[Immagine logo società] Università degli studi di Roma "TOR VERGATA"

Facoltà di GIURISPRUDENZA

Prof. Raffaello Lupi                                                 


Link più importanti

FG_129X45.GIF (3268 byte)

tepare1.jpg (20700 byte)

Finanze.gif (10864 byte)

INTE-HOME.GIF (17710 byte)

senato_b.gif (16055 byte)

Image14.gif (18621 byte)

Gazzetta.jpg (5126 byte)

Corriere.gif (24646 byte)

Image31.gif (1763 byte)

Image30.gif (9005 byte)

 
Risoluzione 70 del 24.05.00 

MATERIA FISCALE: Irpef 



OGGETTO Imposte sui redditi - Deducibilita' dei versamenti a copertura di perdite 
eccedenti il netto patrimoniale della societa' emittente - Art. 61, comma 5, 
del TUIR - Verifica contabile parziale II.DD. a carico della ditta "P. SPA" con 
sede in Napoli. 



TESTO
                              Alla Direzione Regionale delle Entrate          
                                   per la Campania                            
                               (Risposta a nota n. 12115 del 30 giugno 1999)  
                   ---------------------------------                          
        Con nota   prot. 12115 del 30 giugno 1999, codesta Direzione Regionale
ha chiesto  alla scrivente un parere in merito al seguente caso, esaminato nel
corso di una verifica.                                                        
        Esercizio 1994                                                        
        La societa'   P.  Spa possedeva nel 1994 una partecipazione pari al 99
per cento   del  capitale sociale della P. C. Spa, iscritta in bilancio per il
valore di L.760.000.000.                                                      
        Al 31   ottobre 1994, la partecipata aveva maturato una perdita pari a
L.4.163.369.570, eccedente   il   capitale sociale. A copertura della suddetta
perdita, il   capitale sociale fu azzerato e quindi ricostituito per l'importo
di L.1.000.000.000.                                                           
        Nell'ambito di   questa   operazione,   la partecipante P. azzerava la
partecipazione (addebitando  al conto economico la correlativa svalutazione di
L.760.000.000) e    rinunciava    ad    un credito di L.5.000.000.000 verso la
partecipata stessa.                                                           
        La rinuncia   al   credito   da   parte della partecipante P. fu cosi'
ripartita:                                                                    
–     -    L.990.000.000   quale  sottoscrizione del 99 per cento delle azioni
"P. C.   spa",  a seguito della ricostituzione del capitale di quest'ultima in
L.1.000.000.000; –                                                            
      -  L.901.710.402  quale  maggior  costo  della suddetta  partecipazione,
derivante  dalla  costituzione  di un "Fondo di  riserva per copertura perdite
future"; –                                                                    
      -  L.3.108.289.598    quale    costo    di esercizio addebitato al conto
economico nel c/oneri straordinari.                                           
        Quest'ultimo addebito    (L.3.108.289.598)    risulta,   ad avviso dei
verificatori, deducibile  dal reddito d'impresa ex art. 61, comma 5, del TUIR,
come novellato   dal   decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,  convertito con
modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.                           
        Esercizio 1995                                                        
        Nell'esercizio 1995,    la    societa'   P. Spa effettuo' un ulteriore
versamento in  conto aumento capitale, attraverso una nuova rinuncia a crediti
verso la   partecipata per l'importo di L. 5.000.000.000; quest'ultimo importo
fu interamente portato ad incremento del valore della partecipazione, la quale
venne quindi ad essere iscritta nel bilancio della P. per L. 6.183.415.684.   
        Successivamente, a   causa delle perdite del 1995, il patrimonio netto
della P.   C.   Spa   venne  ridotto; il valore della relativa partecipazione,
iscritta  nel  bilancio  della  P. Spa, fu   conseguentemente  ridotto   da L.
6.183.415.684  a   L. 1.057.348.222,    con   una   svalutazione   pari   a L.
5.126.087.749, cioe'   al   99   per   cento della riduzione di capitale della
partecipata.                                                                  
        Anche   quest' ultima   svalutazione, ad   avviso dei verificatori, e'
totalmente deducibile.                                                        
        Quesito                                                               
