Tabelle A.C.I
ARTICOLO a cura di Duilio Liburdi e Franco Ricca
Schema di decreto legislativo approvato venerdì 10 dicembre 1999 dal Consiglio dei ministri e inviato all’esame della commissione parlamentare dei Trenta
ARTICOLO a cura di Alessandro Antonelli e Luca Poggi
Si tratta delle tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate, per il 2000, dall'ACI. Si ricorda che tali tabelle sono utili per la determinazione del valore delle autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo di cose o persone e autocaravan, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti, da far concorrere alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. Tale valore, come noto, deve infatti essere assunto in misura pari al 30 per cento dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle predette tabelle ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 1999 n. 288 SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 214
ARTICOLO a cura di Duilio Liburdi e Franco RiccaLe sanzioni compensabili nel modello F24 - Sono quelle
dovute al fisco in caso di ravvedimento operoso" Il breve Lo scritto anticipa una delle novità previste per il nuovo modello di versamento unificato a compensazione in corso di predisposizione. Sembra infatti che nel nuovo
modello di versamento sia consentito versare a compensazione le sanzioni ridotte
dovute per l'effettuazione del ravvedimento operoso. Spunti
critici L'intenzione
di estendere la compensazione anche a talune tipologie di sanzioni poteva essere
desunta dalla proposta di modifica normativa all'articolo 17, lett. h-ter) del
D.Lgs n. 241/1997, contenuta nell'articolo 16 dello schema di Collegato alla
legge finanziaria 2000 (vedi Novità
del 22 novembre 1999). In
effetti la nuova lettera h-ter) cit. apporta
due innovazioni rispetto alla precedente formulazione: ·
l'estensione dell'applicazione dei
versamenti unitari a compensazione deve essere stabilita con decreto del
Ministero delle finanze di concerto con altri ministeri, non più dal solo
Ministero delle finanze; ·
che il decreto possa prevedere la
compensazione di tutte le tipologie di
entrate (anche contributive ed evidentemente derivanti da sanzioni); la
"abroganda" disposizione
citava solamente tasse ed imposte e sanzioni. Italia oggi di venerdì 10 dicembre 1999, pag. 26 "Disposizioni integrative del decreto legislativo n.
463 del 1997 in materia di utilizzazione di procedure telematiche per gli
adempimenti in materia di registrazione, trascrizione e voltura degli atti
relativi a diritti sugli immobili". In breve Lo schema di decreto legislativo, a decorrere dal 30 giugno 2000, consente di esperire le formalità di registrazione, trascrizione e volture catastali con un modello unico informatico da trasmettere all'amministrazione finanziaria unitamente a tutta la documentazione allegata. Inoltre le imposte emergenti dalle operazione immobiliari, appositamente evidenziate nel modello unico, saranno auto-liquidate dal contribuente prima di effettuare la trasmissione del modello. Entro 30 giorni dalla presentazione del modello unico l'amministrazione finanziaria procederà alla liquidazione dell'imposte dovute dal contribuente sulla base di quanto indicato nel modello trasmesso. Nel caso in cui dalla liquidazione emerge una differenza di imposta ancora da versare il Ministero delle finanze comunica la differenza da versare al contribuente il quale dalla comunicazione avrà 15 giorni di tempo per adempiere. Ovviamente sui documenti informatici non è possibile apporre i bolli per assolvere all'imposta. Al loro posto lo scema di decreto prevede il versamento di un'imposta di bollo cumulativa in misura fissi di L. 320.000 che dovrebbe coprire tutti gli atti necessari per portare a termine l'operazione immobiliare.
