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Disegno di legge delega per la riforma del diritto societario approvato il
26.05.2000 dal Consiglio dei ministri .
ARTICOLO1
Delega
1.Il Governo è delegato a emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica
della disciplina delle società di capitali e cooperative, la disciplina degli
illeciti penali e amministartivi riguardanti le società commerciali, nonché
nuove norme sulla giurisdizione per la definizione dei procedimenti nelle
materie di cui all’articolo 11.
2.La riforma, in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai
principi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, realizzerà il
necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, ivi comprese quelle
in tema di crisi dell’impresa.
3.I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del
ministro della Giustizia, di concerto con il ministro del Tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
4.Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Senato della Repubblica e
alla Camera dei deputati, perché sia espresso dalle competenti Commissioni
permanenti un motivato parere entro il termine di quaranta giorni dalla data
della trasmissione; decorso tale termine i decreti sono emanati, anche in
mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni
antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la
scadenza di quest’ultimo è prorogata di novanta giorni.
5.Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge e con la
procedura di cui al comma 4.
ARTICOLO2
Principi generali in materia di società di capitali
1.La riforma del sistema delle società di capitali di cui ai capi V, VI, VII,
VIII e IX del titolo V del libro quinto del Codice civile e alla normativa
connessa, è ispirata ai seguenti principi generali:
a) perseguire l’obiettivo prioritario di favorire la nascita, la crescita e la
competitività delle imprese, anche attraverso il loro accesso ai mercati
interni e internazionali dei capitali;
b) valorizzare il carattere imprenditoriale delle società e definire con
chiarezza e precisione i compiti e le responsabilità degli organi sociali;
c) semplificare la disciplina delle società, tenendo conto delle esigenze delle
imprese e del mercato concorrenziale;
d) ampliare gli ambiti dell’autonomia statutaria, tenendo conto delle esigenze
di tutela dei diversi interessi coinvolti;
e) adeguare la disciplina dei modelli societari alle esigenze delle imprese,
anche in considerazione della composizione sociale e delle modalità di
finanziamento;
f) nel rispetto dei principi di libertà di iniziativa economica e di libera
scelta delle forme organizzative dell’impresa, prevedere due modelli societari
riferiti l’uno alla società a responsabilità limitata e l’altro alla
società per azioni, ivi compresa la variante della società in accomandita per
azioni, alla quale saranno applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni
in materia di società per azioni;
g) disciplinare forme partecipative di società in differenti tipi associativi,
tenendo conto delle esigenze di tutela dei soci, dei creditori sociali e dei
terzi;
h) disciplinare i gruppi di società secondo principi di trasparenza e di
contemperamento degli interessi coinvolti;
i) precisare i presupposti per la soggezione alle procedure concorsuali,
individuando i criteri di applicazione, con i necessari coordinamenti con la
disciplina delle società di persone.
ARTICOLO3
Società a responsabilità limitata
1.La riforma della disciplina della società a responsabilità limitata è
ispirata ai seguenti principi generali:
a) prevedere un autonomo e organico complesso di norme, modellato sulle esigenze
proprie delle imprese a ristretta compagine sociale:
b) prevedere un’ampia autonomia statutaria;
c) attribuire rilevanza centrale al socio e ai rapporti contrattuali tra i soci;
d) prevedere la libertà di forme organizzative, nel rispetto del principio di
certezza nei rapporti con i terzi.
2.In particolare, la riforma è ispirata ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) semplificare il procedimento di costituzione, eliminando il giudizio di
omologazione nonché gli adempimenti non necessari, nel rispetto del principio
di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori sociali
precisando altresì le modalità del controllo notarile in relazione alle
modifiche dell’atto costitutivo;
b) determinare la misura minima del capitale in coerenza con la funzione
economica del modello;
c) dettare una disciplina dei conferimenti tale da consentire l’acquisizione
di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell’impresa sociale, a
condizione che sia garantita l’effettiva formazione del capitale sociale;
consentire ai soci di regolare la incidenza delle rispettive partecipazioni
sociali sulla base di scelte contrattuali;
d) semplificare le procedure di valutazione dei conferimenti in natura nel
rispetto del principio di certezza del valore a tutela dei terzi;
e) riconoscere ampia autonomia statutaria riguardo alle strutture organizzative,
ai procedimenti decisionali della società, e agli strumenti di tutela degli
interessi dei soci, con particolare riferimento alle azioni di responsabilità;
f) ampliare l’autonomia statutaria con riferimento alla disciplina del
contenuto e del trasferimento della partecipazione sociale, nonché del recesso,
salvaguardando in ogni caso il principio di tutela dell’integrità del
capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali;
g) disciplinare condizioni e limiti per l’emissione e il collocamento di
titoli di debito presso operatori qualificati, prevedendo il divieto di appello
diretto al pubblico risparmio, restando esclusa in ogni caso la sollecitazione
all’investimento in quote capitale;
h) stabilire i limiti oltre i quali è obbligatorio un controllo legale dei
conti;
i) prevedere, nei limiti dell’esigenza di tutela dei creditori sociali, norme
inderogabili per la formazione e conservazione del capitale sociale e la
liquidazione della società.