        Codesta Direzione   Regionale   concorda   con i verificatori circa la
deducibilita' dei   versamenti   e   delle rinunce ai crediti effettuate dalla
societa' partecipante   nei   confronti della societa' partecipata a copertura
delle perdite   di   quest'ultima,  per la parte eccedente il patrimonio netto
della medesima dopo il ripianamento delle perdite.                            
        Ha evidenziato,   tuttavia, che la posizione assunta potrebbe sembrare
in contrasto   con  quanto sostenuto dal Secit in una delibera del Comitato di
Coordinamento del    1992,    secondo    cui la deducibilita' dei versamenti a
copertura del   deficit   patrimoniale come costo d'esercizio, nell'ipotesi di
ricapitalizzazione di   una   societa'   deficitaria, sarebbe preclusa perche'
comporterebbe un salto d'imposta inammissibile sul piano sistematico.         
        Tanto premesso, codesta Direzione regionale chiede se la posizione del
Secit possa    correttamente    ritenersi    superata dalla modifica normativa
intervenuta sull'art   61,  comma 5, del TUIR  ad opera dell'art. 1 del citato
d.l. n.   557  del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del
1994.                                                                         
     Normativa di riferimento                                                 
        La materia e' stata disciplinata, nel tempo, dalla seguente normativa:
–    - art. 64, ultimo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 597;              
–    - art. 61, comma 5, del t.u. approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917; 
–    - art. 1  del  decreto-legge  30 dicembre  1993, n. 557  (convertito  con
modificazioni  dalla  legge  26  febbraio  1994, n. 133)  che ha modificato il
citato art. 61, comma 5, del TUIR.                                            
     Interpretazione                                                          
        In passato,    la    giurisprudenza    ebbe occasione di qualificare i
versamenti a   fondo   perduto   dei  soci quali "forme anomale, ma lecite, di
apporti di   capitale,"  con la conseguenza che doveva ritenersi consentito ai
soci "effettuare  conferimenti destinati... al patrimonio, mediante erogazioni
dirette ad incrementarlo ovvero a reintegrarlo contribuendo al ripianamento di
perdite"(Cass. 8 giugno 1979, n. 3253).                                       
        In virtu'   della loro natura di dotazioni di capitale provenienti dai
soci, i   versamenti a fondo perduto, compresi quelli effettuati per ripianare
il deficit  patrimoniale, rappresentano per questi un investimento ulteriore e
dunque un costo aggiuntivo della partecipazione; per la societa' beneficiaria,
costituiscono invece un incremento patrimoniale privo di rilevanza reddituale.
        A parere     della     richiamata    giurisprudenza, tali conclusioni,
ricognitive di  principi generali, attribuivano rilevanza fiscale, in testa ai
soci, agli   apporti da assumere ad incremento del costo della partecipazione:
con l'allora vigente art. 64, ultimo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 597,
era stato   "definitivamente chiarito che i versamenti in oggetto, proprio per
la loro   natura   di   conferimenti  anomali, rappresentano per i soci, anche
fiscalmente, un  costo aggiuntivo della partecipazione,  cioe' un investimento
suppletivo del quale va tenuto conto ai fini della determinazione del maggiore
o minore valore della partecipazione medesima".                               
        In considerazione dei citati principi di carattere generale, la stessa
Direzione Generale  delle Imposte Dirette, con nota n. 9/098 del 7 marzo 1981,
affermo', nella   vigenza  del citato DPR 597 del 1973, la piena deducibilita'
fiscale dei versamenti a copertura di perdite, imputati a conto economico, sia
per la  parte relativa all'azzeramento del capitale iniziale, sia per la parte
della ricostituita partecipazione, che risultava perduta dopo la riduzione del
capitale.                                                                     
        Il difforme    orientamento    del    Secit   maturo' invece a seguito
dell'entrata in   vigore  dell'art. 61, comma 5, del testo unico approvato con
DPR 22   dicembre   1986,   n.   917; la disposizione, dopo avere affermato il
principio generale di imputazione dei versamenti a fondo perduto ad incremento
del costo   delle   partecipazioni,   aggiungeva   che  di quelli effettuati a
copertura di perdite "non si tiene conto per la parte che eccede il patrimonio
netto delle societa' emittente risultante dopo la copertura".                 
