Novità della settimana

Dal 06.12.1999 al 13.12.1999

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Sommario

reddito di lavoro dipendente - rimborsi chilometrici - tabelle aci

Tabelle A.C.I

    QUOTIDIANI ECONOMICI    

COMPENSAZIONE - NUOVO MODELLO DI VERSAMENTO F24

ARTICOLO  a cura di Duilio Liburdi e Franco Ricca

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE VARIE - DIRITTI SU IMMOBILI - TRASFERIMENTO - PROCEDURE INFORMATICHE

Schema di decreto legislativo approvato venerdì 10 dicembre 1999 dal Consiglio dei ministri e inviato all’esame della commissione parlamentare dei Trenta

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - VERSAMENTO DELLE RITENUTE - CODICI TRIBUTO

ARTICOLO a cura di Alessandro Antonelli e Luca Poggi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Tabelle A.C.I

Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

  In breve

Si tratta delle tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate, per il 2000, dall'ACI.

Si ricorda che tali tabelle sono utili  per la determinazione del valore delle autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo di cose o persone e autocaravan, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti, da far concorrere alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Tale valore, come noto, deve infatti essere assunto in misura pari al 30 per cento dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle predette tabelle ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.

Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 1999 n. 288 

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 214

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    QUOTIDIANI ECONOMICI    

 

ARTICOLO  a cura di Duilio Liburdi e Franco Ricca

Le sanzioni compensabili nel modello F24 - Sono quelle dovute al fisco in caso di ravvedimento operoso"

Il breve

Lo scritto anticipa una delle novità previste per il nuovo modello di versamento unificato a compensazione in corso di predisposizione.

Sembra infatti che nel nuovo modello di versamento sia consentito versare a compensazione le sanzioni ridotte dovute per l'effettuazione del ravvedimento operoso.

Spunti critici

L'intenzione di estendere la compensazione anche a talune tipologie di sanzioni poteva essere desunta dalla proposta di modifica normativa all'articolo 17, lett. h-ter) del D.Lgs n. 241/1997, contenuta nell'articolo 16 dello schema di Collegato alla legge finanziaria 2000 (vedi Novità del 22 novembre 1999).

In effetti la nuova lettera h-ter) cit.  apporta due innovazioni rispetto alla precedente formulazione:

·        l'estensione dell'applicazione dei versamenti unitari a compensazione deve essere stabilita con decreto del Ministero delle finanze di concerto con altri ministeri, non più dal solo Ministero delle finanze;

·        che il decreto possa prevedere la compensazione di tutte le tipologie di entrate (anche contributive ed evidentemente derivanti da sanzioni); la "abroganda"  disposizione citava solamente tasse ed imposte e sanzioni.

Italia oggi di venerdì 10 dicembre 1999, pag. 26

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Schema di decreto legislativo approvato venerdì 10 dicembre 1999 dal Consiglio dei ministri e inviato all’esame della commissione parlamentare dei Trenta.

"Disposizioni integrative del decreto legislativo n. 463 del 1997 in materia di utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione e voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili".

In breve

Lo schema di decreto legislativo, a decorrere dal 30 giugno 2000, consente di esperire le formalità di registrazione, trascrizione e volture catastali con un modello unico informatico da trasmettere all'amministrazione finanziaria unitamente a tutta la documentazione allegata.

Inoltre le imposte emergenti dalle operazione immobiliari, appositamente evidenziate nel modello unico, saranno auto-liquidate dal contribuente prima di effettuare la trasmissione del modello.

Entro 30 giorni dalla presentazione del modello unico l'amministrazione finanziaria procederà alla liquidazione dell'imposte dovute dal contribuente sulla base di quanto indicato nel modello trasmesso. Nel caso in cui dalla liquidazione emerge una differenza di imposta ancora da versare il Ministero delle finanze comunica la differenza da versare al contribuente il quale dalla comunicazione avrà 15 giorni di tempo per adempiere.

Ovviamente sui documenti informatici non è possibile apporre i bolli per assolvere all'imposta. Al loro posto lo scema di decreto prevede il versamento di un'imposta di bollo cumulativa in misura fissi di L. 320.000 che dovrebbe coprire tutti gli atti necessari per portare a termine l'operazione immobiliare.

  Una tabella aiuterà a comprendere la portata dell'innovazione

UTILIZZO DEL MODELLO UNICO INFORMATICO

DEGLI ATTI RELATIVI A DIRITTI SUGLI IMMOBILI

 

¨      Le formalità di registrazione (attualmente eseguite presso gli uffici del registro o delle entrate)

¨      Le trascrizione le iscrizioni e gli annotamenti nei registri immobiliari (attualmente eseguiti presso la Conservatoria dei registri immobiliari o del territorio

¨      Le volture catastali (attualmente eseguite presso gli Uffici tecnici erariali o del territorio)

PAGAMENTO DEI TRIBUTI

 

¨      Autoliquidazione

¨      Imposta di bollo in somma fissa di L. 320.000

CONTROLLI DEGLI UFFICI

 

¨      Entro 30 giorni dalla presentazione del modello unico informatico

INTRODUZIONE DEL CODICE UNICO IMMOBILIARE

¨      Non obbligatorio

Il sole 24 ore di sabato 11 dicembre 1999, pag. 20

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ARTICOLO a cura di Alessandro Antonelli e Luca Poggi

"Nota del ministero sulle cessazioni di novembre Irpef, per l’addizionale versamenti entro il 16"

In breve

Lo scritto riporta il contenuto di una nota del Ministero delle finanze nella quale, secondo gli autori, l'amministrazione finanziaria ammonisce i sostituti e gli uffici al versamento delle ritenute da addizionale comunale per i dipendenti licenziati o defunti nel mese di novembre entro il 16 di dicembre 1999, qualora il comune abbia deliberato per il 1999 la relativa aliquota..