ARTICOLO4
Società per azioni
1.La disciplina della società per azioni è modellata sulle esigenze proprie
delle imprese a compagine sociale potenzialmente ampia, caratterizzate dalla
rilevanza centrale dell’azione, dalla circolazione della partecipazione
sociale e dalla possibilità di ricorso al mercato del capitale di rischio.
Essa, garantendo comunque un equilibrio nella tutela degli interessi dei soci,
dei creditori, degli investitori, dei risparmiatori e dei terzi, prevederà il
modello di base unitario e le ipotesi nelle quali le società saranno soggette a
regole caratterizzate da una maggior grado di imperatività in considerazione
del ricorso al mercato dei capitali.
2.Per i fini di cui al comma 1 si prevederà:
a) un ampliamento dell’autonomia statutaria, individuando peraltro limiti e
condizioni in presenza dei quali sono applicabili a società che fanno ricorso
al mercato dei capitali norme inderogabili dirette almeno a:
1) distinguere il controllo sull’amministrazione dal controllo contabile
affidato a un revisore esterno;
2) consentire l’azione sociale di responsabilità da parte di una minoranza
dei soci;
3) fissare i quorum per le assemblee straordinarie a tutela della minoranza;
4) prevedere la denunzia al tribunale, da parte dei sindaci, di gravi
irregolarità nell’adempimento dei doveri degli amministratori;
b) un assetto organizzativo idoneo a promuovere l’efficienza e la correttezza
della gestione dell’impresa sociale;
c) la determinazione dei limiti, dell’oggetto e dei tempi del giudizio di
omologazione.
3.In particolare, riguardo alla disciplina della costituzione, la riforma è
diretta a:
a) semplificare il procedimento di costituzione, nel rispetto del principio di
certezza e di tutela dei terzi;
b) limitare la rilevanza dei vizi della fase costitutiva.
4.Riguardo alla disciplina del capitale, la riforma è diretta a:
a) aumentare la misura del capitale minimo in coerenza con le caratteristiche
del modello;
b) consentire che la società costituisca patrimoni dedicati a uno specifico
affare, determinandone condizioni, limiti e modalità di rendicontazione, con la
possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione a esso;
disciplinare il regime di responsabilità per le obbligazioni riguardanti detti
patrimoni e la relativa insolvenza.
5.Riguardo alla disciplina dei conferimenti, la riforma è diretta a:
a) dettare una disciplina dei conferimenti tale da consentire l’acquisizione
di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell’impresa sociale, a
condizione che sia garantita l’effettiva formazione del capitale sociale;
consentire ai soci di regolare l’incidenza delle rispettive partecipazioni
sociali sulla base di scelte contrattuali;
b) semplificare le procedure di valutazione dei conferimenti in natura, nel
rispetto del principio di certezza del valore a tutela dei terzi.
6.Riguardo alla disciplina delle azioni e delle obbligazioni la riforma è
diretta a:
a) prevedere la possibilità di emettere azioni senza valore nominale,
determinandone la disciplina conseguente;
b) adeguare la disciplina della emissione e della circolazione delle azioni alla
legislazione speciale e alle previsioni relative alla dematerializzazione degli
strumenti finanziari;
c) prevedere, al fine di agevolare il ricorso al mercato dei capitali e salve in
ogni caso le riserve di attività previste dalle leggi vigenti, la possibilità,
i limiti e le condizioni di emissione di strumenti finanziari non partecipativi
e partecipativi dotati di diversi diritti patrimoniali e amministrativi;
d) modificare la disciplina relativa alla emissione di obbligazioni,
attenuandone o rimuovendone i limiti e consentendo all’autonomia statutaria di
determinare l’organo competente e le relative procedure deliberative.