Il sole 24 ore di sabato 11 dicembre 1999, pag. 20 ARTICOLO a cura di Alessandro
Antonelli e Luca Poggi "Nota del ministero sulle cessazioni di novembre Irpef,
per l’addizionale versamenti entro il 16" In breve Lo scritto riporta il contenuto di una nota del Ministero delle finanze nella quale, secondo gli autori, l'amministrazione finanziaria ammonisce i sostituti e gli uffici al versamento delle ritenute da addizionale comunale per i dipendenti licenziati o defunti nel mese di novembre entro il 16 di dicembre 1999, qualora il comune abbia deliberato per il 1999 la relativa aliquota.. I dubbi circa l'effettuazione della ritenute e il contestuale loro versamento poteva sorgere dal momento che in precedenza il Ministero delle finanze (in proposito Novità 27 settembre 1999) con la N.M. del 21 settembre scorso si era limitato ad istituire i codici tributo per il versamento delle addizionali comunali, riferendo che era in corso di predisposizione il decreto che istruiva su come effettuare il versamenti stessi. I contribuenti potevano essere
legittimati a pensare che l'obbligo di versamento potesse sorgere solamente dal
momento di emanazione di tale decreto. Si coglie l'occasione di ricordare i codici tributi utili
per effettuare il versamento
Il pagamento è effettuato allo
sportello della banca, della concessione o degli uffici postali, utilizzando il
modello di versamento F24. Il periodo di riferimento da indicare sul modello di
versamento è l'anno cui si riferisce l'imposta, da indicare nella forma AAAA.
Si effettua un versamento unico anche se l'addizionale è riferita a sostituti
di imposta domiciliati in comuni o province diversi Spunti
critici Sentito
il Ministero per le vie brevi, vi confermiamo che detti codici sono da
utilizzare appunto per il versamento dell'addizionale Irpef facoltativa; per le
addizionali compensative comunali e provinciali (quelle che comportano una
equivalente riduzione delle aliquote Irpef erariali - art. 1, comma 2 del D.Lgs.
360/1998) al momento della fissazione dovrebbero essere emanati ulteriori
codici. Sul
piano pratico, nella maggior parte dei casi le addizionali facoltative sono da
applicare in sede di conguaglio di fine
anno, ma nei casi di interruzione del
rapporto il datore di lavoro dovrà operare la ritenuta con riferimento (cfr.
art. 1, comma 6 del D.Lgs. 360/1998) "al
comune in cui il sostituto ha il domicilio fiscale alla data di effettuazione
delle operazioni di conguaglio". Stante
la pubblicazione, come detto, avvenuta solo il 19.10.1999, nonostante il comma 3
dell'art. 1 del D.Lgs. 360/1998 preveda la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale entro 30 giorni, dalla data di adozione della delibera comunale,
riteniamo debbano essere interessate solo le operazioni di conguaglio relative a
licenziamenti/dimissioni intervenuti dal mese di novembre 1999. È questa
un'indicazione pratica, non una interpretazione giuridica, dettata dalla
ragionevolezza: il tempo indicato è il minimo che necessita ai sostituti per
operare. Resta
inteso che per i rapporti di lavoro interrotti precedentemente nessuna
operazione dovrà essere effettuata ed il lavoratore, se residente in comune che
ha adottato la addizionale facoltativa, dovrà autonomamente provvedere alla
liquidazione della stessa in sede di Dichiarazione unica ovvero Mod. 730 ovvero
comunicando il tutto al datore di lavoro, in essere al 31.12.1999, affinché lo
stesso ne tenga conto in sede di conguaglio di fine anno. Rammentiamo
inoltre che in sede di conguaglio di fine anno l'importo dell'addizionale
facoltativa andrà trattenuto in tre
rate uguali a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse
trattenute sono state effettuate, ma con emendamento del Governo alla legge
Finanziaria 2000 viene previsto che per "le
effettuazioni delle relative trattenute ….. si applicano le disposizioni
previste per l'addizionale regionale dell'Irpef" e, quindi, "il
relativo importo dovrà essere trattenuto in un numero massimo di undici rate a
partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono
effettuate" (cfr. schema di D.Lgs. correttivo del 15.10.1999 pubblicato
dal Sole 24 Ore ed Italia Oggi del 16.10.1999. Infine
ricordiamo che il comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 360/1998 dispone che la
"variazione" sia "da applicare a partire dall'anno successivo" e, pertanto, dette addizionali
facoltative saranno da applicare anche per l'anno 2000 e seguenti, con la
conseguenza che per i rapporti di lavoro che cesseranno nel gennaio 2000 e mesi
seguenti detta ritenuta dovrà operarsi nella misura determinata per il 1999
salvo che, entro il 31.10.1999, il Comune non l'abbia ulteriormente elevata. Per
l'elevamento e per le addizionali di nuova istituzione necessiterà attendere la
loro conoscenza per il tramite della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il sole 24 ore di sabato 11 dicembre 1999, pag. 22 |
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