Novità della settimana

Dal 22.05.2000 al 29.05.2000

Clicca su per accedere                                                           

Sommario

Nulla da segnalare 

    QUOTIDIANI ECONOMICI    

DICHIARAZIONI - DIFFERIMENTO DEI TERMINI - IMPRESE IN LIQUIDAZIONE ORDINARIA

COMUNICATO STAMPA diramato il 23 maggio 2000 dal Ministero delle finanze

RISCOSSIONE - VERSAMENTI UNIFICATI - NUOVO MODELLO F24 - CODICI TRIBUTO

RISOLUZIONE 24.05.2000, n. 69/E

IMPOSTE SUI REDDITI - OPERAZIONI STRAORDINARIe DEDUCIBILITà DEI VERSAMENTI PER RIPIANAMENTO PERDITE

RISOLUZIONE 25.05.2000, n. 70/E

SOCIETà - RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO - MODIFICHE IN CORSO D'OPERA

Disegno di legge delega approvato il 26.05.2000 dal Consiglio dei ministri

SANZIONI - ERRORI NELLE DELEGHE DI VERSAMENTO F24 E F23- RAVVEDIMENTO OPEROSO ATTUAZIONE

RISOLUZIONE 26.05.2000, n. 73/E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nulla da segnalare

 

    QUOTIDIANI ECONOMICI    

 

COMUNICATO STAMPA diramato il 23 maggio 2000 dal Ministero delle finanze

"termini delle dichiarazioni dei redditi"

In breve

Il comunicato stampa corregge il punto 12.1 della C.M. n. 101/2000 (vedi Novità del 22 maggio 2000) in cui il Ministero delle finanze, affermava che nelle ipotesi di liquidazione volontaria con nomina del liquidatore, la dichiarazione relativa al periodo post liquidazione (dall'inizio del periodo d'imposta alla data della delibera di messa in liquidazione) godeva della proroga disposta dal D.P.C.M. 20 aprile 2000 (Vedi Novità del 01 maggio 2000).

Il Comunicato, per la verità in modo non molto chiaro, chiarisce che la proroga non riguarda le dichiarazioni da redigere su stampati conformi ai modelli approvati nel 1999 (UNICO-99).

Pertanto si deve desumere che il comunicato voglia indicare che le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta di pre-liquidazione, chiusi anteriormente al 31.12.1999 non usufruiscono della proroga in quanto da redigersi sui modelli UNICO-99.

Per un approfondimento si rinvia a quanto indicato da Dario Deotto, "Sulle scadenze anche il ministero sbaglia", in il sole 24 ore del 24 maggio 2000, pag. 22

Spunti critici

Molto probabilmente il Ministero delle finanze è stato indotto in errore da quanto indicato nelle istruzioni alla presentazione della dichiarazione UNICO-2000 Società di capitali (vedi appendice, alla voce casi particolari di presentazione della dichiarazione).

Sul punto le istruzioni indicano infatti che la dichiarazione del periodo pre-liquidazione deve essere presentata nei "termini ordinari di presentazione della dichiarazione dei redditi (cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa la primo periodo di liquidazione).

La frase da ultimo riportata risulta chiaramente un errore c.d. di copia incolla delle istruzioni alla dichiarazione precedente UNICO-99.

Per la dichiarazione UNICO-99 il DPCM 01.04.1999 (vedi Novità del 06 aprile 1999) aveva previsto il differimento senza nessuna distinzione tra nuovi e vecchi modelli di dichiarazione. Ciò aveva indotto il Ministero delle finanze ad indicare nei casi particolari di presentazione delle dichiarazioni ad UNICO-99 Società di capitali la frase sopra riportata.

Espressione, quest'ultima che, in applicazione del nuovo decreto di differimento valido per le dichiarazioni UNICO-2000, non appare più attuale.

