DECRETO 24 dicembre 1999
DECRETO 29 dicembre 1999
DECRETO
29 dicembre 1999
DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1999
RELAZIONE
di accompagnamento allo schema di D.Lgs
sulla previdenza complementare
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO approvato in prima battuta il 5.01.2000 dal Consiglio dei ministri
"Approvazione del modello
di dichiarazione integrativa e istituzione dei codici-tributo per i versamenti
delle somme dovute a titolo di ritenute o maggiori ritenute non effettuate sui
compensi risultanti dai contratti di riallineamento retributivo, previsto dagli
articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 29 settembre 1999, n. 338." In breve Il decreto in epigrafe approva il modello ed istituisce i codici tributo per il quale il DECRETO 27.9.1999, n. 338 ha individuato il contenuto e le modalità di compilazione e presentazione. Il decreto approvato costituisce l'ultimo tassello necessario ai fini dell'applicazione dall'art.5, comma 3-bis del D.L. 1.10.1996, n. 510 (convertito dalla legge 28.11.1996, n.608). La norma appena citata prevede che, gli imprenditori situati nei territori del mezzogiorno, che hanno aderito agli accordi provinciali tra associazioni di categoria previsti dal comma 2 dello stesso articolo 5 in esame([1]), possono operare, versare e dichiarare le ritenute sui redditi erogati (in nero) negli anni precedenti alla stipula degli accordi, senza l'applicazione delle sanzioni ed interessi. Il DECRETO 27.9.1999, n. 338 impone che coloro i quali intendono regolarizzare la posizione, devono: Ø versare l'imposta entro il secondo trimestre successivo a quello di stipula dell'accordo aziendale di ricepimento degli accordi provinciali. Il versamento deve essere effettuato attraverso il modello di versamento F24, quindi con possibilità di compensazione, in unica soluzione ovvero in quattro rate di pari importo con applicazione degli interessi da rateazione.[2] Ø
presentare dichiarazione per ogni anno regolarizzato, entro lo
stesso termine previsto per effettuare il versamento in unica soluzione o della
prima rata, indicando: Il decreto in esame, al fine di dare concreta attuazione a questa (sanatoria):
Spunti critici Resta
ancora da chiarire se la non applicazione delle sanzioni e degli interessi sia
limitata ai soli sostituti (come sembra essere) ovvero riguardi anche i
contribuente percettori delle some soggette a ritenuta tardivamente operate,
versate e dichiarate. Infatti, ove i dipendenti non fossero interessati dalla
sanatoria, si troverebbero soggetti alla sanzioni di infedele dichiarazione ed
eventuale omesso versamento delle maggiori imposte emergenti dalla dichiarazione
corretta. Gazzetta
Ufficiale n. 306 del 31-12-1999
IVA
- MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE SU FABBRICATI ABITATIVI - ALIQUOTA
10% - INDIVIDUAZIONE DEI BENI COSTITUENTI PARTE SIGNIFICATIVA
"Individuazione dei beni
costituenti parte significativa del valore delle forniture effettuate nel quadro
degli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a
prevalente destinazione abitativa, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b),
della legge n. 488 del 1999." In breve Il decreto ministeriale, in attuazione di quanto disposto dall’art. 7, comma 1, lett. b) della legge finanziaria per il 2000 (legge 488/99) ha individuato i beni che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva del 10%, costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto gli interventi di recupero edilizio. Su tali beni, per effetto di quanto stabilito dal citato art. 7, comma 1, lettera b) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’aliquota ridotta del 10% è applicabile solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di recupero edilizio (prestazione di manodopera + valore dei beni utilizzati) e quello dei beni medesimi. In sostanza, l'obbiettivo della norma è quello di evitare che sia applicata l'aliquota Iva ridotta sul valore dei beni che eccede il valore della prestazione del professionista. Supponendo ad esempio che il costo totale dell’intervento di lire 10 milioni sia così ripartito: · valore dei beni significativi, individuati dal decreto in esame, L: 4 milioni; · valore del servizio (manodopera) L. 6 milioni l'aliquota del 10% si applicherà sull’intero importo di L. 10 milioni in quanto la differenza tra i due valori (i 6 milioni corrispondenti al valore del servizio) è superiore al valore dei beni significativi e non ne limita pertanto l’applicazione dell’aliquota agevolata. Al contrario supponendo che il costo totale dell’intervento sia pari sempre pari a 10 milioni, ma il costo dei beni significativi sia pari a 6 milioni e il costo della manodopera sia pari a L. 4 milioni, l’Iva al 10% si applicherà solamente su 8 milioni: - 4 milioni di mano d’opera, materie prime e semilavorati; -
4 milioni per i beni significativi (dei 6 milioni infatti sarà ad
aliquota agevolata solo l’importo di 4 milioni dato dalla differenza tra
l’intero valore della fornitura e il valore dei predetti beni); sulla somma
