuovo mod. F24 approvato con decreto dirigenziale 31 marzo 2000
ed alle istruzioni contenute nella circolare n. 83/E del 27 aprile 2000:
1) si fa presente che i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con
l'anno solare devono indicare nella colonna "anno di riferimento" dello
stesso mod. F24:
- il primo dei due anni solari interessati, in corrispondenza dei codici
tributo dei saldi e degli acconti;
- l'anno solare cui si riferisce il versamento, in corrispondenza dei codici
tributo delle ritenute alla fonte e dell'IVA periodica;
2) si ribadisce che, per l'accertamento con adesione, la conciliazione
giudiziale e la definizione agevolata di cui all'art. 15 del d.lgs. n.
218/1997 e agli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 472/1997, ferma restando
l'utilizzazione del nuovo mod. F24, i nuovi codici tributo devono essere
impiegati esclusivamente con riferimento agli atti impositivi recanti il
"codice atto", e non, invece, per quelli che, essendo stati predisposti
antecedentemente al 1 maggio 2000, sono privi di tale indicazione. Per
questi ultimi, quindi, i contribuenti che aderiscono ai citati istituti
conciliativi:
- devono continuare ad utilizzare i vecchi codici tributo, che fino al 30
aprile venivano usati con il mod. F23 o con il "vecchio" mod. F24;
- nel nuovo mod. F24 devono riempire lo spazio "codice ufficio", ma non quello
"codice atto";
3) si istituiscono i seguenti codici tributo, non utilizzabili a credito
ne' rateizzabili:
A) "9400 - spese di notifica dovute per gli atti impositivi relativi ai
tributi art. 17, comma 2, d.lgs. n. 241/1997 e all'imposta sugli
intrattenimenti in caso di accertamento con adesione, conciliazione giudiziale
o definizione agevolata ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 218/1997 o degli
artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 472/1997".
Periodo di riferimento: anno d'imposta per il quale e' stato emesso il
provvedimento impositivo;
B) Accertamento con adesione:
TRIBUTO VECCHIO CODICE NUOVO CODICE
Contributo al Servizio 8895 9419
Sanitario Nazionale
Contributo straordinario 9420
per l'Europa e interessi
Sanzioni contributo straordinario 9421
per l'Europa
Imposta sul patrimonio netto delle 9422
imprese
Sanzioni imposta sul patrimonio 9423
netto delle imprese
Sanzioni relative all'anagrafe tributaria, 9424
al codice fiscale e alle altre violazioni
tributarie. Imposte sui redditi, relative
imposte sostitutive, IRAP e IVA
C) Conciliazione giudiziale (Art. 48 d.lgs n. 546/1992)
TRIBUTO VECCHIO CODICE NUOVO CODICE
Contributo al Servizio 8894 9516
Sanitario Nazionale e interessi
Sanzioni contributo al Servizio 8894 9517
Sanitario Nazionale
Contributo straordinario 9518
per l'Europa e interessi
Sanzioni contributo straordinario 9519
per l'Europa
Imposta sul patrimonio netto delle 9520
imprese
Sanzioni imposta sul patrimonio 9521
netto delle imprese
Sanzioni IRPEG 1652 9522
Sanzioni altre imposte sui redditi 1652 9523
Sanzioni ritenute 1652 9524
Sanzioni ILOR 1652 9525
Sanzioni relative all'anagrafe tributaria, 9424
al codice fiscale e alle altre violazioni
tributarie. Imposte sui redditi, relative
imposte sostitutive, IRAP e IVA
D) DEFINIZIONE AGEVOLATA PER OMESSA IMPUGNAZIONE DELL'ATTO DI CONTESTAZIONE O
DEL PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI (ARTT. 16 E 17 D.LGS. N.