Italia oggi di mercoledì 24 maggio 2000, pag. 33

Il sole 24 ore di mercoledì 24 maggio 2000, pag. 23

Torna a sommario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISOLUZIONE 24.05.2000, n. 69/E

"Nuovo modello F24 - Precisazioni"

In breve

Sono state corrette le “avvertenze” al nuovo modello F24 e, parzialmente, anche le istruzioni contenute nella precedente circolare 83/E esplicativa delle  novità del predetto modello (vedi Novità del 01 maggio 2000)

Contribuenti con esercizi a cavallo

In particolare viene meglio chiarito che la precisazione contenuta nella precedente circolare 83/E del 2000, secondo la quale i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare devono indicare nella colonna “ anno di riferimento” del modello F24 il primo dei due anni solari interessati, si riferisce solo ai versamenti degli acconti e dei saldi. Al contrario, com'era lecito attendersi, in caso di versamento delle ritenute o dell’Iva periodica si deve indicare l’anno solare cui si riferisce il versamento.

Atti antecedenti al 1° maggio 2000

I versamenti da effettuare dal 1° maggio 2000 relativi ad accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e definizione agevolata di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 218/1997 e agli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 472/1997, avvenuti prima della predetta data del 1° maggio 2000, dovranno essere effettuati con  il nuovo modello F24 utilizzando i precedenti codici tributo precedentemente indicati nel mod. F23 o, con il "vecchio" mod. F24.

 In questi non dovrà essere indicato il codice atto poiché questo non era previsto nei provvedimenti emessi prima dello stesso mese di maggio 2000..

I nuovi codici tributo invece dovranno essere impiegati esclusivamente con riferimento agli atti impositivi recanti il "codice atto" ora espressamente indicato nell'atto, e cioè quelli predisposti dopo il 1° maggio 2000.

Relativamente ai nuovi codici tributo istituiti o modificati dalla circolare in commento si rinvia a quanto indicato nella tabelle allegate alla circolare.

Il sole 24 ore di giovedì 25 maggio 2000, pag. 21

Torna a sommario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISOLUZIONE 25.05.2000, n. 70/E

" Imposte sui redditi - Deducibilita' dei versamenti a copertura di perdite eccedenti il netto patrimoniale della societa' emittente - Art. 61, comma 5, del TUIR - Verifica contabile parziale II.DD. a carico della ditta "P. SPA" con sede in Napoli"

In breve

Viene chiarita la portata ed il significato della disposizione contenuta nell'articolo 61, comma 5 del TUIR secondo cui, sono deducibili i versamenti effettuati dai soci a copertura di perdite della società partecipate che eccedono il patrimonio netto della società emittente.

La posizione assunta dal Ministero con la risoluzione contrasta con una precedente del Comitato di Coordinamento del Secit nel 1992. Il Secit affermava che dei versamenti effettuati a copertura delle perdite societarie, in tema di deducibilità, "non si tiene conto per la parte che eccede il patrimonio netto delle società emittente risultante dopo la copertura". Tale interpretazione risultava "fondata" alla luce della normativa vigente al tempo (art. 61, comma 5, D.P.R. n. 917/1986).

La modifica legislativa intervenuta sul Testo Unico delle imposte sui redditi (art.1, D.L. n. 557/1993, convertito legge n. 133/1994) ha modificato la precedente interpretazione ribadendo la rilevanza fiscale degli apporti a copertura della situazione patrimoniale deficitaria e la loro conseguente deducibilità.

La risoluzione evidenzia i motivi che hanno portato al riconoscimento della "doppia deduzione". Il presupposto fondamentale perché si verifichi tale ipotesi consiste nel fatto che la società partecipata ha il diritto di dedurre le proprie perdite fiscali dal reddito dei successivi esercizi, ma non oltre il quinto, e contestualmente l’impresa partecipante ha il diritto di svalutare la partecipazione.

La doppia soluzione della perdita è volta ad assicurare la neutralità nella trasmissione dei successivi eventuali redditi della partecipata alla partecipante e, evitandone la doppia imposizione, a salvaguardare l’integrità del capitale di apporto del socio.

Precisazioni

I versamenti in conto capitale a ripianamento delle perdite che superano il patrimonio netto non annullano direttamente la voce perdite nel conto economico rilevante ai fini dell'applicazione delle norme tributarie: la perdita continua essere deducibile dai redditi prodotti nei futuri 5 anni.

Pertanto negli esercizi in cui si producono utili, il canestro A) della maggiorazione di conguaglio rimane invariato stante il fatto che in relazione agli utili stessi, annullati fiscalmente con la perdita pregressa, non si sono pagate imposte.

La distonia tra norma fiscale e norma civile è determinata dalla diversa imputazione dei versamenti a ripianamento perdite fatte dalle società partecipanti alle società partecipate.

