Nulla da segnalare
COMUNICATO STAMPA diramato il 23 maggio 2000 dal Ministero delle finanze
RISOLUZIONE 24.05.2000, n. 69/E
RISOLUZIONE
25.05.2000, n. 70/E
Disegno
di legge delega approvato il 26.05.2000 dal Consiglio dei ministri
RISOLUZIONE
26.05.2000, n. 73/E
COMUNICATO
STAMPA diramato il 23 maggio 2000 dal Ministero delle finanze
"termini delle dichiarazioni dei redditi" In breve Il comunicato stampa corregge il punto 12.1 della C.M. n. 101/2000 (vedi Novità del 22 maggio 2000) in cui il Ministero delle finanze, affermava che nelle ipotesi di liquidazione volontaria con nomina del liquidatore, la dichiarazione relativa al periodo post liquidazione (dall'inizio del periodo d'imposta alla data della delibera di messa in liquidazione) godeva della proroga disposta dal D.P.C.M. 20 aprile 2000 (Vedi Novità del 01 maggio 2000). Il Comunicato, per la verità in modo non molto chiaro, chiarisce che la proroga non riguarda le dichiarazioni da redigere su stampati conformi ai modelli approvati nel 1999 (UNICO-99). Pertanto si deve desumere che il comunicato voglia indicare che le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta di pre-liquidazione, chiusi anteriormente al 31.12.1999 non usufruiscono della proroga in quanto da redigersi sui modelli UNICO-99. Per un approfondimento si rinvia
a quanto indicato da Dario
Deotto, "Sulle
scadenze anche il ministero sbaglia", in il sole 24 ore del 24 maggio 2000,
pag. 22 Spunti critici Molto
probabilmente il Ministero delle finanze è stato indotto in errore da quanto
indicato nelle istruzioni alla presentazione della dichiarazione UNICO-2000
Società di capitali (vedi appendice, alla voce casi particolari di
presentazione della dichiarazione). Sul
punto le istruzioni indicano infatti che la dichiarazione del periodo
pre-liquidazione deve essere presentata nei "termini
ordinari di presentazione della dichiarazione dei redditi (cioè entro il
termine di presentazione della dichiarazione relativa la primo periodo di
liquidazione). La
frase da ultimo riportata risulta chiaramente un errore c.d. di copia incolla
delle istruzioni alla dichiarazione precedente UNICO-99. Per la
dichiarazione UNICO-99 il DPCM 01.04.1999 (vedi Novità del 06 aprile 1999)
aveva previsto il differimento senza nessuna distinzione tra nuovi e vecchi
modelli di dichiarazione. Ciò aveva indotto il Ministero delle finanze ad
indicare nei casi particolari di presentazione delle dichiarazioni ad UNICO-99
Società di capitali la frase sopra riportata. Espressione,
quest'ultima che, in applicazione del nuovo decreto di differimento valido per
le dichiarazioni UNICO-2000, non appare più attuale. Italia oggi
di mercoledì 24 maggio 2000, pag. 33 Il sole 24
ore di mercoledì 24 maggio 2000, pag. 23
RISOLUZIONE
24.05.2000, n. 69/E
"Nuovo modello F24 - Precisazioni" In breve Sono state corrette le “avvertenze” al nuovo modello
F24 e, parzialmente, anche le istruzioni contenute nella precedente circolare
83/E esplicativa delle novità del
predetto modello (vedi Novità
del 01 maggio 2000) Contribuenti con esercizi a
cavallo In particolare viene meglio
chiarito che la precisazione contenuta nella precedente circolare 83/E del 2000,
secondo la quale i soggetti con periodo
di imposta non coincidente con l’anno solare devono indicare nella colonna
“ anno di riferimento” del modello F24 il primo
dei due anni solari interessati, si riferisce solo ai versamenti degli
acconti e dei saldi. Al contrario, com'era lecito attendersi, in caso di
versamento delle ritenute o dell’Iva
periodica si deve indicare l’anno
solare cui si riferisce il versamento. Relativamente ai nuovi codici tributo istituiti o
modificati dalla circolare in commento si rinvia a quanto indicato nella tabelle
allegate alla circolare. Il
sole 24 ore di giovedì 25 maggio 2000, pag. 21
IMPOSTE SUI REDDITI - OPERAZIONI STRAORDINARIe DEDUCIBILITà DEI VERSAMENTI PER RIPIANAMENTO PERDITE.RISOLUZIONE 25.05.2000, n. 70/E" Imposte sui redditi -
Deducibilita' dei versamenti a copertura di perdite eccedenti il netto
patrimoniale della societa' emittente - Art. 61, comma 5, del TUIR - Verifica
contabile parziale II.DD. a carico della ditta "P. SPA" con sede in
Napoli" In breve Viene chiarita la portata ed il significato della disposizione contenuta nell'articolo 61, comma 5 del TUIR secondo cui, sono deducibili i versamenti effettuati dai soci a copertura di perdite della società partecipate che eccedono il patrimonio netto della società emittente. La posizione assunta dal Ministero con la risoluzione contrasta con una precedente del Comitato di Coordinamento del Secit nel 1992. Il Secit affermava che dei versamenti effettuati a copertura delle perdite societarie, in tema di deducibilità, "non si tiene conto per la parte che eccede il patrimonio netto delle società emittente risultante dopo la copertura". Tale interpretazione risultava "fondata" alla luce della normativa vigente al tempo (art. 61, comma 5, D.P.R. n. 917/1986). La modifica legislativa intervenuta sul Testo Unico delle imposte sui redditi (art.1, D.L. n. 557/1993, convertito legge n. 133/1994) ha modificato la precedente interpretazione ribadendo la rilevanza fiscale degli apporti a copertura della situazione patrimoniale deficitaria e la loro conseguente deducibilità. La risoluzione evidenzia i motivi che hanno portato al riconoscimento della "doppia deduzione". Il presupposto fondamentale perché si verifichi tale ipotesi consiste nel fatto che la società partecipata ha il diritto di dedurre le proprie perdite fiscali dal reddito dei successivi esercizi, ma non oltre il quinto, e contestualmente l’impresa partecipante ha il diritto di svalutare la partecipazione. La doppia soluzione della
