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Risoluzione 73 del 26.05.00
MATERIA FISCALE: Riscossione
OGGETTO Modalita' di effettuazione del ravvedimento in caso di errore
di codice tributo.
TESTO
All' Associazione Bancaria Italiana
Alle Poste italiane Spa
All' Ascotributi
e p.c. Alle Direzioni Regionali delle Entrate
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Sono pervenute alla Scrivente numerose richieste di chiarimento circa
le modalita' con le quali i contribuenti che incorrono in errori di codice
tributo possono effettuare il ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
In proposito, si evidenzia preliminarmente che, da un lato, la delega
di pagamento conferita con i modd. F23 e F24 alla banca, alle Poste Italiane
Spa o al concessionario del servizio nazionale della riscossione e'
irrevocabile e, dall'altro, che non esistono modelli di pagamento correttivi.
Ne deriva che, in caso di errori di codici tributo, l'unica modalita' per
procedere al ravvedimento consiste nell'invio all'Amministrazione di una
comunicazione che le consenta di correggere l'originaria imputazione delle
somme pagate, operata sulla base delle erronee indicazioni fornite dal
contribuente in sede di versamento.
Cio' premesso, si rileva che il sistema dei versamenti unitari con
compensazione disciplinati dal capo III del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e'
amministrato a livello centralizzato dalla Struttura di Gestione di cui
all'art. 22 dello stesso d.lgs. n. 241 del 1997.
Pertanto, i contribuenti che non hanno indicato correttamente il
codice tributo sul mod. F24, per effettuare il ravvedimento previsto dal
citato art. 13 del d.lgs. n. 472/1997, devono inviare una comunicazione al
Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale per la Riscossione, Struttura
di Gestione, fornendo, oltre ai propri dati anagrafici e fiscali, tutti gli
altri elementi (codice tributo erroneamente utilizzato e codice tributo con il
quale si sarebbe dovuto effettuare il versamento) necessari a consentire a
tale struttura la corretta imputazione delle somme in relazione alle quali si
era verificato l'errore di compilazione dello stesso mod. F24.
Per quanto riguarda, invece, le riscossioni effettuate con il modello
F23, non esiste una gestione centralizzata e i relativi flussi informativi
sono messi a disposizione degli uffici periferici competenti.
Di conseguenza, in caso di errori di codice tributo compiuti nel mod.
F23, ai fini del ravvedimento, la predetta comunicazione deve essere inviata
all'ufficio periferico il cui codice e' stato indicato nello stesso mod. F23
ovvero, in caso di soppressione di tale ufficio in una data successiva a
quella della violazione, all'ufficio delle entrate che ne ha assunto le
funzioni.
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