Art. 4 - Risorse per il trattamento accessorio

  1. Le risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio di cui all'art. 43 CCNL stipulato in data 7 ottobre 1996, ivi incluse le eventuali ulteriori risorse derivanti dall’applicazione delle vigenti disposizioni, sono incrementate a decorrere dal 1 gennaio 2001 dei seguenti ulteriori importi:

a) 0,38% della massa salariale 1999 riferita al personale dei livelli IV-X derivante dalla rivalutazione in base ai tassi d’inflazione programmata del biennio delle componenti variabili della retribuzione;
b) 3 % della massa salariale 1999 riferita al personale dei livelli IV-X (v. atto di indirizzo del 24. 4. 2001) quali ulteriori risorse finalizzate alla valorizzazione ed incentivazione professionali;
c) - i risparmi della retribuzione individuale di anzianità (comprese le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilità) in godimento del personale comunque cessato dal servizio. Per l’anno in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun dipendente cessato, un importo pari alle mensilità residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni. L’importo accantonato confluisce, in via permanente, nel Fondo di cui all’art. 5, comma 2, del presente CCNL, con decorrenza dall’anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno; - i risparmi degli incrementi retributivi di cui all'art.53 del presente CCNL, I biennio, in godimento del personale comunque cessato dal servizio. L'accantonamento avverrà con le stesse modalità previste per l'accantonamento della RIA del personale cessato;
d) le somme derivanti dalla attuazione dell’art. 43 della legge n. 449/1997;
e) le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell’art. 1, comma 57 e seguenti, della legge n. 662/1996 e successive modifiche e integrazioni;
f) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell’art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001;
g) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultato del personale;
h) le risorse che, a consuntivo, risultassero non interamente utilizzate, secondo quanto previsto dall'art.54, comma 3, I biennio economico.

    1. Nei casi in cui gli Enti siano destinatari di provvedimenti di riordino, ovvero attivino nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli Enti, nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001, valutano anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale interessato dal riordino o da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio.
    2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche per remunerare attività che, nell’ambito di obiettivi di interesse strategico per gli Enti, consentano di far fronte a situazioni di emergenza o di straordinaria necessità ovvero collegate a situazioni obiettivamente accertate e riferibili a condizioni territoriali di eccezionale gravosità.
 
art.prec. art.succ.