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Sommario

IMPOSTE SUI REDDITI - RITENUTE - CONTRATTI DI RIALLINEAMENTO RETRIBUTIVO - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA - CODICI TRIBUTO

DECRETO 24 dicembre 1999

IVA - MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE SU FABBRICATI ABITATIVI - ALIQUOTA 10% - INDIVIDUAZIONE DEI BENI COSTITUENTI PARTE SIGNIFICATIVA

DECRETO 29 dicembre 1999

DICHIARAZIONE - CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA - ELEMENTI CERTIFICABILI - DICHIARAZIONI 2000.

DECRETO 29 dicembre 1999

IVA - DICHIARAZIONE - APPROVAZIONE DEL MODELLO

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1999

    QUOTIDIANI ECONOMICI    

IMPOSTE SUI REDDITI - PREVIDENZA COMPLEMENTARE - ASSICURAZIONI SULLA VITA - REGIME FISCALE

RELAZIONE di accompagnamento allo schema di  D.Lgs sulla previdenza complementare

SANZIONI PENALI TRIBUTARIEMODIFICHE ALLA LEGGE 516/1982

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO approvato in prima battuta il 5.01.2000 dal Consiglio dei ministri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 24 dicembre 1999

"Approvazione del modello di dichiarazione integrativa e istituzione dei codici-tributo per i versamenti delle somme dovute a titolo di ritenute o maggiori ritenute non effettuate sui compensi risultanti dai contratti di riallineamento retributivo, previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 29 settembre 1999, n. 338."

In breve

Il decreto in epigrafe approva il modello ed istituisce i codici tributo per il quale il DECRETO 27.9.1999, n. 338  ha individuato il contenuto e le modalità di compilazione e presentazione. Il decreto approvato costituisce l'ultimo tassello necessario ai fini dell'applicazione dall'art.5, comma 3-bis del D.L. 1.10.1996, n. 510 (convertito dalla legge 28.11.1996, n.608). La norma appena citata prevede che, gli imprenditori situati nei territori del mezzogiorno, che hanno aderito agli accordi provinciali tra associazioni di categoria previsti dal comma 2 dello stesso articolo 5 in esame([1]), possono operare, versare e dichiarare le ritenute sui redditi erogati (in nero) negli anni precedenti alla stipula degli accordi, senza l'applicazione delle sanzioni ed interessi.

Il DECRETO 27.9.1999, n. 338 impone che coloro i quali intendono regolarizzare la posizione, devono:

Ø      versare l'imposta entro il secondo trimestre successivo a quello di stipula dell'accordo aziendale di ricepimento degli accordi provinciali. Il versamento deve essere effettuato attraverso il modello di versamento F24, quindi con possibilità di compensazione, in unica soluzione ovvero in quattro rate di pari importo con applicazione degli interessi da rateazione.[2]

Ø      presentare dichiarazione per ogni anno regolarizzato, entro lo stesso termine previsto per effettuare il versamento in unica soluzione o della prima rata, indicando:

Il decreto in esame, al fine di dare concreta attuazione a questa (sanatoria):

approva i modelli di dichiarazione

 individua gli appositi codici tributo,  necessari per effettuare i versamenti.

Spunti critici

Resta ancora da chiarire se la non applicazione delle sanzioni e degli interessi sia limitata ai soli sostituti (come sembra essere) ovvero riguardi anche i contribuente percettori delle some soggette a ritenuta tardivamente operate, versate e dichiarate. Infatti, ove i dipendenti non fossero interessati dalla sanatoria, si troverebbero soggetti alla sanzioni di infedele dichiarazione ed eventuale omesso versamento delle maggiori imposte emergenti dalla dichiarazione corretta.

Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31-12-1999

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DECRETO 29 dicembre 1999

"Individuazione dei beni costituenti parte significativa del valore delle forniture effettuate nel quadro degli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 1999."