472/1997)
TRIBUTO VECCHIO CODICE NUOVO CODICE
Sanzioni imposta sul patrimonio 654T 9615
netto delle imprese
Sanzioni relative all'anagrafe tributaria, 9424
al codice fiscale e alle altre violazioni
tributarie. Imposte sui redditi, relative
imposte sostitutive, IRAP e IVA
E) Definizione agevolata per omessa impugnazione dell'avviso di accertamento o
di liquidazione (Art. 15 d.lgs. n. 218/1997):
TRIBUTO VECCHIO CODICE NUOVO CODICE
Contributo al Servizio 8896 9470
Sanitario Nazionale
Contributo straordinario 9471
per l'Europa e interessi
Sanzioni contributo straordinario 9472
per l'Europa
Imposta sul patrimonio netto delle 9473
imprese
Sanzioni imposta sul patrimonio netto 9474
delle imprese
Sanzioni relative all'anagrafe tributaria, 9424
al codice fiscale e alle altre violazioni
tributarie. Imposte sui redditi, relative
imposte sostitutive, IRAP e IVA
F) Ravvedimento:
TRIBUTO VECCHIO CODICE NUOVO CODICE
Sanzioni pecuniarie imposte 687T 8913
sostitutive delle imposte sui redditi
Sanzione pecuniaria imposta sul 688T 8914
patrimonio netto delle imprese
In proposito, si precisa che nel mod. F23 continuera' ad essere
utilizzato, per il pagamento delle sanzioni pecuniarie relative alle imposte
sostitutive delle imposte indirette, il codice 687T, che assume la seguente
denominazione: "687T - sanzione pecuniaria imposte sostitutive delle imposte
indirette";
Inoltre, con riferimento agli istituti conciliativi di cui agli
allegati da 1 a 4 della circolare n. 83/E (accertamento con adesione,
conciliazione giudiziale e definizioni agevolate), si fa presente che occorre
utilizzare, in via residuale, per tutte le sanzioni relative a violazioni
riconducibili ai tributi il cui versamento si effettua con il mod. F24 e per
le quali non sono gia' previsti specifici codici tributo, il nuovo codice
tributo 9424.
Correlativamente,
- i codici tributo 8911 e 8912 assumono la seguente denominazione:
"8911 - sanzioni pecuniarie altre violazioni tributarie relative ad imposte
sui redditi, relative imposte sostitutive, IRAP e IVA. Ravvedimento";
"8912 - sanzioni pecuniarie relative all'anagrafe tributaria e al codice
fiscale. Imposte sui redditi, relative imposte sostitutive, IRAP e IVA.
Ravvedimento".
- i codici tributo 695T e 683T devono continuare ad essere utilizzati nel mod.
F23, ma con la seguente denominazione:
"695T - sanzioni pecuniarie altre violazioni tributarie relative alle tasse
ed alle imposte indirette ed alle relative imposte sostitutive";
"683T - sanzioni pecuniarie relative all'anagrafe tributaria e al codice
fiscale. Tasse, imposte indirette e relative imposte sostitutive";
4) rispetto alle indicazioni fornite nelle tabelle allegate alla citata
circolare n. 83/E sui codici tributi che venivano utilizzati fino al 30 aprile
u.s., si procede ad effettuare le seguenti integrazioni e precisazioni:
A) i vecchi codici tributo per "IRAP e interessi" e "Sanzioni IRAP" erano,
rispettivamente:
- per l'accertamento con adesione, 3820 e 3823;
- per la conciliazione giudiziale (art. 48 d.lgs. n. 546/1992), 3821 e
3823;
- per la definizione agevolata per omessa impugnazione dell'avviso di
accertamento o di liquidazione (art. 15 d.lgs. n. 218/1997), 3822 e
3823;
B) il codice tributo della sanzione pecuniaria IVA dovuta per ravvedimento
era 670T, e non 684T;
C) il codice tributo della sanzione IVA dovuta per la definizione
agevolata di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 218/1997 era 631T, e non
671T;
D) il codice tributo della sanzione Irpef dovuta in caso di accertamento
con adesione era 4454, e non 4456.
E) sono soppressi i codici tributo 9510 e 9464, istituiti con la circolare
n. 83/E e, correlativamente, i codici tributo 9509 e 9463 assumono la
seguente denominazione:
"9509 - IVA e interessi. Conciliazione giudiziale";
"9463 - IVA e interessi. Definizione agevolata omessa impugnazione.
Art. 15 d.lgs. n. 218/1997".
Cio' premesso, per agevolare la ricostruzione dei codici tributo da
utilizzare nel mod. F24, si allegano alla presente, debitamente corrette, le
tabelle gia' allegate alla circolare n. 83/E del 27 aprile u.s.
Infine, con l'occasione:
A) si sostituisce la denominazione del codice tributo 3805 con la
seguente:
"3805 - interessi pagamento dilazionato tributi regionali";
B) si sostituisce la denominazione del codice tributo 1245 con la
seguente:
"1245 - proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti -
Art.7, c. 1 e 2, d.l. n. 323/1996. Sostituti d'imposta";
C) si istituiscono i seguenti codici tributo, da utilizzare nel mod. F24:
"3804 - interessi pagamento dilazionato tributi enti locali" (non
utilizzabile a credito ne' rateizzabile), il cui periodo di riferimento
e' l'anno d'imposta per il quale si effettua il versamento che deve
essere utilizzato nella seconda parte della sezione "regioni ed enti
locali" del mod. F24 per corrispondere gli interessi per la rateazione,
ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 241/1997, dei tributi degli enti
locali;
"1130 - eccedenze imposte sostitutive quadro RT mod. UNICO"
(utilizzabile soltanto a credito e non rateizzabile), il cui periodo di
riferimento e' l'anno d'imposta dal quale deriva l'eccedenza;
"1131 - eccedenze altre imposte versate in eccesso esposte nei righi
RX9, colonna 3, mod. UNICO 2000 - persone fisiche e RX5, colonna 3, mod.