7.Riguardo alla disciplina dell’assemblea e dei patti parasociali, la riforma
è diretta a:
a) semplificare — anche con adeguato spazio all’autonomia statutaria — il
procedimento assembleare anche relativamente alle riforme di pubblicità e
controllo, agli adempimenti per la partecipazione, alle modalità di discussione
e di voto;
b) disciplinare i vizi delle deliberazioni in modo da contemperare le esigenze
di tutela dei soci e quelle di funzionalità e certezza dell’attività
sociale, individuando le ipotesi di invalidità, i soggetti legittimati alla
impugnativa e i termini per la sua proposizione, anche prevedendo possibilità
di modifica e integrazione delle deliberazioni assunte, e l’eventuale adozione
di strumenti di tutela diversi dalla invalidità;
c) prevedere una disciplina dei patti parasociali, concerneti le società per
azioni o le società che le controllano che ne limiti la durata temporale e ne
assicuri il necessario grado di trasparenza attraverso forme adeguate di
pubblicità;
d) determinare — anche con adeguato spazio all’autonomia statutaria e salve
le disposizioni di leggi speciali —: i quorum costitutivi e deliberativi
dell’assemblea, in relazione all’oggetto della deliberazione, in modo da
bilanciare la tutela degli azionisti e le esigenze di funzionamento
dell’organo assembleare, lasciando all’autonomia statutaria di stabilire il
numero delle convocazioni.
8.Riguardo alla disciplina dell’amministrazione e dei controlli
sull’amministrazione, la riforma è diretta a:
a) attribuire all’autonomia statutaria un adeguato spazio con riferimento
all’articolazione interna dell’organo amministrativo, al suo funzionamento,
alla circolazione delle informazioni tra i suoi componenti e gli organi e
soggetti deputati al controllo; precisare contenuti e limiti delle deleghe a
singoli amministratori o comitati esecutivi;
b) riconoscere, quando non prevista da leggi speciali, la possibilità che gli
statuti prevedano particolari requisiti di onorabilità, professionalità e
indipendenza per la nomina alla carica;
c) definire le competenze dell’organo amministrativo con riferimento
all’esclusiva responsabilità di gestione dell’impresa sociale;
d) ammettere la scelta statutaria tra un sistema basato sulla compresenza
dell’organo amministrativo e del collegio sindacale e un sistema basato sulla
compresenza di un organo amministrativo e di un organo di sorveglianza di nomina
assembleare e con rappresentanza delle minoranze, che svolga le funzioni proprie
del collegio sindacale nonché quelle, indicate nello statuto, concernenti
l’indirizzo strategico della società, anche opportunamente rivedendo la
competenza dell’assemblea; all’organo di sorveglianza si applicano, in
quanto compatibili, le norme disciplinanti la nomina, i poteri, i doveri e le
responsabilità del collegio sindacale;
e) disciplinare i doveri di fedeltà dei componenti dell’organo
amministrativo, in particolare con riferimento alle situazioni di conflitto di
interesse.
9.Riguardo alla disciplina delle modificazioni statutarie, la riforma è diretta
a:
a) semplificare le procedure e i controlli, con facoltà per l’autonomia
statutaria di demandare alla competenza dell’organo amministrativo modifiche
statutarie attinenti alla struttura gestionale della società che non incidono
sulle posizioni soggettive dei soci;
b) rivedere la disciplina dell’aumento di capitale, del diritto di opzione e
del sovrapprezzo prevedendo comunque adeguati controlli sulla congruità del
prezzo di emissione delle azioni e consentendo, con la precisazione di limiti
temporali, la delega agli amministratori per escludere il diritto di opzione,
opportunamente differenziando la disciplina a seconda che la società abbia o
meno titoli negoziati nei mercati regolamentati;
c) semplificare la disciplina della riduzione del capitale; eventualmente
ampliare le ipotesi di riduzione reale del capitale determinandone le condizioni
al fine esclusivo della tutela dei creditori;
d) rivedere la disciplina del recesso, consendone l’esercizio anche per
previsione statutaria e prevedendolo come forma alternativa di tutela del socio
dissenziente, anche per il caso di proroga della durata della società;
individuare in proposito criteri di calcolo del valore di rimborso adeguati alla
tutela del recedente, salvaguardando in ogni caso l’integrità del capitale
sociale e gli interessi dei creditori sociali.