Infatti mentre secondo le disposizioni del codice civile portano i versamenti a diretto annullamento delle perdite, le disposizioni del TUIR garantiscono la loro memoria ancora per 5 esercizi dopo la loro produzione.

Si fa notare che non riconoscere la deducibilità di tali versamenti produrrebbe l'imponibilità fiscale delle perdite pregresse delle società partecipate non ancora dedotte, in capo alle società socie.

La risoluzione non è stata oggetto di pubblicazione sui quotidiani economici.

Torna a sommario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disegno di legge delega approvato il 26.05.2000 dal Consiglio dei ministri.

"Riforma del diritto societario" 

In breve

Si tratta della legge delega che apporta importanti modifiche al diritto societario.

Le modifiche riguardano:

§        le varie forme societarie utilizzabili;

§        alcune semplificazioni nella fase della costituzione della società di capitali e nelle operazioni straordinarie: fusioni scissioni ecc;

§        la possibilità di emettere obbligazioni anche per le s.r.l. a certe condizioni e limiti;

§        per le srl,  più margini di libertà nella costruzione e poteri degli organi amministrativi.

Ulteriori approfondimenti delle singole disposizioni della legge di delegazione esulano dalla presente trattazione (per un buon riassunto delle novità si consiglia Angelo Busani "Il riordino apre al patrimonio separato" in il sole 24 ore del 27.05.2000, pag. 19), tuttavia si pone l'accento sulle disposizioni indicate dall'articolo 10 del provvedimento, in materia di riordino dei reati di falso in bilancio e sue relazioni con i reati emergenti dalle violazioni delle disposizioni tributarie (D.Lgs n. 74/2000) (per un approfondimento critico si rinvia a Antonio Iorio in il sole 24 ore del 27.05.2000, pag. 21).

Altri principi da segnalare sono contenuti nell'articolo 6 del provvedimento riferiti alle modifiche alla disciplina della formazione di bilanci.. L'articolo da ultimo citato prevede che il decreto delegato:

§        elimini dal bilancio d'esercizio i condizionamenti emergenti dall'applicazione delle disposizioni tributarie;

§        preveda delle disposizioni volte ha rendere più chiara la formazione del patrimonio netto;

§        preveda delle disposizioni particolari volate a disciplinare le operazioni in valuta;

§        consenta la formazione dei bilanci consolidati dei gruppi internazionali tramite l'adozione dei principi contabili internazionali quali IASC o IAS;

§        armonizzi le disposizioni previste per i redditi d'impresa dal TUIR alle innovazioni sopra indicate.

Il sole 24 ore di sabato 27 maggio 2000, pagg. 20, 21

Torna a sommario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISOLUZIONE 26.05.2000, n. 73/E

"Modalità di effettuazione del ravvedimento in caso di errore del codice tributo."

In breve

E' stato chiarito come predisporre il ravvedimento operoso per gli errori che non consentono: l'individuazione del soggetto che versa e l'imputazione della somma versata (codice tributo errato) (articolo 15 del D.Lgs n. 471/1997)

La risoluzione spiega che, dal momento che non è consentito predisporre delle deleghe di versamento correttive (in proposito Claudio Carpentieri "Versamenti unificati ed erronea indicazione dei codici tributo", in Rassegna tributaria n. 6 del 1999, pag. 1735) la rimozione dell'errore commesso nel modello di versamento F24 deve avvenire tramite una comunicazione in forma semplice al "Dipartimento delle Entrate, Direzione centrale per la riscossione, Struttura di gestione con tutti i dati necessari a consentire all'amministrazione finanziaria di correggere l'errata imputazione.

Gli errori d'imputazione delle somme versate, commessi nella delega di versamento F23 devono invece essere corretti tramite una comunicazione all'ufficio periferico dell'amministrazione il cui codice è stato indicato nella stessa delega di versamento F23 ovvero, in caso di soppressione di quest'ultimo, all'ufficio delle entrate competente.

Italia oggi di sabato 27 maggio 2000, pag. 31

Torna a sommario 

                                                        

 
Inviare a Claudio Carpentieri un messaggio di posta elettronica contenente domande o commenti su questo sito Web.
Copyright © 1999 Claudio Carpentieri
Aggiornato il: 15 luglio 2000