UNICO 2000 - societa' di persone" (utilizzabile soltanto a credito e non
rateizzabile), il cui periodo di riferimento e' l'anno d'imposta dal
quale deriva l'eccedenza;
"1246 - proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti.
Art. 7, c. 2, d.l. n. 323/1996. Autotassazione" (rateizzabile e non
utilizzabile a credito), il cui periodo di riferimento e' l'anno
d'imposta per il quale si effettua il versamento.
"9399 - regolarizzazione operazioni soggette ad IVA in caso di mancata
o irregolare fatturazione. Art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471/1997";
"9701 - IVA dovuta ai sensi dell'art. 60 del DPR n. 633/1972" e
"9702 - sanzioni IVA dovute ai sensi dell'art. 61 del DPR n. 633/1972",
il cui periodo di riferimento e' l'anno d'imposta per il quale si
effettua il versamento. Tali codici devono essere utilizzati, per il
pagamento delle somme individuate nella loro denominazione, in
sostituzione del codice 100T, finora impiegato nel mod. F23. Tuttavia,
analogamente a quanto precisato al punto n. 2 della presente
risoluzione, per gli avvisi di rettifica e di accertamento predisposti
anteriormente al 1 maggio 2000 e, quindi, privi del codice atto, dovra'
essere utilizzato nel nuovo mod. F24 il vecchio codice 100T, senza
riempire lo spazio "codice atto", ma compilando quello "codice ufficio".
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ALLEGATI
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Allegato 1
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
TRIBUTO VECCHIO CODICE NUOVO CODICE
Irpef e interessi 4453 9401
Sanzioni Irpef 4454 9402
Addizionale regionale Irpef e interessi 3806 9403
Sanzioni addizionale regionale Irpef 3809 9404
Irpeg e interessi 2453 9405
Sanzioni Irpeg 2454 9406
Altre II.DD. e sostitutive e interessi 1115 9407
Sanzioni altre II.DD. e sostitutive 1116 9408
Ritenute e interessi 1117 9409
Sanzioni ritenute 1118 9410
Ilor e interessi 3453 9411
Sanzioni Ilor 3454 9412
IVA e interessi 6316 9413
Sanzioni IVA 6317 9414
Irap e interessi 3820 9415
Sanzioni Irap 3823 9416
Addizionale comunale Irpef e interessi 9417
Sanzioni addizionale comunale Irpef 9418
Contributo al Servizio Sanitario Nazionale 8895 9419
Contributo straordinario per l'Europa e interessi 9420
Sanzioni contributo straordinario per l'Europa 9421
Imposta sul patrimonio netto delle imprese 9422
Sanzioni imposta sul patrimonio netto delle imprese 9423
Sanzioni relative all'anagrafe tributaria,
codice fiscale e alle altreviolazioni tributarie.