rimanenti di 2 milioni si applicherà invece l’aliquota ordinari del 20%. I beni individuati dal decreto sono i seguenti: - ascensori e montacarichi; - infissi esterni ed interni; - caldaie; - video citofoni; - apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria; - sanitari e rubinetterie da bagno; -
impianti di sicurezza. Spunti critici Il
modo con cui è strutturata l'agevolazione non consente al committente di
acquistare i beni e richiedere la prestazione a due soggetti ben distinti. Inoltre
resta da chiarire il ruolo dei valori relativi ai beni che non sono stati
individuati dal decreto parte significativa del valore delle forniture, nel
calcolo della parte del calore dei beni da assoggettare all'aliquota ridotta
stessa. In altre parole si deve specificare se il valore dei beni non compresi
nel decreto sono inclusi o meno nel valore totale della prestazione dal quale
devono essere sottratti i costi relativi ai beni indicati dal decreto stesso. Riproponendo
il secondo degli esempi sopra indicati, considerando
tuttavia L: 2 milioni di costi relativi a beni non inclusi nel decreto: ·
se includo tale valore nel valore totale
della prestazione l'ammontare del valore dei beni da decreto da assoggettare
all'aliquota ridotta sarà pari a ((10 milioni + 2 milioni) = L. 12 milioni - 6
milioni) L. 6 milioni. Pertanto secondo questa interpretazione: o
L. 2 milioni scontano l'aliquota del 10%
quali beni compresi nella prestazione; o
L. 4 milioni di prestazione scontano
l'aliquota ridotta del 10%; o
L: 6 milioni dei beni da decreto in
parola saranno assoggettati per il loro intero importo all'aliquota ridotta del
10%. ·
Se invece il valore dei beni, non inclusi
nell'agevolazione, non deve essere considerato nel calcolo, si produce il
risultato indicato nel secondo esempio sopra riportato. Da
una interpretazione letterale della norma si giunge al convincimento della loro
rilevanza. Infatti al fine di determinare il limite di applicabilità
dell'aliquota ridotta si deve sottrarre dal valore totale della prestazione, che
include anche il valore dei beni non significativi, il valore dei beni
individuati dal decreto. Gazzetta
Ufficiale n. 306 del 31-12-1999
"Disposizioni in materia di certificazione
tributaria." In breve Il
Decreto del Ministero delle finanze, in ottemperanza all'articolo 36 del D.Lgs
n. 241/1997 (Articolo inserito dall'art. 1 del
D.Lgs n. 490/1998), individua i componenti positivi e negativi del
reddito d’impresa per il periodo d’imposta 1999 che saranno oggetto di
certificazione tributaria.(per un approfondimento della certificazione
tributaria si vedano anche le Novità
del 14 giungo 1999).
E' appena il caso di indicare che la stessa amministrazione finanziaria ha dato
un primo commento al decreto, con il Comunicato stampa del 30
dicembre 1999. La certificazione tributaria, c.d visto pesante, si sostanzia nella garanzia rilasciata dai professionisti dell'esatta collocazione e ammontare di alcuni elementi del reddito d'impresa. In particolare l'articolo 36, comma 2 del D.Lgs n. 241/1997 dispone che la certificazione tributaria si esplica nell'accertare l'esatta applicazione delle norme tributarie sostanziali ed eseguito gli adempimenti, i controlli e le attività indicati annualmente con decreto del Ministro delle finanze. Il decreto in esame ottemperando a tale disposizione, stabilisce che i controlli per il periodo d'imposta 1999 dovranno riguardare: a) Plusvalenze b) sopravvenienze attive c) interessi attivi; d) proventi immobiliari; e) minusvalenze; f) sopravvenienze passive; g) perdite su crediti; h) accantonamento rischi su crediti; i) ammortamento immobilizzazioni immateriali; j)
ammortamento immobilizzazioni materiali. Condizioni per il
rilascio del visto di conformità I professionisti possono rilasciare il visto di conformità formale se hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili, o se queste sono tenute dal contribuente o da una società di servizi di cui uno o più professionisti possiedono la maggioranza assoluta del capitale sociale. In particolare, il decreto di attuazione della riforma dell’assistenza fiscale ha stabilito che i revisori contabili (art.36 del D.Lgs 241/1997) possono rilasciare la certificazione tributaria ("visto pesante") se: · hanno predisposto le dichiarazioni e · tenuto le relative scritture contabili. Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dai certificatori anche quando siano predisposte e tenute da: · lo stesso contribuente; · da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale;: · da un CAF-imprese. Le attività devono comunque essere effettuate sotto il
diretto controllo e la responsabilità dello stesso certificatore. Modalità di rilascio Per quanto attiene alle modalità
e criteri di controllo i professionisti, l’articolo 2, comma 2 del decreto
afferma che i certificatori "tengono conto" dei principi elaborati dai
Consigli nazionali degli ordini professionali. Tali principi sono stati
enunciati in uno documento
specifico predisposto in formato check list congiuntamente dai Consigli
nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del
lavoro. Si ricorda che il testo integrale della check listi utile per il