perdita è volta ad assicurare la neutralità nella trasmissione dei successivi
eventuali redditi della partecipata alla partecipante e, evitandone la doppia
imposizione, a salvaguardare l’integrità del capitale di apporto del socio. Precisazioni I
versamenti in conto capitale a ripianamento delle perdite che superano il
patrimonio netto non annullano direttamente la voce perdite nel conto economico
rilevante ai fini dell'applicazione delle norme tributarie: la perdita continua
essere deducibile dai redditi prodotti nei futuri 5 anni. Pertanto
negli esercizi in cui si producono utili, il canestro A) della maggiorazione di
conguaglio rimane invariato stante il fatto che in relazione agli utili stessi,
annullati fiscalmente con la perdita pregressa, non si sono pagate imposte. La
distonia tra norma fiscale e norma civile è determinata dalla diversa
imputazione dei versamenti a ripianamento perdite fatte dalle società
partecipanti alle società partecipate. Infatti
mentre secondo le disposizioni del codice civile portano i versamenti a diretto
annullamento delle perdite, le disposizioni del TUIR garantiscono la loro
memoria ancora per 5 esercizi dopo la loro produzione. Si fa notare che non riconoscere la deducibilità
di tali versamenti produrrebbe l'imponibilità fiscale delle perdite pregresse
delle società partecipate non ancora dedotte, in capo alle società socie. La risoluzione non è stata oggetto di pubblicazione sui quotidiani economici.
Disegno
di legge delega approvato il
26.05.2000 dal Consiglio dei ministri.
"Riforma del diritto societario" In breve Si tratta della legge delega che apporta importanti modifiche al diritto societario. Le modifiche riguardano: § le varie forme societarie utilizzabili; § alcune semplificazioni nella fase della costituzione della società di capitali e nelle operazioni straordinarie: fusioni scissioni ecc; § la possibilità di emettere obbligazioni anche per le s.r.l. a certe condizioni e limiti; §
per le srl, più
margini di libertà nella costruzione e poteri degli organi amministrativi. Ulteriori approfondimenti delle singole disposizioni della legge di delegazione esulano dalla presente trattazione (per un buon riassunto delle novità si consiglia Angelo Busani "Il riordino apre al patrimonio separato" in il sole 24 ore del 27.05.2000, pag. 19), tuttavia si pone l'accento sulle disposizioni indicate dall'articolo 10 del provvedimento, in materia di riordino dei reati di falso in bilancio e sue relazioni con i reati emergenti dalle violazioni delle disposizioni tributarie (D.Lgs n. 74/2000) (per un approfondimento critico si rinvia a Antonio Iorio in il sole 24 ore del 27.05.2000, pag. 21). Altri principi da segnalare sono contenuti nell'articolo 6 del provvedimento riferiti alle modifiche alla disciplina della formazione di bilanci.. L'articolo da ultimo citato prevede che il decreto delegato: § elimini dal bilancio d'esercizio i condizionamenti emergenti dall'applicazione delle disposizioni tributarie; § preveda delle disposizioni volte ha rendere più chiara la formazione del patrimonio netto; § preveda delle disposizioni particolari volate a disciplinare le operazioni in valuta; §
consenta la formazione dei bilanci consolidati dei gruppi
internazionali tramite l'adozione dei principi contabili internazionali quali
IASC o IAS; §
armonizzi le disposizioni previste per i redditi d'impresa dal
TUIR alle innovazioni sopra indicate. Il sole 24
ore di sabato 27 maggio 2000, pagg. 20, 21
RISOLUZIONE
26.05.2000, n. 73/E
"Modalità di effettuazione del ravvedimento in caso
di errore del codice tributo." In breve E' stato chiarito come predisporre il ravvedimento operoso per gli errori che non consentono: l'individuazione del soggetto che versa e l'imputazione della somma versata (codice tributo errato) (articolo 15 del D.Lgs n. 471/1997) La risoluzione spiega che, dal momento che non è consentito predisporre delle deleghe di versamento correttive (in proposito Claudio Carpentieri "Versamenti unificati ed erronea indicazione dei codici tributo", in Rassegna tributaria n. 6 del 1999, pag. 1735) la rimozione dell'errore commesso nel modello di versamento F24 deve avvenire tramite una comunicazione in forma semplice al "Dipartimento delle Entrate, Direzione centrale per la riscossione, Struttura di gestione con tutti i dati necessari a consentire all'amministrazione finanziaria di correggere l'errata imputazione. Gli errori d'imputazione delle somme versate, commessi nella delega di versamento F23 devono invece essere corretti tramite una comunicazione all'ufficio periferico dell'amministrazione il cui codice è stato indicato nella stessa delega di versamento F23 ovvero, in caso di soppressione di quest'ultimo, all'ufficio delle entrate competente. Italia oggi di sabato 27 maggio 2000, pag. 31 |
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