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Facoltą di GIURISPRUDENZA

Prof. Raffaello Lupi                                                 


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Risoluzione 73 del 26.05.00 

MATERIA FISCALE: Riscossione 



OGGETTO Modalita' di effettuazione del ravvedimento in caso di errore 
di codice tributo. 



TESTO
                                    All' Associazione Bancaria Italiana       
                                    Alle Poste italiane Spa                   
                                    All' Ascotributi                          
                            e p.c.  Alle Direzioni Regionali delle Entrate    
                    -----------------------------                             
        Sono pervenute  alla Scrivente numerose richieste di chiarimento circa
le modalita'   con   le quali i contribuenti che incorrono in errori di codice
tributo possono   effettuare   il   ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.                                 
        In proposito,  si evidenzia preliminarmente che, da un lato, la delega
di pagamento   conferita con i modd. F23 e F24 alla banca, alle Poste Italiane
Spa o    al    concessionario    del   servizio nazionale della riscossione e'
irrevocabile e, dall'altro, che non esistono modelli di pagamento correttivi. 
Ne deriva   che,   in  caso di errori di codici tributo, l'unica modalita' per
procedere al   ravvedimento   consiste   nell'invio all'Amministrazione di una
comunicazione che   le   consenta di correggere l'originaria imputazione delle
somme pagate,   operata   sulla   base   delle erronee indicazioni fornite dal
contribuente in sede di versamento.                                           
        Cio' premesso, si rileva che il sistema dei versamenti unitari con    
compensazione disciplinati   dal  capo III del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e'
amministrato a   livello   centralizzato   dalla  Struttura di Gestione di cui
all'art. 22 dello stesso d.lgs. n. 241 del 1997.                              
        Pertanto, i   contribuenti   che   non hanno indicato correttamente il
codice tributo   sul   mod.   F24, per effettuare il ravvedimento previsto dal
citato art.   13   del d.lgs. n. 472/1997, devono inviare una comunicazione al
Dipartimento delle   Entrate, Direzione Centrale per la Riscossione, Struttura
di Gestione,   fornendo,  oltre ai propri dati anagrafici e fiscali, tutti gli
altri elementi (codice tributo erroneamente utilizzato e codice tributo con il
quale si   sarebbe   dovuto effettuare il versamento) necessari a consentire a
tale struttura  la corretta imputazione delle somme in relazione alle quali si
era verificato l'errore di compilazione dello stesso mod. F24.                
        Per quanto riguarda, invece, le riscossioni effettuate con  il modello
F23, non   esiste   una gestione centralizzata e i relativi flussi informativi
sono messi a disposizione degli uffici periferici competenti.                 
        Di conseguenza, in caso di errori di codice tributo compiuti  nel mod.
F23, ai fini del ravvedimento, la predetta comunicazione  deve essere  inviata
all'ufficio periferico   il cui codice e' stato indicato nello stesso mod. F23
ovvero, in   caso   di   soppressione di tale ufficio in una data successiva a
quella della   violazione,   all'ufficio   delle  entrate che ne ha assunto le
funzioni.                                                                     
 
 
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Copyright © 1999 Claudio Carpentieri
Aggiornato il: 15 luglio 2000