ARTICOLO5
Società cooperative
1.La riforma della disciplina delle società cooperative di cui al titolo VI del
libro V del Codice civile e alla normativa connessa è ispirata ai principi
generali previsti dall’articolo 2, in quanto compatibili, nonché ai seguenti
principi generali:
a) assicurare il perseguimento dello scopo mutualistico da parte dei soci
cooperatori;
b) favorire l’accesso delle società cooperative al mercato dei capitali anche
attraverso un’adeguata tutela dei soci finanziatori;
c) favorire la partecipazione dei soci cooperatori alle deliberazioni
assembleari e rafforzare gli strumenti di controllo interno sulla gestione;
d) limitare, in conformità con il dettato costituzionale, il controllo
dell’autorità governativa alla cooperazione protetta.
2.In particolare, la riforma è ispirata ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere che alle società cooperative si applichino, in quanto compatibili
con la disciplina loro specificamente dedicata, le norme dettate rispettivamente
per la società per azioni e per la società a responsabilità limitata seconda
delle caratteristiche dell’impresa cooperativa e della sua capacità di
coinvolgere un elevato numero di soggetti;
b) prevedere che le norme dettate per le società per azioni si applichino, in
quanto compatibili, alle società cooperative a cui partecipano soci
finanziatori o che emettono obbligazioni. La disciplina dovrà assicurare ai
soci finanziatori adeguata tutela, sia sul piano patrimoniale sia su quello
amministrativo, nella salvaguardia degli scopi mutualistici perseguiti dai soci
cooperatori. In questa prospettiva disciplinare il diritto agli utili dei soci
cooperatori e dei soci finanziatori e i limiti alla distribuzione delle riserve,
nonché il ristoro a favore dei soci cooperatori, riservando i più ampi spazi
possibili all’autonomia statutaria;
c) prevedere, al fine di incentivare il ricorso al mercato dei capitali, salve
in ogni caso la specificità dello scopo mutualistico e le riserve di attività
previste dalle leggi vigenti, la possibilità, i limiti e le condizioni di
emissione di strumenti finanziari, partecipativi e non partecipativi, dotati di
diversi diritti patrimoniali e amministrativi;
d) prevedere norme che favoriscano l’apertura della compagine sociale e la
partecipazione dei soci alle deliberazioni assembleari, anche attraverso la
valorizzazione delle assemblee separate e un ampliamento della possibilità di
delegare l’esercizio del diritto di voto, sia pure nei limiti imposti dalla
struttura della società cooperativa e dallo scopo mutualistico;
e) prevedere che gli statuti stabiliscano limiti al cumulo degli incarichi e
alla rieleggibilità per gli amministratori, consentendo che gli stessi possano
essere anche non soci;
f) consentire che la regola generale del voto capitario possa subire deroghe in
considerazione dell’interesse mutualistico del socio cooperatore e della
natura del socio finanziatore;
g) prevedere anche per le cooperative il controllo giudiziario disciplinato
dall’articolo 2409 del Codice civile, salvo quanto previsto dall’articolo
70, comma 7, del decreto legislativo 1 settembre 1993; n. 385 e successive
modificazioni;
h) definire la cooperazione protetta e predisporre i relativi strumenti di
vigilanza, valorizzando anche le funzioni delle associazioni di categoria;
i) eliminare il controllo dell’autorità governativa sulle cooperative non
protette;
l) coordinare la disciplina delle società cooperative con quella sulla
cooperazione bancaria.