rilascio della certificazione tributaria è stato pubblicato sul quotidiano "Italia
Oggi" del 4.1.2000 (inserto). Spunti critici L’espressione
normativa utilizzata dal decreto lascia intendere che utilizzo delle check list,
predisposte dai rispettivi ordini professionali, sono obbligatorie.. Pertanto
sembrano eliminati i dubbi che potevano sorgere dalla lettura dell’articolo 4
del Decreto n. 164/99, dal quale sembrava emergere che l’utilizzo dei principi
di revisione fiscale elaborati dagli ordini professionali fosse una mera
possibilità. Termini per la trasmissione dei dati relativi all'attività di
certificazione E' previsto inoltre che, entro il termine per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, i professionisti inviino alle Direzioni regionali delle entrate competenti in ragione del domicilio fiscale dei contribuenti, la lista dei soggetti per i quali si è rilasciata la certificazione. La trasmissione telematica, secondo quanto indicato dall'articolo 3 del decentro in esame, rinvia ai termini previsti per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi. Come è noto i termini per effettuare la trasmissione telematica delle dichiarazioni sono regolati dall'articolo 2 del DPR 322/1998 (E' appena il caso di ricordare che il DPR 322/1998 risulterebbe ampiamente modificato da un c.d decreto correttivo fantasma definitivamente approvato e mai approdato in Gazzetta Ufficiale) L'articolo 2 del DPR 322/98 dispone termini di trasmissione diversi per: · perone fisiche e società di persone; · soggetti IRPEG e, tra questi ultimi, distingue i casi in cui la società è sottoposta o meno all'approvazione del bilancio o rendiconto. In materia di termini di
trasmissione delle dichiarazioni si rinvia a quanto indicato nelle Novità
del 6 maggio 1999 in sede di commento del D.P.C.M.
1.4.1999 che ha disposto le proroghe per i termini di presentazione delle
dichiarazioni 1999 e dei relativi versamenti. Riflessi della certificazione tributaria sull'attività di accertamento Oltre agli effetti indicati nell'art.36 del D,Lgs 241/1997, l'articolo 4 del decreto prevede che la certificazione tributaria determina l'esclusione delle componenti di reddito certificate dai controlli analitici predisposti dall'amministrazione finanziaria Questo costituisce la novità più rilevante disposta dal decreto ministeriale. Infatti la norma può essere considerata quale garanzia per il contribuente e per l'erario che, aggiunta al visto di conformità e all’asseverazione per studi di settore (attività di assistenza fiscale necessarie e propedeutiche alla certificazione), contribuisce a garantire al contribuente una certa inattaccabilità della sua posizione fiscale. Per memoria si ricordano gli altri effetti della certificazione tributaria indicati dall'articolo 36, comma 3 cit.: · impossibilità di operare accertamenti induttivi in base all’articolo 39, comma 2 del Dpr 600/73 e all’articolo 55 del Dpr 633/72, · nella più breve prescrizione per l’accertamento basato su studi di settore ·
infine nella possibilità di iscrizione provvisoria a ruolo di
imposte, interessi e sanzioni in pendenza di giudizio, solo dopo la sentenza
della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso del
contribuente. Gazzetta
Ufficiale n. 1 del 3-01-2000
DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1999 "Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA concernenti l'anno 1999 con le relative istruzioni e caratteristiche tecniche per la stampa." In breve Il decreto approva il modello di dichiarazione con le relative istruzioni che deve essere presentato dai soggetti Iva che non unificano la dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto alle altre dichiarazioni nell’anno 2000. Si ricorda che dall'anno in corso, i forza del famoso decreto fantasma che apporta correzzioni al D.P.R. n. 322/98, la dichiarazione Iva autonoma dovrà essere presentata entro il mese di maggio 2000. I modelli di dichiarazione IVA sono resi disponibili gratuitamente dal Ministero delle finanze in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal relativo sito Internet . Gazzetta
Ufficiale n. 5 del 08- 01- 2000
RELAZIONE di accompagnamento al Lo schema di D.Lgs sulla previdenza complementare "Schema di decreto legislativo di attuazione
dell'articolo 3 della legge n. 133 del 1999 aprovato mercoledì 29 dicembre 1999
dal consiglio dei ministri." In breve Le precisazioni ed i chiarimenti indicati nella relazione saranno approfonditi ed esaminati unitamente al decreto legislativo, in occasione della sua approvazione definitiva o pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il
sole 24 ore di martedì 4 gennaio 2000, pagg. 20, 21 [1]
Il termine per effettuare gli accordi provinciali è stato prorogato più
volte. Da ultimo l'art.75, comma 3 della legge n. 448/98 (collegato alla
legge finanziaria 1999) ha portato tale termine al 31.12.1999 (12 mesi
dall'entrata i vigore della
legge finanziaria) - [2]
Gli interessi da rateazione, attualmente sono pari al tasso di interesse
previsto dall'art.9 del DPR n. 602/73 maggiorati di un punto (art.20 del
D.Lgs n. 241/97). - |
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