Imposte sui redditi, relative imposte sostitutive,
IRAP e IVA 695T 9424
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Allegato 2
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE (ART. 48 D.LGS. N. 546/1992)
TRIBUTO VECCHIO CODICE NUOVO CODICE
Irpef e interessi 4452 9501
Sanzioni Irpef 1652 9502
Addizionale regionale Irpef e interessi 3807 9503
Sanzioni addizionale regionale Irpef 3809 9504
Irpeg e interessi 2452 9505
Sanzioni Irpeg 1652 9522
Altre II.DD. e sostitutive e interessi 1114 9506
Sanzioni altre II.DD. e sostitutive 1652 9523
Ritenute e interessi 1074 9507
Sanzioni ritenute 1652 9524
Ilor e interessi 3452 9508
Sanzioni Ilor 1652 9502
IVA e interessi 100T e 140T 9509
Sanzioni IVA 421T 9511
Irap e interessi 3821 9512
Sanzioni Irap 3823 9513
Addizionale comunale Irpef e interessi 9514
Sanzioni addizionale comunale Irpef 9515
Contributo al Servizio Sanitario
Nazionale e interessi 8894 9516
Sanzioni contributo al Servizio
Sanitario Nazionale 8894 9517
Contributo straordinario per l'Europa e interessi 9518
Sanzioni contributo straordinario per l'Europa 9519
Imposta sul patrimonio netto delle imprese 9520
Sanzioni imposta sul patrimonio netto delle imprese 9521
Sanzioni relative all'anagrafe tributaria,
al codice fiscale e alle altre
violazioni tributarie. Imposte sui redditi,
relative imposte sostitutive, IRAP e IVA 695T 9424
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Allegato 3
DEFINIZIONE AGEVOLATA PER OMESSA IMPUGNAZIONE DELL'ATTO DI CONTESTAZIONE O DEL
PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI (ARTT. 16 E 17 D.LGS. N. 472/1997)
TRIBUTO VECCHIO CODICE NUOVO CODICE
Sanzione pecuniaria Irpef 650T 9601
Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta 658T 9602
Sanzione pecuniaria addizionale regionale all'Irpef 659T 9603
Sanzione pecuniaria addizionale comunale all'Irpef 9604
Sanzione pecuniaria Ilor 651T 9605
Sanzione pecuniaria Irpeg 652T 9606
Sanzione pecuniaria Irap 660T 9607
Sanzione pecuniaria imposte sostitutive 653T 9608
Sanzione pecuniaria prestazioni
servizio sanitario nazionale 657T 9609
Sanzione pecuniaria imposta patrimonio netto imprese 654T 9610
Sanzione pecuniaria altre imposte dirette 655T 9611
Sanzione pecuniaria contributo
straordinario per l'Europa 656T 9612
Sanzione pecuniaria IVA 421T 9613
Sanzione pecuniaria per atti
emessi dalla Guardia di Finanza 422T 9614
Sanzione pecuniaria imposta sul
patrimonio netto delle imprese 9615
Sanzioni pecuniarie relative all'anagrafe tributaria,
al codice fiscale e alle altre violazioni tributarie.
Imposte sui redditi, relative imposte sostitutive,
IRAP e IVA 695T 9424
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Allegato 4
DEFINIZIONE AGEVOLATA PER OMESSA IMPUGNAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO O DI
LIQUIDAZIONE (ART. 15 D.LGS. N. 218/1997)
TRIBUTO VECCHIO CODICE NUOVO CODICE
Irpef e interessi 4455 9451
Sanzioni Irpef 4456 9452
Addizionale regionale Irpef e interessi 3808 9453
Sanzioni addizionale regionale Irpef 3809 9454
Irpeg e interessi 2455 9455
Sanzioni Irpeg 2456 9456
Altre II.DD. e sostitutive 1661 9457
Sanzioni altre II.DD. e sostitutive 1662 9458
Ritenute e interessi 1072 9459
Sanzioni ritenute 1073 9460
Ilor e interessi 3455 9461
Sanzioni Ilor 3456 9462
IVA e interessi 100T e 140T 9463
Sanzioni IVA 631T 9465
Irap e interessi 3822 9466
Sanzioni Irap 3823 9467
Addizionale comunale Irpef e interessi 9468
Sanzioni addizionale comunale Irpef 9469
Contributo al Servizio Sanitario Nazionale 8896 9470
Contributo straordinario per l'Europa e interessi 9471
Sanzioni contributo straordinario per l'Europa 9472
Imposta sul patrimonio netto delle imprese 9473
Sanzioni imposta sul patrimonio netto delle imprese 9474
Sanzioni relative all'anagrafe tributaria,
al codice fiscale e alle altre violazioni tributarie.
Imposte sui redditi, relative imposte sostitutive,
IRAP e IVA 695T 9424
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Allegato 5 RAVVEDIMENTO
TRIBUTO VECCHIO CODICE NUOVO CODICE
Sanzione pecuniaria Irpef 684T 8901
Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef 693T 8902
Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef 8903
Sanzione pecuniaria IVA 670T 8904
Sanzione pecuniaria Irpeg 686T 8905
Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta 692T 8906
Sanzione pecuniaria Irap 694T 8907
Sanzione pecuniaria altre II.DD. 689T 8908
Sanzione pecuniaria imposta sugli intrattenimenti 8909
Sanzione pecuniaria IVA forfetaria connessa
ad imposta sugli intrattenimenti 8910
Sanzione pecuniaria altre violazioni tributarie
relative ad imposte sui redditi, relative
imposte sostitutive, IRAP e IVA 695T 8911
Sanzioni pecuniarie relative all'anagrafe tributaria
e al codice fiscale. Imposte sui redditi,
relative imposte sostitutive, IRAP e IVA 683T 8912
Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive
delle imposte sui redditi 687T 8913
Sanzioni pecuniarie imposta sul patrimonio
netto delle imprese 8914
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