ARTICOLO6
Disciplina del bilancio
1.La revisione della disciplina del bilancio è ispirata ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) eliminare le interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa fiscale sul
reddito d’impresa anche attraverso la modifica della relativa disciplina e
stabilire le modalità con le quali, nel rispetto del principio di competenza,
occorre tenere conto degli effetti della fiscalità differita;
b) prevedere una regolamentazione delle poste del patrimonio netto che ne
assicuri una chiara e precisa disciplina in ordine alla loro formazione e al
loro utilizzo;
c) dettare una specifica disciplina in relazione al trattamento delle operazioni
denominate in valuta, degli strumenti finanziari derivati, dei pronti contro
termine, delle operazioni di locazione finanziaria e delle altre operazioni
finanziarie;
d) prevedere le condizioni in presenza delle quali le società, in
considerazione della loro vocazione internazionale e del carattere finanziario,
possono utilizzare per il bilancio consolidato principi contabili riconosciuti
internazionalmente;
e) ampliare le ipotesi in cui è ammesso il ricorso a uno schema abbreviato di
bilancio e la relazione di un conto economico semplificato;
f) armonizzare con le innovazioni di cui ai punti precedenti la disciplina
fiscale sul reddito di impresa e fissare opportune disposizioni transitorie per
il trattamento delle operazioni in corso alla data di entrata in vigore di tali
innovazioni.
ARTICOLO7
Trasformazione, fusione, scissione
1.La riforma della disciplina della trasformazione, fusione e scissione è
ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificare e precisare il procedimento, nel rispetto, per quanto concerne
le società di capitali, delle direttive comunitarie;
b) disciplinare possibilità, condizioni e limiti delle trasformazioni e fusioni
eterogenee;
c) disciplinare i criteri di formazione del primo bilancio successivo alle
operazioni di fusione e di scissione.
ARTICOLO8
Scioglimento e liquidazione
1.La riforma della disciplina dello scioglimento e della liquidazione delle
società di capitali e cooperative è ispirata ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) accelerare e semplificare le procedure, con particolare riguardo
all’accertamento delle cause di scioglimento e al procedimento di nomina
giudiziale dei liquidatori; disciplinare gli effetti della cancellazione della
società dal registro delle imprese, il regime della responsabilità per debiti
non soddisfatti, e delle sopravvenienze attive e passive;
b) disciplinare le condizioni, i limiti e le modalità per la conservazione
dell’eventuale valore dell’impresa, anche prevedendo, nella salvaguardia
degli interessi dei soci, possibilità e procedure per la revoca dello stato di
liquidazione; disciplinare i poteri e i doveri degli amministratori e dei
liquidatori con particolare riguardo al compimento di nuove operazioni;
c) disciplinare i bilanci nella fase di liquidazione sulla base di criteri
adeguati alle loro specifiche finalità.
ARTICOLO9
Gruppi
1.La riforma in materia di gruppi è ispirata ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere una disciplina del gruppo secondo principi di trasparenza e tale da
assicurare che l’attività di direzione e coordinamento contemperi
adeguatamente l’interesse del gruppo, delle società controllate e dei soci di
minoranza di queste ultime;
b) prevedere che le decisioni conseguenti a una valutazione dell’interesse del
gruppo siano motivate;
c) prevedere forme di pubblicità dell’appartenenza al gruppo;
d) individuare i casi nei quali riconoscere adeguate forme di tutela al socio al
momento dell’ingresso e dell’uscita della società dal gruppo, ed
eventualmente il diritto di recesso quando non sussistano le condizioni per
l’obbligo di offerta pubblica di acquisto.
ARTICOLO10
Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società
commerciali
1.La riforma della disciplina penale delle società commerciali e delle materie
connesse è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere i seguenti reati e illeciti amministrativi:
1) falsità in bilancio, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali,
consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci e
liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni
sociali dirette ai soci o al pubblico, intenzionalmente espongono false
informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società,
o del gruppo al quale essa appartiene, ovvero occultano informazioni sulla
situazione medesima, al fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto
profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i
destinatari sulla predetta situazione; estendere la punibilità al caso in cui
le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per
conto di terzi; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni;
regolare i rapporti della fattispecie con i delitti tributari in materia di
dichiarazione;
2) falso in prospetto, consistente nel fatto di chi, nei prospetti richiesti ai
fini della sollecitazione all’investimento o dell’ammissione alla quotazione
nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle
offerte pubbliche di acquisto o di scambio, intenzionalmente espone informazioni
false od occulta informazioni, al fine di conseguire, per sé o per altri, un
ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in