I dubbi circa l'effettuazione della ritenute e il contestuale loro versamento poteva sorgere dal momento che in precedenza il Ministero delle finanze (in proposito Novità 27 settembre 1999) con la N.M. del 21 settembre scorso si era limitato ad istituire i codici tributo per il versamento delle addizionali comunali, riferendo che era in corso di predisposizione il decreto che istruiva su come effettuare il versamenti stessi.

I contribuenti potevano essere legittimati a pensare che l'obbligo di versamento potesse sorgere solamente dal momento di emanazione di tale decreto.

Si coglie l'occasione di ricordare i codici tributi utili per effettuare il versamento

Codice tributo

Contribuenti

 

3816 - Addizionale all'Irpef enti locali

Per i versamenti effettuati dai sostituti d'imposta

3817 - Addizionale all'Irpef enti locali

Per i versamenti effettuati in autotassazione dai contribuenti

3818 - Addizionale all'Irpef enti locali

Per il versamento dell'imposta trattenuta dal sostituto d'imposta nel modello 730

Il pagamento è effettuato allo sportello della banca, della concessione o degli uffici postali, utilizzando il modello di versamento F24. Il periodo di riferimento da indicare sul modello di versamento è l'anno cui si riferisce l'imposta, da indicare nella forma AAAA. Si effettua un versamento unico anche se l'addizionale è riferita a sostituti di imposta domiciliati in comuni o province diversi 

Spunti critici

Sentito il Ministero per le vie brevi, vi confermiamo che detti codici sono da utilizzare appunto per il versamento dell'addizionale Irpef facoltativa; per le addizionali compensative comunali e provinciali (quelle che comportano una equivalente riduzione delle aliquote Irpef erariali - art. 1, comma 2 del D.Lgs. 360/1998) al momento della fissazione dovrebbero essere emanati ulteriori codici.

Sul piano pratico, nella maggior parte dei casi le addizionali facoltative sono da applicare in sede di conguaglio di fine anno, ma nei casi di interruzione del rapporto il datore di lavoro dovrà operare la ritenuta con riferimento (cfr. art. 1, comma 6 del D.Lgs. 360/1998) "al comune in cui il sostituto ha il domicilio fiscale alla data di effettuazione delle operazioni di conguaglio".

Stante la pubblicazione, come detto, avvenuta solo il 19.10.1999, nonostante il comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 360/1998 preveda la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale entro 30 giorni, dalla data di adozione della delibera comunale, riteniamo debbano essere interessate solo le operazioni di conguaglio relative a licenziamenti/dimissioni intervenuti dal mese di novembre 1999. È questa un'indicazione pratica, non una interpretazione giuridica, dettata dalla ragionevolezza: il tempo indicato è il minimo che necessita ai sostituti per operare.

Resta inteso che per i rapporti di lavoro interrotti precedentemente nessuna operazione dovrà essere effettuata ed il lavoratore, se residente in comune che ha adottato la addizionale facoltativa, dovrà autonomamente provvedere alla liquidazione della stessa in sede di Dichiarazione unica ovvero Mod. 730 ovvero comunicando il tutto al datore di lavoro, in essere al 31.12.1999, affinché lo stesso ne tenga conto in sede di conguaglio di fine anno.

Rammentiamo inoltre che in sede di conguaglio di fine anno l'importo dell'addizionale facoltativa andrà trattenuto in tre rate uguali a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse trattenute sono state effettuate, ma con emendamento del Governo alla legge Finanziaria 2000 viene previsto che per "le effettuazioni delle relative trattenute ….. si applicano le disposizioni previste per l'addizionale regionale dell'Irpef" e, quindi, "il relativo importo dovrà essere trattenuto in un numero massimo di undici rate a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate" (cfr. schema di D.Lgs. correttivo del 15.10.1999 pubblicato dal Sole 24 Ore ed Italia Oggi del 16.10.1999.

Infine ricordiamo che il comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 360/1998 dispone che la "variazione" sia "da applicare a partire dall'anno successivo" e, pertanto, dette addizionali facoltative saranno da applicare anche per l'anno 2000 e seguenti, con la conseguenza che per i rapporti di lavoro che cesseranno nel gennaio 2000 e mesi seguenti detta ritenuta dovrà operarsi nella misura determinata per il 1999 salvo che, entro il 31.10.1999, il Comune non l'abbia ulteriormente elevata. Per l'elevamento e per le addizionali di nuova istituzione necessiterà attendere la loro conoscenza per il tramite della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il sole 24 ore di sabato 11 dicembre 1999, pag. 22

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Aggiornato il: 24 dicembre 1999