In breve

Il decreto ministeriale, in attuazione di quanto disposto dall’art. 7, comma 1, lett. b) della legge finanziaria per il 2000 (legge 488/99) ha individuato i beni che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva del 10%, costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto gli interventi di recupero edilizio.

Su tali beni, per effetto di quanto stabilito dal citato art. 7, comma 1, lettera b) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’aliquota ridotta del 10% è applicabile solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di recupero edilizio (prestazione di manodopera + valore dei beni utilizzati) e quello dei beni medesimi. In sostanza, l'obbiettivo della norma è quello di evitare che sia applicata l'aliquota Iva ridotta sul valore dei beni che eccede il valore della prestazione del professionista.

Supponendo ad esempio che il costo totale dell’intervento di lire 10 milioni sia così ripartito:

·   valore dei beni significativi, individuati dal decreto in esame, L: 4 milioni;

·   valore del servizio (manodopera) L. 6 milioni

l'aliquota del 10% si applicherà sull’intero importo di L. 10 milioni in quanto la differenza tra i due valori (i 6 milioni corrispondenti al valore del servizio) è superiore al valore dei beni significativi e non ne limita pertanto l’applicazione dell’aliquota agevolata.

Al contrario supponendo che il costo totale dell’intervento sia pari sempre pari a 10 milioni, ma il costo dei beni significativi sia pari a 6 milioni e il costo della manodopera sia pari a L. 4 milioni, l’Iva al 10% si applicherà solamente su 8 milioni:

-         4 milioni di mano d’opera, materie prime e semilavorati;

-         4 milioni per i beni significativi (dei 6 milioni infatti sarà ad aliquota agevolata solo l’importo di 4 milioni dato dalla differenza tra l’intero valore della fornitura e il valore dei predetti beni); sulla somma rimanenti di 2 milioni si applicherà invece l’aliquota ordinari del 20%.

I beni individuati dal decreto sono i seguenti:

-         ascensori e montacarichi;

-         infissi esterni ed interni;

-         caldaie;

-         video citofoni;

-         apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;

-         sanitari e rubinetterie da bagno;

-         impianti di sicurezza.

Spunti critici

Il modo con cui è strutturata l'agevolazione non consente al committente di acquistare i beni e richiedere la prestazione a due soggetti ben distinti.

Inoltre resta da chiarire il ruolo dei valori relativi ai beni che non sono stati individuati dal decreto parte significativa del valore delle forniture, nel calcolo della parte del calore dei beni da assoggettare all'aliquota ridotta stessa. In altre parole si deve specificare se il valore dei beni non compresi nel decreto sono inclusi o meno nel valore totale della prestazione dal quale devono essere sottratti i costi relativi ai beni indicati dal decreto stesso.

Riproponendo il secondo degli esempi sopra indicati,  considerando tuttavia L: 2 milioni di costi relativi a beni non inclusi nel decreto:

·   se includo tale valore nel valore totale della prestazione l'ammontare del valore dei beni da decreto da assoggettare all'aliquota ridotta sarà pari a ((10 milioni + 2 milioni) = L. 12 milioni - 6 milioni) L. 6 milioni. Pertanto secondo questa interpretazione:

o       L. 2 milioni scontano l'aliquota del 10% quali beni compresi nella prestazione;

o       L. 4 milioni di prestazione scontano l'aliquota ridotta del 10%;

o       L: 6 milioni dei beni da decreto in parola saranno assoggettati per il loro intero importo all'aliquota ridotta del 10%.

·   Se invece il valore dei beni, non inclusi nell'agevolazione, non deve essere considerato nel calcolo, si produce il risultato indicato nel secondo esempio sopra riportato.

Da una interpretazione letterale della norma si giunge al convincimento della loro rilevanza. Infatti al fine di determinare il limite di applicabilità dell'aliquota ridotta si deve sottrarre dal valore totale della prestazione, che include anche il valore dei beni non significativi, il valore dei beni individuati dal decreto.

Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31-12-1999

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DECRETO 29 dicembre 1999

"Disposizioni in materia di certificazione tributaria."