inganno i destinatari del prospetto; prevedere la pena della reclusione da uno a
cinque anni;
3) falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione,
consistente nel fatto dei responsabili della revisione, i quali, nelle relazioni
o in altre comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni
concernenti la situazione contabile, economica, patrimoniale o finanziaria della
società, ente o soggetto sottoposto a revisione; precisare che la condotta deve
essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione;
prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni;
4) impedito controllo, consistente nel fatto degli amministratori che
impediscono od ostacolano, mediante occultamento di documenti o altri idonei
artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente
attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione;
prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;
5) omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi, consistente nel fatto
di chi, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni delle quali è
investito nell’ambito di una società o di un consorzio, omette di eseguire,
nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro
delle imprese; prevedere la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400mila a
lire quattro milioni, aumentata di un terzo nel caso di omesso deposito dei
bilanci;
6) formazione fittizia del capitale, consistente nel fatto degli amministratori
e dei soci conferenti che, anche in parte formano o aumentano fittiziamente il
capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per
somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o
quote, rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di
crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione;
prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;
7) indebita restituzione dei conferimenti,
consistente nel fatto degli amministratori che, fuori dei casi di legittima
riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i
conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli; prevedere la
pena della reclusione da sei mesi a tre anni;
8) illegale ripartizione degli utili e delle riserve, consistente nel fatto
degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non
effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che
ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge
essere distribuite; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;
9) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società
controllante, consistente nel fatto degli amministratori che acquistano o
sottoscrivono azioni o quote sociali o della società controllante, cagionando
una lesione all’integrità del capitale sociale e delle riserve non
distribuibili per legge; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre
anni;
10) operazioni in pregiudizio dei creditori, consistente nel fatto degli
amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei
creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società
o scissioni, cagionando danno ai creditori; prevedere la pena della reclusione
da sei mesi a tre anni;
11) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, consistente
nel fatto dei liquidatori, i quali, ripartendo beni sociali tra i soci prima del
pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie a
soddisfarli, cagionano un danno ai creditori; prevedere la pena della reclusione
da sei mesi a tre anni;
12) infedeltà patrimoniale, consistente nel fatto degli amministratori,
direttori generali e liquidatori, i quali, in una situazione di conflitto di
interessi, compiendo o concorrendo a deliberare atti di disposizione dei beni
sociali al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, cagionando
un danno patrimoniale alla società; estendere la punibilità al caso in cui il
fatto sia commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società
per conto terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale; specificare
che non si considera ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo
se esso è compensato da vantaggi, anche se soltanto ragionevolmente
prevedibili, derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo;
prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;
13) corruzione, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali,
sindaci, liquidatori e responsabili della revisione, i quali, a seguito della
dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti in violazione
degli obblighi inerenti al loro ufficio, se ne deriva pericolo di nocumento per
la società; prevedere la pena della reclusione fino a tre anni; estendere la
punibilità a chi dà o promette l’utilità;
14) indebita influenza sull’assemblea, consistente nel fatto di chi, con atti
simulati o con frode, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di
conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; prevedere la pena della
reclusione da sei mesi a tre anni;
15) omessa convocazione dell’assemblea, consistente nel fatto degli
amministratori e dei sindaci, i quali omettono di convocare l’assemblea nei
casi in cui vi sono obbligati per legge o per statuto; determinare, qualora la
legge o lo statuto non prevedano uno specifico termine per la convocazione, il
momento nel quale l’illecito si realizza; prevedere la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni, aumentata di un terzo se