        Per contro,   nel   nuovo  testo attualmente in vigore (introdotto dal
citato d.l.  n. 557 del 1993) la norma ribadisce in modo espresso la rilevanza
fiscale degli   apporti  a copertura della situazione patrimoniale deficitaria
della partecipante,    in    sintonia   con l'orientamento giurisprudenziale e
amministrativo precedentemente formatosi.                                     
        L'imputazione a   conto economico, infatti, assicura il riconoscimento
fiscale di   apporti  che, non trovando corrispondenza tra le parti del Netto,
non possono,   secondo   corretti  criteri di valutazione solo eccezionalmente
derogabili, essere imputati ad incremento del costo della partecipazione.     
        Ne' si  creano salti di imposta, in quanto, a fronte dell'onere che il
socio e'   ammesso   a   spesarsi, la societa' non iscrive riserve di capitale
suscettibili di  essere ridistribuite.                                        
        E' bene   chiarire   che, sul piano sistematico, la cosiddetta "doppia
deduzione" della  perdita (in capo alla partecipata che la consegue ed in capo
alla partecipante  che la ripiana) e' volta ad assicurare la neutralita' nella
trasmissione dei    successivi    eventuali    redditi  dalla partecipata alla
partecipante e, evitandone la doppia imposizione, a salvaguardare l'integrita'
del capitale di apporto del socio.                                            
        La partecipata,   infatti,   non   paga  imposte - e pertanto non puo'
attribuire credito    d'imposta    -    sull'utile  che puo' compensare con la
precedente perdita   ammessa   a   riporto  (nel previgente regime, invece, il
credito era   attribuito   ma  il dividendo netto distribuito era parzialmente
decurtato per effetto del versamento della maggiorazione di conguaglio).      
        Dal momento   che   questo   utile,  una volta distribuito, concorre a
reddito anche    in    capo    alla  partecipante, ma senza credito d'imposta,
quest'ultima potra'   evitare   la   doppia  imposizione, erosiva dello stesso
capitale di   apporto, solo se il sistema consente la traslazione in capo alla
partecipante della rilevanza fiscale della perdita.                           
        La "doppia   deduzione"   della   perdita, pertanto, rende fiscalmente
neutrale, per una societa', la scelta se svolgere direttamente, ovvero tramite
una partecipata, operazioni di gestione economicamente equivalenti.           
        A tal  fine, nell'esempio dettagliatamente illustrato in appendice, si
ipotizza il   caso  di una societa', con patrimonio netto di 300, che gestisce
direttamente una attivita', ricavandone una perdita di 200 nel primo esercizio
ed un utile di 200 nel secondo. Il caso e' posto a confronto con quello in cui
la stessa   societa'   preferisca svolgere le stesse operazioni attraverso una
controllata: in   quest'ultima   ipotesi,  si evidenzia come, a dispetto delle
stesse operazioni, la mancata deducibilita' dei versamenti per la controllante
produca sulla stessa un effetto di erosione fiscale del patrimonio di apporto.
        Conclusioni                                                           
        In considerazione di cio', si conferma la deducibilita' dei versamenti
dei soci  a copertura di perdite della societa', eccedenti il patrimonio netto
della societa'   stessa. Il difforme orientamento, manifestato dal Comitato di
Coordinamento del  Secit nel 1992 e fondato sul testo dell'allora vigente art.
61, comma 5, del TUIR (anteriore alla modifica apportata dal citato art. 1 del
d.l. n.   557 del 1993, convertito dalla legge n. 133 del 1994) deve ritenersi
in ogni caso superato per effetto della sopravvenuta modifica normativa.      
                 -----------------------------------------                    
        Appendice tecnica                                                     
        Si ipotizzi  una societa' Alfa con patrimonio netto di 300, di cui 100
di capitale sociale. Nel primo esercizio Alfa consegue una perdita di 200; nel
secondo esercizio,  invece, consegue un utile anch'esso pari a 200. L'utile di
200 del  secondo esercizio e' compensato con la perdita del primo. Alfa, posta
in liquidazione,   restituisce   ai   soci un ammontare pari a 300, cioe' alla
dotazione patrimoniale iniziale.                                              
        Si ipotizzi   ora che Alfa, anziche' gestire direttamente l'attivita',
decida di   svolgere  l'attivita' tramite la controllata Beta, dotandola di un
capitale sociale pari a 100.                                                  
Situazione iniziale                                                           