In breve

Il Decreto del Ministero delle finanze, in ottemperanza all'articolo 36 del D.Lgs n. 241/1997 (Articolo inserito dall'art. 1 del  D.Lgs n. 490/1998), individua i componenti positivi e negativi del reddito d’impresa per il periodo d’imposta 1999 che saranno oggetto di certificazione tributaria.(per un approfondimento della certificazione tributaria si vedano anche le Novità del 14 giungo 1999). E' appena il caso di indicare che la stessa amministrazione finanziaria ha dato un primo commento al decreto, con il Comunicato stampa del 30 dicembre 1999.

La certificazione tributaria, c.d visto pesante, si sostanzia nella garanzia rilasciata dai professionisti dell'esatta collocazione e ammontare di alcuni elementi del reddito d'impresa. In particolare l'articolo 36, comma 2 del D.Lgs n. 241/1997 dispone che la certificazione tributaria si esplica nell'accertare l'esatta applicazione delle norme tributarie sostanziali ed eseguito gli adempimenti, i controlli e le attività indicati annualmente con decreto del Ministro delle finanze. Il decreto in esame ottemperando a tale disposizione, stabilisce che i controlli per il periodo d'imposta 1999 dovranno riguardare:

a)      Plusvalenze

b)      sopravvenienze attive

c)      interessi attivi;

d)      proventi immobiliari;

e)      minusvalenze;

f)        sopravvenienze passive;

g)      perdite su crediti;

h)      accantonamento rischi su crediti;

i)        ammortamento immobilizzazioni immateriali;

j)        ammortamento immobilizzazioni materiali.

Condizioni per il rilascio del visto di conformità

I professionisti possono rilasciare il visto di conformità formale se hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili, o se queste sono tenute dal contribuente o da una società di servizi di cui uno o più professionisti possiedono la maggioranza assoluta del capitale sociale.

In particolare, il decreto di attuazione della riforma dell’assistenza fiscale ha stabilito che i revisori contabili (art.36 del  D.Lgs 241/1997) possono rilasciare la certificazione tributaria ("visto pesante") se:

·        hanno predisposto le dichiarazioni e

·        tenuto le relative scritture contabili.

Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dai certificatori anche quando siano predisposte e tenute da:

·        lo stesso contribuente;

·        da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale;:

·        da un CAF-imprese.

Le attività devono comunque essere effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso certificatore.

Modalità di rilascio

Per quanto attiene alle modalità e criteri di controllo i professionisti, l’articolo 2, comma 2 del decreto afferma che i certificatori "tengono conto" dei principi elaborati dai Consigli nazionali degli ordini professionali. Tali principi sono stati enunciati in uno documento specifico predisposto in formato check list congiuntamente dai Consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro. Si ricorda che il testo integrale della check listi utile per il rilascio della certificazione tributaria è stato pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" del 4.1.2000 (inserto).

Spunti critici

L’espressione normativa utilizzata dal decreto lascia intendere che utilizzo delle check list, predisposte dai rispettivi ordini professionali, sono obbligatorie.. Pertanto sembrano eliminati i dubbi che potevano sorgere dalla lettura dell’articolo 4 del Decreto n. 164/99, dal quale sembrava emergere che l’utilizzo dei principi di revisione fiscale elaborati dagli ordini professionali fosse una mera possibilità.

Termini per la trasmissione dei dati relativi all'attività di certificazione

E' previsto inoltre che, entro il termine per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, i professionisti inviino alle Direzioni regionali delle entrate competenti in ragione del domicilio fiscale dei contribuenti, la lista dei soggetti per i quali si è rilasciata la certificazione. La trasmissione telematica, secondo quanto indicato dall'articolo 3 del decentro in esame, rinvia ai termini previsti per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi. Come è noto i termini per effettuare la trasmissione telematica delle dichiarazioni sono regolati dall'articolo 2 del DPR 322/1998 (E' appena il caso di ricordare che il DPR 322/1998 risulterebbe ampiamente modificato da un c.d decreto correttivo fantasma definitivamente approvato e mai approdato in Gazzetta Ufficiale) L'articolo 2 del DPR 322/98 dispone termini di trasmissione diversi per:

·   perone fisiche e società di persone;

·   soggetti IRPEG

e, tra questi ultimi, distingue i casi in cui la società è sottoposta o meno all'approvazione del bilancio o rendiconto.