l’obbligo di convocazione consegue a perdite o a una legittima richiesta dei
soci;
16) aggiotaggio, consistente nel fatto di chi diffonde notizie false ovvero pone
in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare
una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero a incidere
in modo significativo sull’affidamento del pubblico nella stabilità
patrimoniale di banche o gruppi bancari; prevedere la pena della reclusione da
uno a cinque anni;
b) armonizzare e coordinare le ipotesi sanzionatorie riguardanti falsità nelle
comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, ostacolo allo svolgimento
delle relative funzioni e omesse comunicazioni alle autorità medesime da parte
di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società, enti o
soggetti sottoposti per legge alla vigilanza di tali autorità, anche mediante
la formulazione di fattispecie a carattere generale; coordinare, altresì, le
ipotesi sanzionatorie previste dai numeri 6), 7), 8), 9) della lettera a) con la
nuova disciplina del capitale sociale, delle riserve e delle azioni introdotta
in attuazione della presente legge, eventualmente estendendo le ipotesi stesse a
condotte omologhe che, in violazione di disposizioni di legge, ledano i predetti
beni;
c) abrogare la fattispecie della divulgazione di notizie sociali riservate,
prevista dall’articolo 2622 del Codice civile, introducendo una circostanza
aggravante del reato di rivelazione di segreto professionale, previsto
dall’articolo 622 del Codice penale, qualora il fatto sia commesso da
amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o da chi svolge la
revisione contabile della società; abrogare altresì le fattispecie speciali
relative agli amministratori giudiziari e ai commissari governativi, nonché
quella del mendacio bancario, prevista dall’articolo 137 comma 1 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
d) prevedere una circostanza attenuante dei reati di cui alle lettere a) e b)
qualora il fatto abbia cagionato un’offesa di particolare tenuità, nonché
eventuali circostanze aggravanti fondate sulla qualifica soggettiva degli
autori, qualora la stessa assuma un particolare significato sul piano della
lesività del fatto;
e) prevedere che, qualora l’autore della condotta punita sia individuato
mediante una qualifica o la titolarità di una funzione prevista dalla legge
civile, al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della
funzione è equiparato, oltre a chi è tenuto a svolgere la stessa funzione,
diversamente qualificata, anche chi, in assenza di formale investitura, esercita
in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o
alla funzione; stabilire altresì che, fuori dei casi di applicazione delle
norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica
amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si
applichino anche a coloro che sono legalmente incaricati dall’autorità
giudiziaria o dall’autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società
o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto terzi;
f) prevedere che, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta
delle parti i reati indicati nelle lettere a) e b), sia disposta la confisca del
prodotto o profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo; prevedere
che quando non sia possibile l’individuazione o l’apprensione dei beni, la
misura ha a oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente;
specificare che la misura si applica anche qualora i beni appartengano alla
società, ente o soggetto nell’interesse del quale il reato è stato commesso;
g) riformulare le norme sui reati fallimentari che richiamano reati societari,
prevedendo che la pena si applichi alle sole condotte integrative di reati
societari che concorrono a cagionare il dissesto della società;
h) prevedere che qualora un reato, tra quelli indicati nelle lettere a) e b),
sia commesso da amministratori, direttori generali o liquidatori
nell’interesse della società, si applichi alla medesima una sanzione
amministrativa pecuniaria compresa tra lire 50 milioni e lire un miliardo,
suscettibile di aumento o di diminuzione in rapporto alle condizioni economiche
della società conformemente alla disposizione dell’articolo 133-bis, secondo
comma, del Codice penale; prevedere che la sanzione si applichi anche nel caso
in cui il reato sia commesso nell’interesse della società da persone
sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli amministratori, direttori
generali o liquidatori, quando il fatto non sarebbe stato realizzato se essi
avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica;
prevedere che la sanzione nei confronti della società possa essere
condizionalmente sospesa, qualora la società dimostri di aver adottato adeguate
misure aziendali, organizzative e gestionali, tali da neutralizzare il rischio
di analoghe condotte;
i) abrogare le disposizioni del Titolo XI del libro V del Codice civile e le
altre disposizioni incompatibili con quelle introdotte in attuazione del
presente articolo; coordinare e armonizzare con queste ultime le norme
sanzionatorie vigenti al fine di evitare duplicazioni o disparità di
trattamento rispetto a fattispecie identico disvalore, anche mediante
abrogazione, riformulazione o accorpamento delle norme stesse, individuando
altresì la loro più opportuna collocazione.