     Alfa (controllante)                         Beta (controllata)           
----------------------------                    ----------------------------- 
200 cassa              300 c.s.                   100 cassa          100 c.s. 
100 (partecipaz. Beta)                                                        
        Anche in   questo caso, la controllata Beta riporta una perdita di 200
nel primo esercizio ed un utile di 200 nel secondo.                           
        Nel primo  esercizio, pertanto, Beta evidenzia un deficit patrimoniale
pari a  100, che la controllante Alfa ripiana annullando e ricostituendo nello
stesso ammontare di 100 il capitale sociale di Beta, e quindi versando 200.   
        Situazione prima della copertura delle perdite di Beta da parte di    
Alfa                                                                          
       Alfa (controllante)                Beta (controllata)                  
----------------------------              --------------------------          
100 partecipaz. Beta                      100 cassa        100 c.s.           
200 cassa                                                  (200) perdita es.  
                                                            totale P.N. (100) 
                                                           200 debiti v/s     
                                                           fornitori          
                                                     ------------------------ 
                                                perdita fiscale a riporto: 200
        Pertanto, a  causa della perdita di Beta la controllante Alfa consegue
a sua volta una perdita di 200, che deriva:                                   
–     -  per 100 dalla svalutazione della originaria partecipazione in Beta;  
–     -  per 100 dall'imputazione a conto  economico dell'ulteriore  onere che
corrisponde alla  parte di versamento, effettuato a copertura della perdita di
Beta, eccedente il patrimonio netto di quest'ultima.                          
     Situazione dopo   la   copertura delle perdite di Beta da parte di Alfa e
dopo la svalutazione della partecipazione                                     
    Alfa (controllante)                       Beta (controllata)              
------------------------------------        --------------------------------  
100 partecipaz.    300 c.s.                 100 cassa           100 c.s.      
                   (200) perdita es.                                          
      ----------------------                      ----------------------      
perdita fiscale a riporto: 200                  perdita fiscale a riporto: 200
        In definitiva,   dall'attivita' della controllata Beta e' derivata una
perdita di 200, riportabile sia da Beta che dalla controllante Alfa.          
        Nel secondo   esercizio,   Beta   consegue   un  utile di 200 che, nel
concorrere al    suo    reddito,    viene fiscalmente compensato dalla perdita
precedente, di pari importo.                                                  
Secondo esercizio - Beta realizza un utile di 200                             
     Alfa (controllante)                        Beta (controllata)            
 -----------------------------                 ----------------------------   
100 partecipaz. Beta    300 c.s.               300 cassa       100 c.s.       
                        (200) perdita es.                      200 utile es.  
 -----------------------------                 ----------------------------   
    perdita fiscale a riporto                    perdita fiscale utilizzata   
                                                 in compensazione dell'utile: 
                                                 200. Imposte dovute: zero    
         Ne consegue  che l'utile di Beta, distribuito alla controllante Alfa,
concorre al   reddito   di   quest'ultima  senza la possibilita' di fruire del
credito d'imposta.                                                            
Anche Alfa, tuttavia, ha la possibilita' di compensare l'utile derivante dalla
distribuzione del   dividendo da parte di Beta con la perdita di 200 riportata
dal primo esercizio, nei limiti del quinquennio.                              
     Situazione dopo la distribuzione del dividendo da parte di Beta          
 Alfa (controllante)                                     Beta (controllata)   
  ---------------------------------                       ----------------    
100 partecipaz. Beta      300 c.s.                     100 cassa      100 c.s.
200 cassa                 (200) perdita es.prec.                              