In materia di termini di trasmissione delle dichiarazioni si rinvia a quanto indicato nelle Novità del 6 maggio 1999 in sede di commento del D.P.C.M. 1.4.1999 che ha disposto le proroghe per i termini di presentazione delle dichiarazioni 1999 e dei relativi versamenti.

Riflessi della certificazione tributaria sull'attività di accertamento

Oltre agli effetti indicati nell'art.36 del D,Lgs 241/1997, l'articolo 4 del decreto prevede che la certificazione tributaria determina l'esclusione delle componenti di reddito certificate dai controlli analitici predisposti dall'amministrazione finanziaria

Questo costituisce la novità più rilevante disposta dal decreto ministeriale. Infatti la norma può essere considerata quale garanzia per il contribuente e per l'erario che, aggiunta al visto di conformità e all’asseverazione per studi di settore (attività di assistenza fiscale necessarie e propedeutiche alla certificazione), contribuisce a garantire al contribuente una certa inattaccabilità della sua posizione fiscale.

Per memoria si ricordano gli altri effetti della certificazione tributaria indicati dall'articolo 36, comma 3 cit.:

·   impossibilità di operare accertamenti induttivi in base all’articolo 39, comma 2 del Dpr 600/73 e all’articolo 55 del Dpr 633/72,

·   nella più breve prescrizione per l’accertamento basato su studi di settore

·   infine nella possibilità di iscrizione provvisoria a ruolo di imposte, interessi e sanzioni in pendenza di giudizio, solo dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso del contribuente.

Gazzetta Ufficiale n. 1 del 3-01-2000

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DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1999

"Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA concernenti l'anno 1999 con le relative istruzioni e caratteristiche tecniche per la stampa."

In breve

Il decreto approva il modello di dichiarazione con le relative istruzioni che deve essere presentato dai soggetti Iva che non unificano la dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto alle altre dichiarazioni nell’anno 2000.

Si ricorda che dall'anno in corso, i  forza del famoso decreto fantasma che apporta correzzioni al D.P.R. n. 322/98, la dichiarazione Iva autonoma dovrà essere presentata entro il mese di maggio 2000. I modelli di dichiarazione IVA sono resi disponibili gratuitamente dal Ministero delle finanze in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal relativo sito Internet .

Gazzetta Ufficiale n. 5 del 08- 01- 2000

 

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    QUOTIDIANI ECONOMICI    

 

RELAZIONE di accompagnamento al Lo schema di  D.Lgs sulla previdenza complementare

"Schema di decreto legislativo di attuazione dell'articolo 3 della legge n. 133 del 1999 aprovato mercoledì 29 dicembre 1999 dal consiglio dei ministri."

In breve

Le precisazioni ed i chiarimenti indicati nella relazione saranno approfonditi ed esaminati unitamente al decreto legislativo, in occasione della sua approvazione definitiva o pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il sole 24 ore di martedì 4 gennaio 2000, pagg. 20, 21

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[1] Il termine per effettuare gli accordi provinciali è stato prorogato più volte. Da ultimo l'art.75, comma 3 della legge n. 448/98 (collegato alla legge finanziaria 1999) ha portato tale termine al 31.12.1999 (12 mesi dall'entrata i  vigore della legge finanziaria) -

[2] Gli interessi da rateazione, attualmente sono pari al tasso di interesse previsto dall'art.9 del DPR n. 602/73 maggiorati di un punto (art.20 del D.Lgs n. 241/97). -

 
 
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Aggiornato il: 12 febbraio 2000