ARTICOLO11
Nuove norme sulla giurisdizione
1.Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare
una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti nelle materie di cui
alla lettera b), secondo i seguenti principi e criteri direttivi;
a) istituire, presso i tribunali delle città sedi di Corte di appello, sezioni
specializzate nella trattazione dei procedimenti che richiedono un elevato grado
di conoscenza nei settori economico e finanziario, prevedendo altresì che,
nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al
presidente del tribunale spettino al presidente della sezione specializzata,
senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ne incrementi di dotazioni
organiche;
b) prevedere che rientrino nella competenza delle anzidette sezioni
specializzate, nell’ambito delle materie attribuite alla giurisdizione del
giudice ordinario:
1) i procedimenti in materia di diritto societario, comprese le controversie
relative al trasferimento delle partecipazioni sociali e ai patti parasociali;
2) tutti o alcuni dei procedimenti nelle materie disciplinate dal decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria e dal decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia;
3) i procedimenti in materia di concorrenza, brevetti e segni distintivi
dell’impresa;
4) tutti i procedimenti previsti dalla disciplina dell’amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e tutte le relative
controversie, nonché tutti i procedimenti connessi e consequenziali; sono
esclusi i procedimenti previsti dal capo I del titolo IV del decreto legislativo
8 luglio 1999, n. 270, che sono di competenza del tribunale del luogo in cui ha
sede l’impresa;
5) tutte o alcune delle controversie in materia fallimentare e concorsuale in
genere, con esclusione della dichiarazione di fallimento e delle competenze
gestorie del tribunale fallimentare;
c) istituire anche presso le Corti di appello e la Corte di cassazione sezioni
specializzate nella trattazione dei procedimenti nelle materie di cui alla
lettera b) numeri 1, 2 e 3, nonché nella materia fallimentare concorsuale in
genere, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ne incrementi di
dotazioni organiche;
d) attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera a), una competenza
territoriale estesa all’ambito dell’intero distretto, prevedendo che in una
o più delle anzidette materie, il giudizio di merito si svolga in unico grado,
anche eventualmente presso le sezioni specializzate della Corte di appello;
e) prevedere criteri di selezione dei giudici per l’assegnazione in via
esclusiva alle predette sezioni, tali da assicurare una specifica competenza
professionale nelle materie attribuite alla competenza delle sezioni; prevedere
altresì adeguati criteri di rotazione, evitando comunque la dispersione delle
competenze professionali acquisite; prevedere adeguati strumenti di formazione e
aggiornamento professionale dei magistrati che compongono detti organi
giurisdizionali.
2.Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, il Governo è delegato
a dettare regole processuali da applicare in tutti o in alcuni dei procedimenti
di competenza delle sezioni specializzate, in particolare prevedendo:
a) la concentrazione dei procedimenti e la riduzione dei termini processuali per
le controversie nelle materie di competenza delle sezioni;
b) un giudizio monocratico, salve eventuali riserve di collegialità, improntato
a particolare celerità e ispirato al modello del procedimento cautelare, per
provvedere su domande volte alla rimozione o alla cessazione degli effetti di
atti negoziali già compiuti, nel rispetto del principio del contraddittorio e
con possibilità di reclamo immediato a un organo collegiale;
c) la mera facoltatività della successiva instaurazione della causa di merito
dopo l’emanazione di uno dei provvedimenti emessi all’esito del giudizio di
cui alla lettera a), con la conseguente definitività degli effetti prodotti da
detti provvedimenti, ancorché gli stessi non acquistino efficacia di giudicato
in altri eventuali giudizi promossi per finalità diverse;
d) un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare celerità ma con
rispetto del principio del contradditorio, che conduca alla emanazione di un
provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di giudicato;
e) la possibilità per il giudice di operare un tentativo preliminare di
conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi essenziali, assegnando
eventualmente un termine per la modificazione o la rinnovazione di atti
negoziali su cui verte la causa e, in caso di mancata conciliazione, tenendo poi
conto dell’atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai fini della
decisione sulle spese di lite;
f) uno o più procedimenti camerali, anche mediante la modifica degli articoli
737 e seguenti del codice di procedura civile e in estensione delle ipotesi
attualmente previste, che, senza compromettere la rapidità di tali
procedimenti, assicurino il rispetto dei principi del giusto processo
(assicurino la difesa dei diritti sui quali il provvedimento del giudice è in
grado di incidere);
g) forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata dei diversi tipi di
procedimento trattati dalle sezioni specializzate, con indicazioni previsionali
per il periodo successivo ed enunciazione dei motivi dell’eventuale divario
rispetto alle precedenti previsioni.
3. Il Governo può altresì prevedere la possibilità che gli statuti delle
società commerciali contengano clausole compromissorie, anche in deroga agli
articoli 806 e 808 del codice di procedura civile, per tutte o alcune tra le
controversie societarie aventi a oggetto materie di competenza delle sezioni
specializzate. Nel caso che la controversia concerna questioni che non possono
formare oggetto di transazione, la clausola compromissoria dovrà riferirsi a un
arbitrato secondo diritto, restando escluso il giudizio di equità e il lodo sarà
impugnabile innanzi alla sezione specializzata, anche per violazione di legge.
4. Nell’emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avrà cura
di evitare che le sezioni specializzate previste nel comma 1, lettere a) e c)
siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca
l’efficiente avvio.
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