                          200 utile esercizio                                 
  ---------------------------------                                           
 perdita fiscale utilizzata in                                                
 compensazione dell'utile: 200.                                               
 Imposte dovute: zero                                                         
        A questo   punto,   attraverso   la  distribuzione dell'utile e' stato
reintegrato il   capitale   investito   da Alfa ed e' possibile tirare le fila
dell'esempio ipotizzando la liquidazione della societa' Beta, per cui:        
–      - Alfa ricevera' da Beta l'ammontare di 100, cioe' la residua dotazione
di capitale, e annullera' il valore della partecipazione iscritto nell'attivo;
–      - il  patrimonio  di Alfa  sara' pari a 300, ossia  pari alla dotazione
iniziale di capitale.                                                         
        Si noti   che, come nell'esempio iniziale, l'eventuale liquidazione di
Alfa comportera'   la   restituzione ai soci di un ammontare pari a 300, ossia
all'originaria dotazione    patrimoniale.    Per    Alfa,  quindi, e' stata in
definitiva neutrale   la   scelta  tra la gestione diretta dell'attivita' e la
gestione indiretta   attraverso   una  societa' controllata. Identiche vicende
economiche dell'impresa   (perdita   di  200 ed utile di 200) non hanno avuto,
infatti, diverse    ripercussioni    fiscali    a    causa del diverso assetto
societario-operativo prescelto.                                               
        E' agevole,   tuttavia,  osservare che, qualora nel primo esercizio la
controllante Alfa   non   avesse potuto dedurre integralmente l'importo di 200
(derivante dalla   svalutazione  della partecipazione e dal ripianamento delle
perdite di   Beta),   nel  secondo esercizio essa avrebbe solo in parte potuto
compensare fiscalmente gli utili distribuiti da Beta (senza credito d'imposta)
con le perdite pregresse.                                                     
        Come conseguenza,  Alfa avrebbe ricevuto da Beta dividendi per 200, di
cui 100   compensati  con la perdita dell'anno precedente (rappresentata dalla
sola svalutazione    della    partecipazione    in    Beta) ed i rimanenti 100
assoggettati a   tassazione,  con l'aliquota IRPEG del 37 per cento. Pertanto,
Alfa avrebbe iscritto all'attivo utili netti per 163 (200-37).                
     Alfa (controllante)                                Beta (controllata)    
 ----------------------------------------              ---------------------- 
100 partecipaz. Beta         300 c.s.                  100 cassa     100 c.s. 
200 cassa                    (200) perdita                                    
                             es. precedente                                   
                             163 utile                                        
                             totale P.N.= 263                                 
                             ----------------                                 
                             37 debiti v/s                                    
                             erario per imposte                               
      ---------------------------------                                       
perdita fiscale utilizzata in compensazione                                   
dell'utile: 100. Imposte dovute: 37                                           
        In questa ipotesi, il patrimonio di Alfa  dopo la liquidazione di Beta
non sarebbe stato di 300, bensi' di 263, derivante da:                        
–       - 100 pervenuti dalla liquidazione di Beta;                           
–       - 163 di utili distribuiti da Beta, al netto dell'IRPEG               
        Il mancato   riconoscimento della "doppia deduzione" della perdita, in
capo alla   controllante  ed alla controllata, ha comportato quindi un effetto
distorsivo, cioe'   l'erosione fiscale dell'originario apporto di capitale, in
conseguenza della   doppia   tassazione  del medesimo reddito sia in capo alla
partecipata sia (all'atto della distribuzione) in capo alla partecipante.     
        Per quest'ultima,   in  sostanza, non e' stata fiscalmente neutrale la
scelta operativa   di  gestire la stessa attivita' per mezzo della controllata
Beta piuttosto che direttamente.                                              
 
 
Inviare a Claudio Carpentieri un messaggio di posta elettronica contenente domande o commenti su questo sito Web.
Copyright © 1999 Claudio Carpentieri
Aggiornato il: 15 luglio 2000